LEGGE 5 NOVEMBRE
1971, N. 1086
(G.U. 21-12-1971, n. 321)
Norme per la disciplina delle
opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a
struttura metallica
Capo I
Disposizioni precettive
Art.
1.
(Disposizioni generali)
Sono considerate opere in conglomerato cementizio armato normale quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica.
Sono considerate opere in conglomerato cementizio armato precompresso quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente l'effetto statico voluto.
Sono considerate opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli.
La realizzazione delle opere di cui ai commi precedenti deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità.
Art.
2.
(Progettazione, direzione ed esecuzione)
La costruzione delle opere di cui all'art. 1 deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un architetto o ingegnere o geometra o perito industriale edile iscritti nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze.
L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritto nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze.
Per le opere eseguite per conto dello Stato, non è necessaria l'iscrizione all'albo del progettista, del direttore dei lavori e del collaudatore di cui al successivo art. 7, se questi siano ingegneri o architetti dello Stato.
Art.
3.
(Responsabilità)
Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate.
Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera.
Art.
4.
(Denuncia dei lavori)
Le opere di cui all'art. 1 devono
essere denunciate dal costruttore all'ufficio del genio civile,
competente per territorio, prima del loro inizio.
Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del
committente, del progettista delle strutture, del direttore dei
lavori e del costruttore.
Alla denuncia devono essere allegati:
a) il progetto dell'opera in duplice copia, firmato dal
progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le
calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle
strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei
riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle
condizioni di sollecitazione;
b) una relazione illustrativa in duplice copia firmata dal
progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le
caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che
verranno impiegati nella costruzione.
L'ufficio del genio civile restituirà al costruttore, all'atto
stesso della presentazione, una copia del progetto e della
relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito.
Anche le varianti che nel corso dei lavori si volessero
introdurre alle opere di cui all'art. 1 previste nel progetto
originario, dovranno essere denunciate, prima di dare inizio alla
loro esecuzione, all'ufficio del genio civile nella forma e con
gli allegati previsti nel presente articolo.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle opere
costruite per conto dello Stato o per conto delle regioni, delle
province e dei comuni, aventi un ufficio tecnico con a capo un
ingegnere.
Art.
5.
(Documenti in cantiere)
Nei cantieri, dal giorno di inizio
delle opere di cui all'art. 1 a quello di ultimazione dei lavori,
devono essere conservati gli atti indicati nel terzo e nel quarto
comma dell'art. 4, datati e firmati anche dal costruttore e dal
direttore dei lavori, nonché un apposito giornale dei
lavori.
Della conservazione e regolare tenuta di tali documenti è
responsabile il direttore dei lavori. Il direttore dei lavori è
anche tenuto a vistare periodicamente, ed in particolare nelle
fasi più importanti dell'esecuzione, il giornale dei lavori.
Art.
6.
(Relazione a struttura ultimata)
A strutture ultimate, entro il
termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori depositerà
al genio civile una relazione, in duplice copia, sull'adempimento
degli obblighi di cui all'art. 4, esponendo:
a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi
da laboratori di cui all'art. 20;
b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni
indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di
messa in coazione;
c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le
copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.
Delle due copie della relazione, una sarà conservata agli atti
del genio civile e l'altra, con l'attestazione dell'avvenuto
deposito, sarà restituita al direttore dei lavori che
provvederà a consegnarla al collaudatore unitamente agli atti
indicati nel quarto comma dell'art. 4.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle opere
costruite per conto dello Stato e degli altri enti di cui
all'ultimo comma dell'art. 4.
Art.
7.
(Collaudo statico)
Tutte le opere di cui all'art. 1
debbono essere sottoposte a collaudo statico.
Il collaudo deve essere eseguito da un architetto o da un
ingegnere, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia
intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed
esecuzione dell'opera.
La nomina del collaudatore spetta al committente il quale ha
l'obbligo di comunicarla al genio civile entro sessanta giorni
dall'ultimazione dei lavori. Il committente preciserà altresì i
termini di tempo entro i quali dovranno essere completate le
operazioni di collaudo.
Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in
proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, nel termine
indicato nel precedente comma, all'ordine provinciale degli
ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una
terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore.
Il collaudatore deve redigere due copie del certificato di
collaudo e trasmetterle all'ufficio del genio civile, il quale
provvede a restituirne una copia, con l'attestazione
dell'avvenuto deposito da consegnare al committente.
Per le opere costruite per conto dello Stato e degli enti di cui
all'ultimo comma dell'art. 4, gli obblighi previsti dal terzo e
dal quinto comma del presente articolo non sussistono.
Art.
8.
(Licenza d'uso)
Per il rilascio di licenza d'uso o
di abitabilità, se prescritte, occorre presentare all'ente
preposto una copia del certificato di collaudo con
l'attestazione, da parte dell'ufficio del genio civile,
dell'avvenuto deposito ai sensi del precedente art. 7.
Tale attestazione, per le opere costruite per conto dello Stato e
per conto degli enti di cui all'ultimo comma dell'art. 4, è
sostituita dalla dichiarazione dell'avvenuto collaudo statico.
Art.
9.
(Produzione in serie in stabilimenti di manufatti in conglomerato
normale e precompresso e di manufatti complessi in metallo)
Le ditte che procedono alla
costruzione di manufatti in conglomerato armato normale o
precompresso ed in metallo, fabbricati in serie e che assolvono
alle funzioni indicate nell'art.1, hanno l'obbligo di darne
preventiva comunicazione al Ministero dei lavori pubblici, con
apposita relazione nella quale debbono:
a) descrivere ciascun tipo di struttura indicando le
possibili applicazioni e fornire i calcoli relativi, con
particolare riguardo a quelli riferentisi a tutto il
comportamento sotto carico fino a fessurazione e rottura;
b) precisare le caratteristiche dei materiali impiegati sulla
scorta di prove eseguite presso uno dei laboratori di cui
all'art. 20;
c) indicare, in modo particolareggiato, i metodi costruttivi
e i procedimenti seguiti per la esecuzione delle strutture;
d) indicare i risultati delle prove eseguite presso uno dei
laboratori di cui all'art. 20.
Tutti gli elementi precompressi debbono essere chiaramente e
durevolmente contrassegnati onde si possa individuare la serie di
origine.
Per le ditte che costruiscono manufatti complessi in metallo
fabbricati in serie, i quali assolvono alle funzioni indicate
nellart.1, la relazione di cui al primo comma del presente
articolo deve descrivere ciascun tipo di struttura, indicando le
possibili applicazioni e fornire i calcoli relativi.
Le ditte produttrici di tutti i manufatti di cui ai comma
precedenti sono tenute a fornire tutte le prescrizioni relative
alle operazioni di trasporto e di montaggio dei loro manufatti.
La responsabilità della rispondenza dei prodotti rimane a carico
della ditta produttrice, che è obbligata a corredare la
fornitura con i disegni del manufatto e l'indicazione delle sue
caratteristiche di impiego.
Il progettista delle strutture è responsabile dell'organico
inserimento e della previsione di utilizzazione dei manufatti di
cui sopra nel progetto delle strutture dell'opera.
Capo II
Vigilanza
Art.
10.
(Controlli)
Il sindaco del comune, nel cui
territorio vengono realizzate le opere indicate nell'art. 1, ha
il compito di vigilare sull'osservanza degli adempimenti previsti
dalla presente legge: a tal fine si avvale dei funzionari ed
agenti comunali.
Le disposizioni del precedente comma non si applicano alle opere
costruite per conto dello Stato e degli altri enti di cui
all'ultimo comma dell'art. 4.
Art.
11.
(Accertamenti delle violazioni)
I funzionari e agenti comunali, che accertino l'inosservanza degli adempimenti previsti nei precedenti articoli, redigono processo verbale che, a cura del sindaco, verrà inoltrato al pretore e alla prefettura, per i provvedimenti di cui al successivo art. 12.
Art.
12.
(Sospensione dei lavori)
Il prefetto, ricevuto il processo
verbale redatto a norma del precedente articolo ed eseguiti gli
opportuni accertamenti, ordina, con decreto notificato a mezzo di
messo comunale, al committente, al direttore dei lavori e al
costruttore la sospensione dei lavori.
I lavori non possono essere ripresi finché la prefettura
non abbia accertato che sia stato provveduto agli adempimenti
previsti dalla presente legge.
Della disposta sospensione è data comunicazione al sindaco
perché ne curi l'osservanza.
Capo III
Norme penali
Art.
13.
(Lavori abusivi)
Chiunque commette, dirige e, in
qualità di costruttore, esegue le opere previste dalla presente
legge, o parti di esse, in violazione dell'art. 2, è punito con
l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 100.000 a lire
1.000.000.
È soggetto alla pena dell'arresto fino ad un anno, o
dell'ammenda da lire 1.000.000 a lire 10.000.000, chi produce in
serie manufatti in conglomerato armato normale o precompresso o
manufatti complessi in metallo senza osservare le disposizioni
dell'art. 9.
Art.
14.
(Omessa denuncia dei lavori)
Il costruttore che omette o ritarda la denuncia prevista dall'art. 4 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.
Art.
15.
(Responsabilità del direttore dei lavori)
Il direttore dei lavori che non
ottempera alle prescrizioni indicate nell'art. 5 è punito con
l'ammenda da lire 4.000 a lire 200.000.
Alla stessa pena soggiace il direttore dei lavori che omette o
ritarda la presentazione all'ufficio del genio civile della
relazione indicata nell'art.6.
Art.
16.
(Responsabilità del collaudatore)
Il collaudatore che non osserva le disposizioni indicate nell'art. 7, penultimo comma, è punito con l'ammenda da lire 40.000 a lire 200.000.
Art.
17.
(Mancanza del certificato di collaudo)
Chiunque consente l'utilizzazione delle costruzioni prima del rilascio del certificato di collaudo o, per quanto riguarda le opere costruite per conto dello Stato e degli altri enti di cui all'ultimo comma dell'art. 4, prima del collaudo statico, è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.
Art.
18.
(Comunicazione della sentenza)
La sentenza irrevocabile, emessa in base alle precedenti disposizioni, deve essere comunicata, a cura del cancelliere, entro quindici giorni da quello in cui è divenuta irrevocabile, alla competente prefettura ed al consiglio provinciale dell'ordine profes-sionale, cui eventualmente sia iscritto l'imputato.
Capo IV
Norme transitorie e finali
Art.
19.
(Costruzioni in corso)
Le disposizioni contenute nella presente legge non si applicano alle opere in conglomerato armato normale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per le quali sia stata presentata denuncia alla prefettura ai sensi dell'art. 4 del regio decreto 16-11-1939, n. 2229, n alle opere in conglomerato armato precompresso ed a struttura metallica che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino già iniziate.
Art.
20.
(Laboratori)
Agli effetti della presente legge sono considerati laboratori ufficiali:
i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di ingegneria e delle facoltà o istituti universitari di architettura;
il laboratorio dell'istituto sperimentale delle ferrovie dello Stato (Roma);
il laboratorio dell'istituto sperimentale stradale, del Touring Club italiano (Milano);
il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma);
il centro sperimentale dell'ANAS di Cesano (Roma).
Il Ministro per i lavori pubblici,
sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici, può
autorizzare con proprio decreto altri laboratori ad effettuare
prove sui materiali da costruzione, ai sensi della presente
legge.
L'attività dei laboratori, ai fini della presente legge servizio
di pubblica utilità.
Art.
21.
(Emanazione di norme tecniche)
Il Ministro per i lavori pubblici, sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici e il consiglio nazionale delle ricerche, emanerà entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge e, successivamente, ogni biennio, le norme tecniche alle quali dovranno uniformarsi le costruzioni di cui alla presente legge.
Art.
22.
(Applicabilità di norme tecniche vigenti)
Fino a quando non saranno emanate le norme tecniche di cui al precedente art. 21, continuano ad applicarsi le norme di carattere tecnico contenute nel Regio decreto 16-11-1939, n. 2229, e nel decreto del capo provvisorio dello Stato 20-12-1947, n. 1516.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
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Ai sensi del quarto comma dell'art. 113 della legge 24-11-1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), le pene pecuniarie comminate per reati previsti dalla presente legge, sono raddoppiate.