DECRETO MINISTERIALE 9-01-1996
Norme
tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture
in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture
metalliche
Parte
III
MANUFATTI
PREFABBRICATI PRODOTTI IN SERIE
(in conglomerato normale e
precompresso, misti in laterizio e cemento armato e
metallici)
La
documentazione da depositarsi ai sensi dell'art. 9, punti a),
b), c), d) della legge 5 novembre 1971, n. 1086
dovrà dimostrare la completa corrispondenza dei manufatti
prefabbricati alle prescrizioni di cui alle presenti norme.
La
relazione dovrà essere firmata da un tecnico a ciò abilitato, il
quale assume con ciò le responsabilità stabilite dalla legge per il
progettista.
I manufatti prefabbricati dovranno essere costruiti
sotto la direzione di un tecnico a ciò abilitato, che per essi
assume le responsabilità stabilite dalla legge per il direttore dei
lavori. A cura di detto tecnico dovranno essere eseguiti i prelievi
di materiali, le prove ed i controlli di produzione sui manufatti
finiti con le modalità e la periodicità previste dalle presenti
Norme. I certificati delle prove saranno conservati dal
produttore.
Ai sensi dell'art. 9 della legge 5 novembre 1971, n.
1086, ogni fornitura di manufatti prefabbricati dovrà essere
accompagnata da apposite istruzioni nelle quali vengono esposte le
modalità di trasporto e montaggio, nonché le caratteristiche ed i
limiti di impiego dei manufatti stessi.
Ogni fornitura di
manufatti prefabbricati dovrà inoltre essere accompagnata, anche da
un certificato di origine firmato dal produttore, il quale con ciò
assume per i manufatti stessi le responsabilità che la legge
attribuisce al costruttore, e dal tecnico responsabile della
produzione previsto al terzo comma. Il certificato dovrà garantire
la rispondenza del manufatto alle caratteristiche di cui alla
documentazione depositata al Ministero dei LL.PP., e portare
l'indicazione del tecnico che ne risulta, come sopra detto,
progettista.
In presenza delle condizioni sopra elencate, i
manufatti prefabbricati potranno essere accettati senza ulteriori
esami o controlli.
Copia del certificato d'origine dovrà essere
allegato alla relazione del direttore dei lavori di cui all'art. 6
della legge 5 novembre 1971, n. 1086.
Il deposito ha validità
triennale.
Parte
IV
COSTRUZIONI COMPOSTE
DA ELEMENTI IN METALLI DIVERSI DALL’ACCIAIO
Le
costruzioni composte da elementi strutturali in metalli diversi
dall’acciaio - le quali hanno limitata applicazione nelle opere cui
fa riferimento la legge 5 novembre 1971, n. 1086 - dovranno essere
progettate, eseguite e montate seguendo tutte le indicazioni di
ordine generale indicate nelle norme per le costruzioni in
acciaio.
Deve essere peraltro provato dal progettista, caso per
caso, che le strutture posseggano un grado di sicurezza adeguato
all’affidabilità dei materiali e delle tecnologie e comunque non
inferiore a quello richiesto dalle Norme per le costruzioni in
acciaio.
Parte
V
NORME PER TRAVI
COMPOSTE "ACCIAIO - CALCESTRUZZO"
1. OGGETTO.
Sono oggetto delle presenti
norme le strutture costituite da una o più travi di acciaio a parete
piena e da una soletta di estradosso di calcestruzzo armato normale
o precompresso. La soletta di calcestruzzo e la membratura di
acciaio sono rese collaboranti mediante connettori che assicurano il
funzionamento dell'insieme come unico elemento
resistente.
2. MATERIALI: QUALITA' E PROVE.
2.1. Materiali delle solette di c.a. normale o
precompresso.
Per i materiali delle solette in c.a.
normale o precompresso valgono le prescrizioni del punto 2 della
Parte Prima delle presenti norme tecniche.
2.2. Acciai degli elementi strutturali in
carpenteria.
Per gli acciai degli elementi strutturali
in carpenteria valgono le prescrizioni del punto 2 della Parte
Seconda delle presenti norme tecniche.
2.3. Acciai dei connettori.
Per gli
acciai impiegati per i connettori devono essere rispettate le norme
di cui al punto 2.3. della Parte Seconda quando i processi di
saldatura adottati corrispondono a quelli previsti nel citato punto
2.3.
Quando invece vengono impiegati per i collegamenti dei
connettori procedimenti automatici di saldatura senza metallo di
apporto, per l'acciaio dei connettori devono essere rispettate
ulteriori limitazioni nella composizione chimica al fine di
garantire al collegamento adeguate proprietà di resistenza,
resilienza e duttilità.
A tale riguardo si possono adottare
criteri fondati su risultati sperimentali di sicura
validità.
3. NORME DI VERIFICA DELLA SICUREZZA.
3.0.1. AZIONI E RESISTENZE DI CALCOLO.
Per
le azioni di calcolo vale quanto prescritto al punto 7 della Parte
generale delle presenti norme.
Per le resistenze di calcolo si
rinvia ai punti 4.0.2. della Parte Prima e 4.0.2. della Parte
Seconda delle stesse norme.
3.0.2. CALCOLO DELLE SOLLECITAZIONI.
I
diagrammi di inviluppo dei momenti flettenti, delle azioni taglianti
e di quelle normali, derivanti dalla totalità delle combinazioni di
carico possono essere determinati mediante analisi elastica e
facendo riferimento in generale alla rigidezza globale della sezione
composta, calcolata nell'ipotesi che il calcestruzzo sia esente da
fessure sia longitudinalmente che trasversalmente e trascurando di
norma il contributo dell'armatura.
Nel calcolo si terrà conto in
particolare di:
- effetti primari e secondari dovuti alla
viscosità ed al ritiro del calcestruzzo;
- effetti primari e
secondari dovuti alla precompressione ed alle distorsioni imposte in
fase di costruzione;
- sequenze delle modalità di costruzione e
dell'applicazione dei carichi.
Sono ammesse limitate
ridistribuzioni dei momenti qualora siano soddisfatte le seguenti
condizioni:
- i carichi siano di natura prevalentemente
statica;
- le sezioni siano di tipo compatto;
- le sezioni
abbiano comportamento di tipo duttile.
Per strutture di tipo
corrente il coefficiente di riduzione può essere assunto pari a
0,75; per strutture più impegnative il valore assunto per detto
coefficiente, comunque non minore di 0,75, deve essere adeguatamente
giustificato.
3.0.3. VERIFICHE.
Per le verifiche agli
stati limite ultimi e di esercizio si possono adottare criteri
fondati su studi o normative di sicura validità.
4. METODI DI CALCOLO, REGOLE DI PROGETTAZIONE E
MODALITA' ESECUTIVE. CONNETTORI.
In proposito si
possono adottare criteri fondati su studi o normative di sicura
validità.
Indice D.M. 9-01-1996 - Torna all'area consultazione