Legge 5 marzo 1990, n.46 - Norme per la sicurezza degli impianti
Testo coordinato con i Decreti Applicativi: DPR 447/91 - DPR 392/94 - DPR 218/98 - DPR 558/99
· Art. 1. - Ambito di applicazione
· Art. 2. - Soggetti abilitati
· Art. 3. - Requisiti tecnico-professionali
· Art. 4. - Accertamento dei requisiti tecnico-professionali (abrogato dall’ art. 7 del DPR n. 392 del 18/4/94)
· Art. 5. - Riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali ( abrogato dall’art. 7 del DPR n. 392 del 18/4/94)
· Art. 6. - Progettazione degli impianti
· Art. 7. Installazione degli impianti
· Art. 8. - Finanziamento dell'attività di normazione tecnica
· Art. 9. - Dichiarazione di conformità
· Art. 10. - Responsabilità del committente o del proprietario
· Art. 11. - Certificato di abitabilità e di agibilità
· Art. 12. - Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri
· Art. 15. - Regolamento di attuazione
· Art. 17. - Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali
· Art. 18. - Disposizioni transitorie
· Art. 19. - Entrata in vigore
LEGGE 46/90 - Art. 1. - Ambito di applicazione
1. Sono soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile:
a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;
b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;
e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;
f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) gli impianti di protezione antincendio.
2. Sono altresì soggetti all'applicazione della presente legge gli impianti di cui al comma 1, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi.
DPR 447/91 - Art. 1. - Ambito di applicazione
1. Per edifìci adibiti ad uso civile, ai fini del comma 1 dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, di seguito denominata "legge" si intendono le unità immobiliari o la parte di esse destinate ad uso abitativo, a studio professionale o a sede di persone giuridiche private, associazione, circoli o conventi e simili.
2. Sono soggetti all'applicazione della legge, per quanto concene i soli impianti elettrici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge, anche gli edifici adibiti a sede di società, ad attività industriale, commerciale o agricola o comunque di produzione o di intermediazione di beni o servizi, gli edifìci di culto, nonché gli immobili destinati ad uffici, scuole, luoghi di cura, magazzini o depositi o in genere a pubbliche finalità, dello Stato o di enti pubblici territoriali, istituzionali o economici.
3. Per impianti di utilizzazione dell'energia elettrica si intendono i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli posti all'estemo di edifici se gli stessi sono collegati ad impianti elettrici posti all'interno. Gli impianti luminosi pubblicitari rientrano altresì nello stesso ambito qualora siano collegati ad impianti elettrici posti all'intemo.
4. Per impianto radiotelevisivo ed elettronico si intende la parte comprendente tutte le componenti necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati ad installazione fissa funzionanti in bassissima tensione, mentre tutte le componenti funzionanti a tensione di rete nonchè i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico.
Per gli impianti telefonici interni collegati alla rete puibblica, continua ad applicarsi il Decreto 4 ottobre 1982 del Ministro delle Poste e delle telecomunicazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 1983, con riferimento all'autorizzazione, all'installazione e agli ampliamenti degli impianti stessi.
5. Per impianto del gas a valle del punto di consegna si intende l'insieme delle tubazioni e dei loro accessori dal medesimo punto di consegna all'apparecchio utilizzatore, l'installazione ed i collegamenti del medesimo, le predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove deve essere installato l'apparecchio, le predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione.
6. Per impianti di protezione antincendio si intendono gli idranti, gli impianti di spegnimento di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevamento di gas, fumo e incendio.
LEGGE 46/90 - Art. 2. - Soggetti abilitati
1. Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.
2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui all'articolo 3, da parte dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone all'esercizio delle attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti.
Art. 3. - Requisiti tecnico-professionali
1. I requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 2, comma 2, sono i seguenti:
a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta;
b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.
DPR 447/91 - Art. 2 - Requisiti tecnico-professionali
1. Con la dizione "alle dirette dipendenze di un'impresa del settore" di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), della legge deve intendersi non solo il rapporto di lavoro subordinato ma altresì ogni altra forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa artigiana da parte del titolare, dei soci o dei familiari.
LEGGE 46/90 - Art. 4. - Accertamento dei requisiti tecnico-professionali
(abrogato dall’ art. 7 del DPR n. 392 del 18/4/94)
LEGGE 46/90 - Art. 5. - Riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali
(abrogato dall’ art. 7 del DPR n. 392 del 18/4/94)
DPR 447/91 - Art. 3. - Certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali
(abrogato dall’ art. 7 del DPR n. 392 del 18/4/94)
DPR 392/94 - Art. 1. - Oggetto del regolamento
(articolo superato dal DPR 558/99)
DPR 392/94 - Art. 2. - Definizioni
(articolo superato dal DPR 558/99)
DPR 392/94 - Art. 3. - Denuncia di inizio di attività da parte delle imprese
(abrogato dall’ art. 15 del DPR n. 558 del 14/12/99)
DPR 558/99 - Art. 9 - Imprese d'installazione di impianti
1. Le imprese che intendono esercitare le attività di installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, presentano, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, denuncia di inizio delle attività indicando specificamente a quale lettera e a quale voce, di quelle elencate nel medesimo articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, fanno riferimento, dichiarando, altresì, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 della legge.
2. Le imprese artigiane presentano denuncia alla commissione provinciale per l'artigianato, unitamente alla domanda d'iscrizione al relativo albo, ai fini del riconoscimento della qualifica artigiana; le altre imprese presentano la denuncia, unitamente alla domanda di iscrizione, presso l'ufficio del registro delle imprese.
L'ufficio del registro delle imprese provvede, entro il termine di dieci giorni previsto dall'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, all'iscrizione provvisoria della impresa nonché alla sua iscrizione definitiva, entro sessanta giorni dalla denuncia, previa verifica d'ufficio del possesso dei requisiti previsti.
3. Le imprese alle quali siano stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo modelli approvati con decreto del Ministero dell'industria. Il certificato è rilasciato dalle competenti commissioni provinciali o dalla competente camera di commercio che svolgono anche le attività di verifica.
4. Copia della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 9 della legge, sottoscritta anche dal responsabile tecnico, è inviata, entro sei mesi, anche cumulativamente, a cura dell'impresa alla camera di commercio nella cui circoscrizione l'impresa stessa ha la propria sede. La camera di commercio provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese e alla contestazioni e notificazioni, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, delle eventuali violazioni accertate. Alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie provvedono, ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le camere di commercio.
LEGGE 46/90 - Art. 6. - Progettazione degli impianti
1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 1 è obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze.
2. La redazione del progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui al comma 1 è obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali indicati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.
3. Il progetto di cui al comma 1 è depositato:
a) presso gli organi competenti al rilascio di licenze di impianto o di autorizzazioni alla costruzione quando previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
b) presso gli uffici comunali, contestualmente al progetto edilizio, per gli impianti il cui progetto non sia soggetto per legge ad approvazione.
DPR 447/91 - Art. 4 - Progettazione degli impianti
1. Fatta salva l'applicazione di norme che impongono una progettazione degli impianti, la redazione del progetto di cui all'articolo 6 della legge è obbligatoria per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento dei seguenti impianti:
a) per gli impianti elettrici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge, per tutte le utenze condominiali di uso comune aventi potenza impegnata superiore a 6 kW e per utenze domestiche di singole unità abitative di superfìcie superiore a 400 mq; per gli impianti effettuati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA rese dagli alimentatori;
b) per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione qualora la superfìcie superi i 200 mq;
c) il progetto è comunque obbligatorio per gli impianti elettrici con potenza impegnata superiore o uguale a 1,5 kW per tutta l'unità immobiliare provvista, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o maggior rischio d'incendio;
d) per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge, per gli impianti elettronici in genere, quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc dotati di impianti elettrici soggetti a normativa specifica CEI o in edifìci con volume superiore a 200 mc e con un'altezza superiore a 5 metri;
e) per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge, per le canne fumarie collettive ramificate, nonché per gli impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
f) per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge, per il trasporto e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 34,8 kW o di gas medicali per uso ospedaliero e simili, nel caso di stoccaggi;
g) per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), della legge, qualora siano inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato di prevenzione incendi e comunque quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.
2. I progetti debbono contenere gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici, nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Si considerano redatti secondo la buona tecnica professionale i progetti elaborati in conformità alle indicazioni delle guide dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del CEI.
3. Qualora l'impianto a base di progetto sia variato in opera, il progetto presentato deve essere integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante tali varianti in corso d'opera, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore deve fare riferimento nella sua dichiarazione di conformità.
LEGGE 46/90 - Art. 7. Installazione degli impianti
1. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte.
2. In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti.
3. Tutti gli impianti realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguati, entro tre anni da tale data, a quanto previsto dal presente articolo. (termine prorogato al 31/12/98 dall’art. 31 della L. 7/8/97 n. 266)
DPR 447/91 - Art. 5 - Installazione degli impianti
1. I materiali e componenti costruiti secondo le norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza dell'UNI e del CEI, nonché nel rispetto della legislazione tecnica vigente in materia di sicurezza, si considerano costruiti a regola d'arte.
2. Si intendono altresì costruiti a regola d'arte i materiali ed i componenti elettrici dotati di certificati o attestati di conformità alle norme armonizzate previste dalla legge 18 ottobre 1977, n. 791, o dotati altresì di marchi di cui all'allegato IV del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13 giugno 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1989.
3. Gli impianti realizzati in conformità alle norme tecniche dell'UNI e del CEI, nonché alla legislazione tecnica vigente si intendono costruiti a regola d'arte.
4. Nel caso in cui per i materiali e i componenti gli impianti non siano state seguite le norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza dell'UNI e del CEI, l'installatore dovrà indicare nella dichiarazione di conformità la norma di buona tecnica adottata.
5. In tale ipotesi si considerano a regola d'arte i materiali, componenti ed impianti per il cui uso o la cui realizzazione siano state rispettate le normative emanate dagli organismi di normalizzazione di cui all'allegato II della direttiva 83/189/CEE, se dette norme garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
6. Per interruttori differenziali ad alta sensibilità si intendono quelli aventi corrente differenziale nominale non superiore ad 1 A. Gli impianti elettrici devono essere dotati di interruttori differenziali con il livello di sensibilità più idoneo ai fini della sicurezza nell'ambiente da proteggere e tale da consentire un regolare funzionamento degli stessi.
Per sistemi di protezione equivalente ai fini del comma 2 dell'articolo 7 della legge, si intende ogni sistema di protezione previsto dalle norme CEI contro i contatti indiretti.
7. Con riferimento alle attività produttive, si applica l'elenco delle norme generali di sicurezza riportate nell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 1989.
8. Per l'adeguamento degli impianti già realizzati alla data di entrata in vigore della legge è consentita una suddivisione dei lavori in fasi operative purché l'adeguamento complessivo avvenga comunque nel triennio previsto dalla legge, vengano rispettati i principi di progettazione obbligatoria con riferimento alla globalità dei lavori e venga rilasciata per ciascuna fase la dichiarazione di conformità che ne attesti l'autonoma funzionalità e la sicurezza. Si considerano comunque adeguati gli impianti elettrici preesistenti che presentino i seguenti requisiti: sezionamento e protezione contro le sovracorrenti, posti all'origine dell'impianto, protezione contro i contatti diretti, protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.
DPR 218/98 - Art. 1 - Scadenze di adeguamento
1. Gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione del gas combustibile, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge 5 marzo 1990, n. 46, a valle del misuratore, o dal punto di consegna nel caso di alimentazione a GPL, esistenti alla data di entrata in vigore della legge stessa, dovranno rispondere ai requisiti di sicurezza, di cui all'articolo 2, entro il 31 dicembre 1998.
2. Ai fini della determinazione della data di realizzazione dell'impianto, nell'ambito dei controlli ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, si farà riferimento alla data di costruzione degli edifici in cui sono installati gli impianti.
3. Per gli impianti realizzati in data successiva a quella dell'edificio, il proprietario potrà attestare la data di realizzazione dell'impianto tramite specifica documentazione o apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
DPR 218/98 - Art. 2 - Requisiti di sicurezza
1. L'adeguamento, secondo il criterio di compatibilita con le caratteristiche e le strutture degli edifici esistenti, dovrà assicurare, indipendentemente dall'evoluzione dello stato dell'arte e della buona tecnica, successive al 1990, i seguenti requisiti essenziali affinchè gli obiettivi della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sulla sicurezza di impiego del gas combustibile, risultino garantiti in conformità della normativa UNI-CIG:
a) l'idoneità della ventilazione, adeguata alla potenza termica degli apparecchi installati, in relazione alla tipologia degli apparecchi stessi;
b) l'idoneità della aerazione, negli ambienti dove sono installati gli apparecchi per i quali necessitano tali sistemi;
c) l'efficienza dei sistemi di smaltimento e delle aperture di scarico dei prodotti della combustione, adeguati alla potenza termica degli apparecchi installati;
d) la tenuta degli impianti intemi di distribuzione del gas combustibile;
e) la funzionalità e l'esistenza dei dispositivi di controllo fiamma, ove previsti.
DPR 218/98 - Art. 3 - Criteri di verifica dei requisiti di sicurezza
1. Le verifiche dei requisiti di sicurezza dovranno rilevare nel rispetto della normativa UNI-CIG quanto segue:
a) negli ambienti, ove sono installati gli apparecchi, deve essere assicurata la ventilazione in misura adeguata al tipo ed al numero degli apparecchi utilizzatori, allo scopo di garantire l'alimentazione di aria per la combustione, durante il funzionamento degli apparecchi;
b) negli ambienti, ove sono installati gli apparecchi di cottura privi del controllo fiamma o di tipo A, deve essere assicurata una adeguata aerazione, per garantire il ricambio dell'aria sia per lo smaltimento di prodotti della combustione, sia per evitare la creazione di eventuali miscugli con un tenore pericoloso in gas non combusti;
c) gli impianti intemi, dal misuratore, o dal punto di consegna del GPL, fino agli apparecchi utilizzatori, devono essere in grado di superare, con esito positivo, il controllo di tenuta, ivi comprese le tubazioni, gli accessori e il collegamento con gli apparecchi installati.
I tubi flessibili devono essere conformi alle norme vigenti ed essere in regola con la data di sostituzione;
d) il sistema di evacuazione dei fumi deve essere in grado di superare con esito positivo le verifiche di efficacia, con riferimento al tiraggio dei sistemi fùmari e all'assenza di rigurgito dei fumi nei locali di installazione;
e) gli apparecchi per la produzione di acqua calda sanitaria o per riscaldamento devono essere muniti di dispositivo di controllo che interrompe l'afflusso del gas all'apparecchio stesso, nel caso di spegnimento accidentale delle fiamme dei bruciatori.
2. L'eventuale impiego di dispositivi destinati a contribuire con misure aggiuntive, ma non sostitutive alla sicurezza di impiego del gas combustibile, mediante una funzione di rilevamento e di attivazione dell'intercettazione del gas stesso, in eventi eccezionali non intenzionali, non esonera dal rispetto di tutti i requisiti sopra richiamati, mentre le verifiche, ove siano presenti tali dispositivi, dovranno essere volte anche all'accertamento materiale della specifica funzione svolta.
3. Le modalità per effettuare i controlli e le verifiche atte all'accertamento dei requisiti di sicurezza sono indicate nelle norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza, pubblicate dall'Ente nazionale di unificazione - UNI, ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 della legge 5 marzo 1990, n. 46, ed approvate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformità dell'articolo 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083.
LEGGE 46/90 - Art. 8. - Finanziamento dell'attività di normazione tecnica
1. Il 3 per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attività di ricerca di cui all'articolo 3, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, è destinato all'attività di normazione tecnica, di cui all'articolo 7 della presente legge, svolta dall'UNI e dal CEI.
2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del contributo versato dall'INAIL nel corso dell'anno precedente, è iscritta a carico del capitolo 3030, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1990 e a carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti.
DPR 447/91 - Art. 6 - Attività di normazione tecnica
1. L'UNI ed il CEI svolgono l'attività di elaborazione di specifiche tecniche per la salvaguardia della sicurezza di cui all'articolo 7 della legge, anche sulla base di indicazioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato-Direzione generale della produzione industriale e di osservazioni della commissione permanente di cui all'articolo 15, comma 2, della legge ed inviano semestralmente alla Direzione generale predetta la descrizione dei lavori svolti in tale settore, per l'attribuzione delle somme, di cui all'articolo 8 della legge, che verranno erogate secondo criteri da determinarsi con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro.
LEGGE 46/90 - Art. 9. - Dichiarazione di conformità
1. Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 7. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché, ove previsto, il progetto di cui all'articolo 6.
DPR 447/91 - Art. 7 - Dichiarazione di conformità
1. La dichiarazione di conformità viene resa sulla base di modelli predisposti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti l'UNI e il CEI.
2. La dichiarazione di conformità è rilasciata anche sugli impianti realizzati dagli uffici tecnici intemi delle ditte non installatrici, intendendosi per uffici tecnici interni le strutture aziendali preposte all'impiantistica.
3. (Comma abrogato dall'art. 7 del DPR 18.4.1994 n. 392)
DPR 392/94 - Art. 3 - Denuncia di inizio di attività da parte delle imprese
4.) Comma abrogato dall'art. 15 del DPR 14/12/99 N. 558
DPR 392/94 - Art. 5 - Dichiarazione di conformità
1. I responsabili degli uffici tecnici delle aziende non installainci che posseggono i requisiti tecnico-professionali previsti dall'articolo 3 della legge, e che siano preposti alla sicurezza e alla realizzazione degli impianti aziendali possono rilasciare, per tali impianti, la dichiarazione di conformità prevista dall'articolo 9 della legge e dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447.
LEGGE 46/90 - Art. 10. - Responsabilità del committente o del proprietario
1. Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 2.
LEGGE 46/90 - Art. 11. - Certificato di abitabilità e di agibilità
1. Il sindaco rilascia il certificato di abitabilità o di agibilità dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti.
DPR 392/94 - Art. 6 - Adeguamento mediante atto di notorietà e dichiarazione sostitutiva
1. Per gli impianti comuni degli edifìci di civile abitazione già conformi al dettato della legge al momento della entrata in vigore della medesima, per lavori completati antecedentemente, i responsabili dell'amministrazione degli stessi possono dimostrare l'avvenuto adeguamento mediante atto di notorietà, sottoscritto davanti ad un pubblico ufficiale, nel quale siano indicati gli adeguamenti effettuali.
2. I proprietari delle singole unità abitative che siano nella condizione di cui al comma precedente possono produrre analoga dichiarazione che ha valore sostitutivo del certificato di conformità di cui all'articolo 9 della legge.
LEGGE 46/90 - Art. 12. - Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri
1. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo, nonché dall'obbligo di cui all'articolo 10, i lavori concernenti l'ordinaria manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.
2. Sono altresì esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 9.
DPR 447/91 - Art. 8 - Manutenzione degli impianti
1. Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415.
2. Per interventi di ordinaria manutenzione degli impianti si intendono tutti quelli finalizzati a contenere il degrado normale d'uso nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportino la necessità di primi interventi, che comunque non modifichino la struttura essenziale dell'impianto o la loro destinazione d'uso.
LEGGE 46/90 - Art. 13. - Deposito presso il comune del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo
1. Qualora nuovi impianti tra quelli di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e), e g), e 2 dell'articolo 1 vengano installati in edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di abitabilità, l'impresa installatrice deposita presso il comune, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, il progetto di rifacimento dell'impianto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto da altre norme o dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.
2. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento. Nella relazione di cui all'articolo 9 dovrà essere espressamente indicata la compatibilità con gli impianti preesistenti.
LEGGE 46/90 - Art. 14. - Verifiche
1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni della presente legge e della normativa vigente, i comuni, le unità sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facoltà di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, di cui all'articolo 6, comma 1, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.
2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla presentazione della relativa richiesta.
DPR 447/91 - Art. 9 - Verifiche
1. Per l'esercizio della facoltà prevista dall'articolo 14 della legge, gli enti interessati operano la scelta del libero professionista nell'ambito di appositi elenchi conservati presso le camere di commercio e comprendenti più sezioni secondo le rispettive competenze. Gli elenchi sono formati annualmente sulla base di documentata domanda di iscrizione e approvati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti gli ordini e i collegi professionali, sono adottati schemi uniformi di elenchi e di sezioni a cui dovranno adeguarsi gli elenchi e le sezioni predisposti dalle camere di commercio.
3. I soggetti direttamente obbligati ad ottemperare a quanto previsto dalla legge devono conservare tutta la documentazione amministrativa e tecnica e consegnarla all'avente causa in caso di trasferimento dell'immobile a qualsiasi titolo, nonché devono darne copia alla persona che utilizza i locali.
4. All'atto della costruzione o ristrutturazione dell'edifìcio contenente gli impianti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge, il committente o il proprietario affìggono ben visibile un cartello che, oltre ad indicare gli estremi della concessione edilizia ed informazioni relative alla parte edile, deve riportare il nome dell'installatore dell'impianto o degli impianti e, qualora sia previsto il progetto, il nome del progettista dell'impianto o degli impianti.
DPR 392/94 - Art. 4 - Verifiche
1. Le verifiche previste dall'articolo 14. comma 1, della legge dovranno essere effettuate dai comuni aventi più di diecimila abitanti nella misura non inferiore al 10% del numero di certificati di abitabilità o agibilità rilasciati annualmente
LEGGE 46/90 - Art. 15. - Regolamento di attuazione
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, con le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di attuazione. Nel regolamento di attuazione sono precisati i limiti per i quali risulti obbligatoria la redazione del progetto di cui all'articolo 6 e sono definiti i criteri e le modalità di redazione del progetto stesso in relazione al grado di complessità tecnica dell'installazione degli impianti, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica, per fini di prevenzione e di sicurezza.
2. ( abrogato dall’art. 7 del DPR 392 del 18/4/94)
3. ( abrogato dall’art. 7 del DPR 392 del 18/4/94)
LEGGE 46/90 - Art. 16. - Sanzioni
1. Alla violazione di quanto previsto dall'articolo 10 consegue, a carico del committente o del proprietario, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'art. 15, una sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. Alla violazione delle altre norme della presente legge consegue, secondo le modalità previste dal medesimo regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.
2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 15 determina le modalità della sospensione delle imprese dal registro o dall'albo di cui all'articolo 2, comma 1, e dei provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazione delle norme relative alla sicurezza degli impianti, nonché gli aggiornamenti dell'entità delle sanzioni amministrative di cui al comma 1.
DPR 447/91 - Art. 10 - Sanzioni
1. Le sanzioni amministrative, di cui all'articolo 16, comma 1, della legge, vengono determinate nella misura variabile tra il minimo e il massimo, con riferimento alla entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.
2. Le sanzioni amministrative sono aggiornate ogni cinque anni con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianale, sulla base dell'evoluzione tecnologica in materia di prevenzione e sicurezza e della svalutazione monetaria.
3. Le violazioni della legge accertate, mediante verifica o in qualunque altro modo, a carico delle imprese installatrici sono comunicate alla commissione di cui all'articolo 4 della legge, competente per territorio, che provvede all'iscrizione nell'albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle ditte in cui l'impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale.
4. La violazione reiterata per più di tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresì, in casi di particolare gravità, la sospensione temporanea dell'iscrizione delle medesime imprese dal registro delle ditte o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovraintendono alla tenuta dei registri e degli albi.
5. Dopo la terza violazione delle norme riguardanti la progettazione e i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi.
6. All'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
LEGGE 46/90 Art. 17. - Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali
1. I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti, qualora siano in contrasto con la presente legge.
LEGGE 46/90 Art. 18. - Disposizioni transitorie
Articolo superato a seguito della emanazione del regolamento
LEGGE 46/90 Art. 19. - Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.