DECRETO
MINISTERIALE 9-01-1996
Norme
tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle
strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le
strutture metalliche
Parte 1 - Sezione
I
CEMENTO
ARMATO NORMALE E PRECOMPRESSO
SIMBOLOGIA
A - Simboli
A | area |
E | modulo di elasticità longitudinale |
F | azioni in generale (carichi e deformazioni imposte) |
G | azioni permanenti; modulo di elasticità tangenziale |
I | momento di inerzia |
L | limite di fatica |
M | momento flettente |
N | forza normale; numero di piegamenti nella prova di piegamento (per armature di precompressione) |
Q | azioni variabili |
S | effetto delle azioni (sollecitazione agente) |
T | momento torcente; temperatura |
V | forza di taglio |
b | larghezza |
c | spessore (di ricoprimento) |
d | diametro |
e | eccentricità |
f | resistenza di un materiale |
g | carico permanente ripartito; accelerazione di gravità |
h | altezza |
i | raggio di inerzia |
j | numero di giorni |
l | lunghezza di un elemento; allungamento a rottura per acciaio da c.a.p. |
m | momento flettente per unità di lunghezza |
n | forza normale per unità di lunghezza; coefficiente di omogeneizzazione delle armature; numero |
q | carico variabile ripartito |
r | raggio; rilassamento |
s | scarto quadratico medio |
t | tempo; momento torcente per unità di lunghezza |
u | perimetro |
v | forza di taglio per unità di lunghezza o larghezza |
w | apertura delle fessure |
x | altezza dell'asse neutro |
y | altezza del diagramma rettangolare delle tensioni normali |
z | braccio delle forze interne |
![]() |
coefficiente di
sicurezza (![]() ![]() |
![]() |
coefficiente di variazione |
![]() |
deformazione |
![]() |
deformazione |
![]() |
coefficiente di attrito |
![]() |
snellezza |
![]() |
rapporto geometrico di armatura |
![]() |
tensione normale |
![]() |
tensione tangenziale |
![]() |
coefficiente di deformazione viscosa |
![]() |
coefficiente di amplificazione dei carichi nel carico di punta; rapporto meccanico di armatura |
![]() |
diametro di una barra o di un cavo sommatoria |
![]() |
sommatoria |
B - Indici
b | aderenza |
c | calcestruzzo |
d | valore di calcolo |
e | limite di elasticità di un materiale; effettivo; efficace |
f | forze ed altre azioni; flessione |
g | carico permanente |
i | iniziale |
h | orizzontale |
k | valore caratteristico |
l | longitudinale |
m | valore medio; materiale; momento flettente |
n | sforzo normale |
p | precompressione |
q | carico variabile |
s | acciaio; ritiro |
r | rilassamento; fessurazione |
t | trazione; torsione |
u | ultimo (stato limite) |
w | anima |
y | snervamento |
C-Simboli speciali
come indice
di un simbolo = valore asintotico
D-Simboli frequenti
Calcestruzzo
fc | resistenza cilindrica a compressione |
Rc | resistenza cubica |
Rcm | resistenza media cubica |
fcm | resistenza media cilindrica |
Rck | resistenza caratteristica cubica |
fck | resistenza caratteristica cilindrica |
fcd | resistenza di calcolo cilindrica = ![]() |
fct | resistenza a trazione |
fctk | resistenza caratteristica a trazione |
fctd | resistenza di calcolo
a trazione = ![]() |
Acciaio per cemento armato
fy | tensione di snervamento |
ft | tensione di rottura |
fyk | tensione caratteristica di snervamento |
ftk | tensione caratteristica di rottura |
f(0,2) | tensione allo 0,2% di deformazione residua |
f(0,2)k | tensione caratteristica allo 0,2% di deformazione residua |
Acciaio per precompressione
fpy | tensione di snervamento (barre) |
fp(1) | tensione all'1% di deformazione sotto carico |
fp(0,2) | tensione allo 0,2% di deformazione residua |
fpt | tensione di rottura |
fpyk | tensione caratteristica di snervamento (barre) |
fp(1)k | tensione caratteristica all'1% di deformazione sotto carico |
fp(0,2)k | tensione caratteristica allo 0,2% di deformazione residua |
fptk | tensione caratteristica di rottura |
Sezione
I
Prescrizioni generali e comuni
1.
OGGETTO.
Formano oggetto delle presenti norme tutte le opere
di conglomerato cementizio armato normale e di conglomerato
cementizio armato precompresso, eccettuate quelle per le quali vige
una regolamentazione apposita a carattere particolare.
I dati
sulle azioni da considerare nei calcoli sono quelli contenuti nelle
norme "Criteri generali per la verifica della sicurezza delle
costruzioni e dei carichi e sovraccarichi" emanate ai sensi
dell'art. 1 della legge 2 febbraio1974, n. 64.
Nell'ambito di uno
stesso organismo strutturale non è consentito adottare regole
progettuali ed esecutive provenienti in parte dalla Sez. II e in
parte dalla Sez. III ovvero in parte derivanti dall'uso del metodo
delle tensioni ammissibili.
Le presenti norme non sono
applicabili ai calcestruzzi confezionati con aggregati leggeri. Tali
calcestruzzi possono essere impiegati purché venga garantita, con
adeguata documentazione teorica e sperimentale, una sicurezza non
inferiore a quella prevista dalle presenti norme.
2. MATERIALI E
PRODOTTI.
I materiali ed i prodotti debbono rispondere
ai requisiti indicati nell'Allegato 1.
Potranno inoltre essere
impiegati materiali e prodotti conformi ad una norma armonizzata o
ad un benestare tecnico europeo così come definiti nella Direttiva
89/106/CEE, ovvero conformi a specifiche nazionali dei Paesi della
Comunità europea, qualora dette specifiche garantiscano un livello
di sicurezza equivalente e tale da soddisfare i requisiti essenziali
della Direttiva 89/106/CEE. Tale equivalenza sarà accertata dal
Ministero dei lavori pubblici, Servizio tecnico centrale, sentito il
Consiglio superiore dei lavori pubblici.
2.1. Calcestruzzo.
Per quanto
applicabile e non in contrasto con le presenti norme si potrà fare
utile riferimento alla UNI 9858 (maggio 1991).
2.1.1. RESISTENZA A COMPRESSIONE
SEMPLICE.
Le presenti norme sono basate sulla resistenza a
compressione misurata su cubi di spigolo 15, 16 o 20 cm. La
resistenza a compressione del calcestruzzo verrà valutata secondo le
indicazioni dell'Allegato 2.
2.1.2. RESISTENZA A TRAZIONE SEMPLICE.
Il
valore medio della resistenza a trazione semplice (assiale) in
mancanza di diretta sperimentazione puo' essere assunto pari
a:
fctm= 0,27 2ck
(N/mm2)
I valori
caratteristici corrispondenti ai frattili 5% e 95% possono assumersi
rispettivamente pari a 0,7 fctm ed 1,3
fctm.
Il valore medio della resistenza a
trazione per flessione si assume, in mancanza di sperimentazione
diretta, pari a:
fctm = 1,2 ftmc
2.1.3. MODULO ELASTICO.
Per modulo elastico
istantaneo, tangente all'origine, in mancanza di diretta
sperimentazione da eseguirsi secondo la norma UNI 6556 (marzo 1976),
si assume in sede di progetto il valore:
Ec= 5700 ck (N/mm2)
Tale formula non è applicabile ai calcestruzzi maturati a vapore. Essa non è da considerarsi vincolante nell'interpretazione dei controlli sperimentali delle strutture.
2.1.4. COEFFICIENTE DI POISSON.
Per il
coefficiente di Poisson può adottarsi, a seconda dello stato di
sollecitazione, un valore compreso tra 0 e 0,2.
2.1.5. COEFFICIENTE DI DILATAZIONE
TERMICA.
In mancanza di una determinazione sperimentale
diretta il coefficiente di dilatazione termica del conglomerato può
assumersi pari a 10x10-6 °C-1.
2.1.6. RITIRO.
In mancanza di
sperimentazione diretta e quando non si ricorra ad additivi
speciali, si ammetteranno per il ritiro finale cs (t
, t0 ) i
seguenti valori:
a) Atmosfera con umidità relativa di circa 75%
t0 |
|
|
1
|
0,26 x 10 -3 |
0,21 x 10 -3 |
8
|
0,23 x 10 -3 |
0,21 x 10 -3 |
> 60 giorni |
0,16 x 10 -3 |
0,21 x 10 -3 |
b) Atmosfera con umidità relativa di circa 55%
t0 |
|
|
1
|
0,43 x 10 -3 |
0,31 x 10 -3 |
8
|
0,32 x 10 -3 |
0,30 x 10 -3 |
> 60 giorni |
0,19 x 10 -3 |
0,28 x 10 -3 |
in
cui:
t0 = età conglomerato a partire dalla quale si
considera l'effetto del ritiro; = dimensione fittizia =
;
Ac = area della
sezione del conglomerato;
u = perimetro della sezione di
conglomerato a contatto con l'atmosfera.
Per valori intermedi si
interpolerà linearmente.
Per valutare la caduta di tensione nelle
armature da c.a.p. conseguente al ritiro del calcestruzzo si terrà
conto delle prescrizioni contenute al punto 4.3.4.8. a).
2.1.7. VISCOSITA'.
In mancanza di
sperimentazione diretta, per il coefficiente finale di viscosità è
(t
,
t0), di un conglomerato sottoposto ad una tensione al più
uguale a 0,3 Rckj al tempo t0
= j di messa in carico, si ammetteranno i seguenti
valori:
a) Atmosfera con umidità relativa di circa 75%
t0 |
|
|
3
|
2,7 |
2,1 |
8
|
2,2 |
1,9 |
> 60 giorni |
1,4 |
1,7 |
b) Atmosfera con umidità relativa di circa 55%
t0 |
|
|
3
|
3,8 |
2,9 |
8
|
3,0 |
2,5 |
> 60 giorni |
1,7 |
2,0 |
Il
significato dei simboli è riportato al precedente punto
2.1.6.
Per i valori intermedi si interpolerà linearmente.
Per
valutare la caduta di tensione delle armature da c.a.p conseguente
alla viscosità del calcestruzzo, si terrà conto delle prescrizioni
contenute al punto 4.3.4.8. b).
2.1.8. DURABILITA'.
Al fine di garantire la
durabilità del conglomerato particolarmente in ambiente aggressivo,
così come in presenza di cicli di gelo e disgelo, è necessario
studiarne adeguatamente la composizione.
Si potrà anche fare
riferimento alla norma UNI 9858 (Maggio 1991) citata al punto
2.1.
2.2. Acciaio da cemento armato
normale.
L'uso di acciai forniti in rotoli è ammesso
per diametri Ø
14 mm.
Per diametri superiori ne è ammesso l'uso previa
autorizzazione del Servizio tecnico centrale, sentito il Consiglio
superiore dei lavori pubblici.
2.2.1. ACCERTAMENTO DELLE PROPRIETA'
MECCANICHE.
Per l'accertamento delle proprietà meccaniche
vale quanto indicato nelle EN 10002/1a (marzo 1990), UNI
564 (febbraio 1960) e UNI 6407 (marzo 1969), salvo indicazioni
contrarie o complementari.
Per acciai deformati a freddo, ivi
compresi i rotoli, le proprietà meccaniche si intendono determinate
su provette mantenute per 30 minuti a 250 °C e successivamente
raffreddate in aria.
In ogni caso, qualora lo snervamento non sia
chiaramente individuabile, si sostituisce
fy con f(0,2).
2.2.2. ACCIAI IN BARRE TONDE LISCE.
Le barre
di acciaio tonde lisce devono possedere le proprietà indicate nel
successivo prospetto 1-I.
PROSPETTO 1-I
Tipo di acciaio |
Fe B 22 k |
Fe B 32 k |
Tensione caratteristica di
snervamento.........fyk
N/mm2 |
|
|
Si devono usare barre di diametro compreso tra 5 e 30 mm.
2.2.3. ACCIAI IN BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA.
Le barre di acciaio ad aderenza migliorata si
differenziano dalle barre lisce per la particolarità di forma atta
ad aumentare l'aderenza al conglomerato cementizio e sono
caratterizzate dal diametro Ø della barra tonda equipesante,
calcolato nell'ipotesi che la densità dell'acciaio sia pari a 7,85
kg/dm3.
Le barre ad aderenza migliorata devono avere
diametro:
5 Ø
30 mm per acciaio Fe B 38 k;
5 Ø
26 mm per acciaio Fe B 44 k, salvo quanto specificato al punto
2.2.7.
2.2.3.1. Caratteristiche meccaniche e
tecnologiche.
Gli acciai in barre ad aderenza
migliorata devono possedere le caratteristiche indicate nel
prospetto 2-I, valutando le tensioni di snervamento e di rottura
come grandezze caratteristiche secondo quanto indicato al punto
2.2.8.
La prova di piegamento e raddrizzamento si esegue alla
temperatura di 20 ± 5°C piegando la provetta a 90°, mantenendola poi
per 30 minuti in acqua bollente e procedendo, dopo raffreddamento in
aria, al parziale raddrizzamento per almeno 20°. Dopo la prova il
campione non deve presentare cricche.
PROSPETTO 2-I
Tipo di acciaio |
Fe B 38 k |
Fe B 44 k |
Tensione caratteristica di snervamento..........................fyk N/mm2 |
|
|
Tensione caratteristica di rottura...................................fyk N/mm2 |
|
|
Allungamento A5...................................................................% |
|
|
Per
barre |
3 Ø |
4 Ø |
oltre 12 mm fino a 18 mm |
6 Ø |
8 Ø |
oltre 18 mm fino a 25 mm |
8 Ø |
10 Ø |
oltre 25 mm fino a 30 mm |
10 Ø |
12 Ø |
(Piegamento e raddrizzamento su mandrino avente diametro D) |
(*) Il diametro Ø è quello della barra tonda equipesante
Poiché
gli acciai, pur rispettando le limitazioni delle caratteristiche
indicate nel prospetto 2-II, possono presentare valori sensibilmente
diversi, per costruzioni in zona sismica, e, comunque, quando si
opera la ridistribuzione delle sollecitazioni di cui al punto 4.1.
il progettista deve dichiarare nella relazione sui materiali i
limiti dei rapporti
fy/fyk e
(ft/fy)medio posti
a base del calcolo e che dovranno essere soddisfatti dall'acciaio
impiegato.
I limiti precedentemente definiti saranno controllati
nello stabilimento di produzione e si riferiranno agli stessi
campioni di cui alle prove di qualificazione (Allegato n° 4, punto
1.1).
In tali limiti fy rappresenta il
singolo valore di snervamento, fyk il
valore nominale di riferimento ed ft il
singolo valore della tensione di rottura.
2.2.3.2. Prova di aderenza.
Le barre
ed i fili trafilati ad aderenza migliorata devono superare con esito
positivo le prove di aderenza secondo il metodo "Beam-test"
conformemente a quanto previsto nell'allegato 6; nell'allegato
stesso sono pure indicate le modalità di controllo del profilo da
eseguirsi in cantiere o in stabilimento.
2.2.4. FILI DI ACCIAIO TRAFILATO O LAMINATO A FREDDO
DI DIAMETRO COMPRESO FRA 5 E 12 MM.
L'acciaio per fili
deve rispondere alle proprietà indicate nel prospetto
3-I.
PROSPETTO 3-I
Tensione fyk, ovvero f(0,2)k....................................N/mm2 |
|
Tensione caratteristica ftk....................................... N/mm2 |
|
Allungamento A10..........................................................% |
|
Piegamento a 180° su mandrino avente diametro D |
2 Ø |
Per la prova di aderenza vale quanto precisato al precedente punto 2.2.3.2.
2.2.5. RETI E TRALICCI DI ACCIAIO ELETTROSALDATI.
Le reti ed i tralicci devono avere fili
elementari di diametro Ø compreso tra 5 e 12 mm e devono rispondere
alle caratteristiche riportate nel prospetto 4-I.
PROSPETTO 4-I
Tensione fyk, ovvero f(0,2)k................................... N/mm2 |
|
Tensione caratteristica ftk....................................... N/mm2 |
|
Rapporto dei diametri dei fili dell’ordito |
|
Allungamento.A10.......................................................... % |
|
Rapporto ftk/ fyk .............................................................. |
|
La
tensione di rottura, quella di snervamento e l'allungamento devono
essere determinati con prova di trazione su campione che comprenda
almeno uno dei nodi saldati.
Il trattamento termico di cui al
punto 2.2.1. non si applica per la determinazione delle proprietà
meccaniche di reti e tralicci di acciaio elettrosaldato.
Dovrà
inoltre essere controllata la resistenza al distacco offerta dalla
saldatura del nodo, determinata forzando con idoneo dispositivo il
filo trasversale nella direzione di quello maggiore posto in
trazione; tale resistenza dovrà risultare maggiore di:
0,3 x 400 x A0 [N]
Nella quale
A0 è l'area della sezione del filo di
diametro maggiore misurata in millimetri quadrati.
La distanza
assiale tra i fili elementari non deve superare 35 cm.
2.2.6. SALDATURE.
Gli acciai saldabili
saranno oggetto di apposita marchiatura depositata secondo quanto
indicato nel punto 2.2.9., che li differenzia dagli acciai non
saldabili.
Sono proibite le giunzioni mediante saldatura in opera
o fuori opera, nonché il fissaggio delle gabbie di armatura tramite
punti di saldatura per tutti i tipi di acciaio per i quali il
produttore non abbia garantito la saldabilità all'atto del deposito
di cui al punto 2.2.9.
Per tali acciai l'analisi chimica
effettuata su colata e l'eventuale analisi chimica di controllo
effettuata sul prodotto finito dovranno inoltre soddisfare le
limitazioni sotto riportate:
Massimo contenuto di elementi chimici in % | |||
|
Analisi su prodotto |
Analisi di colata | |
carbonio |
C |
0,24 |
0,22 |
fosforo |
P |
0,055 |
0,050 |
zolfo |
S |
0,055 |
0,050 |
azoto |
N |
0,013 |
0,012 |
Carbonio equivalente |
Ceq |
0,52 |
0,50 |
Il calcolo del carbonio equivalente Ceq sarà effettuato con la seguente formula:
Ceq = C + +
+
in cui i simboli chimici denotano il contenuto degli elementi stessi espresso in percentuale.
2.2.7. DEROGA ALLE LIMITAZIONI
DIMENSIONALI.
Le limitazioni riguardanti i massimi
diametri ammessi di cui al punto 2.2.3. non si applicano alle
armature ad aderenza migliorata destinate a strutture in
conglomerato cementizio armato di particolari caratteristiche e
dimostrate esigenze costruttive.
L'impiego di tali armature di
maggior diametro deve essere autorizzato dal Servizio tecnico
centrale del Ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio
superiore dei lavori pubblici.
2.2.8 CONTROLLI SULLE ARMATURE.
2.2.8.1. Modalità di prelievo e metodi di
prova.
Il prelievo dei campioni e le prove saranno
effettuati secondo la norma UNI 6407-69, salvo quanto stabilito ai
punti 2.2.8.2., 2.2.8.3. per quanto riguarda la determinazione dei
valori caratteristici fyk o
f(0,2)k e
ftk.
2.2.8.2. Controlli in stabilimento.
I
produttori di barre lisce e ad aderenza migliorata, di fili
trafilati, di reti e di tralicci elettrosaldati debbono sottoporre
la loro produzione, presso i propri stabilimenti, a prove di
carattere statistico seguendo le prescrizioni sotto riportate.
In
tale caso i valori caratteristici fyk o
f(0,2)k e ftk.e,
per barre e fili ad aderenza migliorata l'indice di aderenza,
vengono determinati secondo le modalità indicate negli allegati 4, 5
e 6.
Ai produttori di acciai di cui al primo comma è fatto
obbligo di tenere depositato presso il Ministero dei lavori
pubblici, Servizio tecnico centrale, il catalogo aggiornato della
loro produzione contenente tutti i dati tecnici previsti dalle
presenti norme, ivi compresa l'eventuale saldabilità di cui al punto
2.2.6. Per la qualificazione della produzione i produttori devono
sottoporsi agli adempimenti qui di seguito specificati e produrre la
documentazione relativa al Ministero dei lavori pubblici, Servizio
tecnico centrale che notifica al produttore l'avvenuto deposito ed
accerta la validità e la rispondenza della documentazione stessa
anche attraverso sopralluoghi, rilasciando apposito attestato:
1)
Dimostrazione dell'idoneità del processo produttivo:
-il tipo di
prodotti (tipo, dimensioni, composizione chimica);
-le
condizioni generali della fabbricazione e dell'approvvigionamento
dell'acciaio e del prodotto intermedio (billette, vergella);
- la
descrizione degli impianti di produzione;
- l'organizzazione del
controllo interno di qualità con l'indicazione dei responsabili
aziendali;
- il Laboratorio Ufficiale responsabile delle prove di
controllo.
2) Controllo continuo interno di qualità della
produzione condotto su basi statistiche.
3) Verifica periodica
della qualità da parte dei Laboratori Ufficiali.
Ogni 6 mesi i
produttori di cui al primo comma sono tenuti inoltre ad inviare al
Ministero dei lavori pubblici, Servizio tecnico centrale, i seguenti
documenti:
a) una dichiarazione attestante la permanenza delle
condizioni iniziali di idoneità del processo produttivo e
dell'organizzazione del controllo interno di qualità o le eventuali
modifiche;
b) i risultati dei controlli interni eseguiti negli
ultimi 6 mesi, per ciascun tipo di prodotto, da cui risulti il
quantitativo di produzione, il numero delle prove e l'elaborazione
statistica delle tensioni di snervamento e di rottura;
c) i
risultati dei controlli eseguiti dal Laboratorio Ufficiale
(certificati e loro elaborazione) nello stesso periodo di cui al
punto b), per le prove meccaniche e chimiche;
d) il controllo
della rispondenza degli indici di aderenza di cui ai punti b) e c)
alle prescrizioni delle presenti norme;
e) la documentazione di
conformità statistica, secondo una metodologia che deve essere
dichiarata, delle tensioni di snervamento e di rottura di cui ai
punti b) e c) tra loro e con le prescrizioni contenute nelle
presenti norme tecniche.
Il mancato rispetto delle condizioni
sopra indicate, accertato anche attraverso sopralluoghi, può
comportare la decadenza della qualificazione.
Tutte le forniture
di acciaio debbono essere accompagnate da un certificato di
Laboratorio Ufficiale riferentesi al tipo di armatura di cui
trattasi e marchiate secondo quanto prescritto in 2.2.9. La data del
certificato deve essere non anteriore di 3 mesi a quella di
spedizione. Tale periodo può essere prolungato fino a 6 mesi qualora
il produttore abbia comunicato ufficialmente al Laboratorio
Ufficiale incaricato del controllo di avere sospeso la produzione,
nel qual caso il certificato dovrà essere accompagnato da copia di
detta comunicazione. Qualora la sospensione della produzione si
protragga per oltre 5 mesi, la procedura di qualificazione dovrà
essere ripresa ab initio.
2.2.8.3. Prodotti provenienti
dall'estero.
Gli adempimenti di cui al punto 2.2.8.2.
si applicano anche ai prodotti provenienti dall'estero.
Per i
prodotti provenienti da Paesi della Comunità economica europea nei
quali sia in vigore una certificazione di idoneità tecnica
riconosciuta dalle rispettive Autorità competenti, il produttore
potrà, in alternativa a quanto previsto al primo comma, inoltrare al
Ministero dei lavori pubblici, Servizio tecnico centrale domanda
intesa ad ottenere il trattamento all'equivalenza della procedura
adottata nel Paese di origine depositando contestualmente la
relativa documentazione per i prodotti da fornire con il
corrispondente marchio.
L'equivalenza della procedura di cui al
precedente comma è sancita con decreto del Ministero dei lavori
pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori
pubblici.
2.2.8.4. Controlli in cantiere o nel luogo di
lavorazione delle barre.
I
controlli sono obbligatori e devono riferirsi agli stessi gruppi di
diametri contemplati nelle prove a carattere statistico di cui al
punto 2.2.8.2. e allegati 4 e 5 in ragione di 3 spezzoni, marchiati,
di uno stesso diametro, scelto entro ciascun gruppo di diametri per
ciascuna partita prescelta, sempreché il marchio e la documentazione
di accompagnamento dimostrino la provenienza del materiale da uno
stesso stabilimento. In caso contrario i controlli devono essere
estesi agli altri diametri della partita. Le prove si effettuano
presso un Laboratorio Ufficiale e riguardano la resistenza e la
duttilità. I valori caratteristici delle grandezze
fy o f(0,2) e
ft si valutano detraendo dalla media dei
corrispondenti valori, riferiti ad uno stesso diametro,
rispettivamente 10 N/mm2 per fy
o f(0,2) e 20 N/mm2per
ft.
Qualora il risultato non sia conforme a
quello dichiarato dal produttore, il direttore dei lavori disporrà
la ripetizione della prova su sei ulteriori campioni dello stesso
diametro; in tal caso dalle medie dei nove valori si detraggono
rispettivamente 20 N/mm2 per fy
o f(0,2) e 30 N/mm2.
Ove
anche da tale accertamento i limiti dichiarati non risultino
rispettati, il controllo deve estendersi, previo avviso al
produttore, a 25 campioni, applicando ai dati ottenuti la formula
generale valida per controlli in stabilimento (Cfr. Allegati 4 e
5).
L'ulteriore risultato negativo comporta l'inidoneità della
partita e la trasmissione dei risultati al produttore, che sarà
tenuto a farli inserire tra i risultati dei controlli statistici
della sua produzione. Analoghe norme si applicano ai controlli di
duttilità, aderenza e distacco al nodo saldato: un singolo risultato
negativo sul primo prelievo comporta l'esame di sei nuovi spezzoni
dello stesso diametro, un ulteriore singolo risultato negativo
comporta l'inidoneità della partita.
Inoltre il direttore dei
lavori dovrà comunicare il risultato anomalo sia al Laboratorio
Ufficiale incaricato del controllo in stabilimento che al Ministero
dei lavori pubblici, Servizio tecnico centrale.
I certificati
relativi alle prove meccaniche degli acciai devono riportare
l'indicazione del marchio identificativo di cui al successivo punto
2.2.9., rilevato a cura del Laboratorio incaricato dei controlli,
sui campioni da sottoporre a prove. Ove i campioni fossero
sprovvisti di tale marchio, oppure il marchio non dovesse rientrare
fra quelli depositati presso il Ministero dei lavori pubblici,
Servizio tecnico centrale, dovrà essere riportata specifica
annotazione sul certificato di prova.
2.2.8.5. Tolleranze.
Nei calcoli statici
si adottano di norma le sezioni nominali. Le sezioni effettive non
devono risultare inferiori al 98% di quelle nominali.
Qualora le
sezioni effettive risultassero inferiori a tale limite, nei calcoli
statici si adotteranno le sezioni effettive. Per barre ad aderenza
migliorata non è comunque ammesso superare le tolleranze indicate
nel prospetto 5-I.
PROSPETTO 5-I
Diametro |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Tolleranza in % sulla sezione |
± 10 | ± 10 | ± 9 | ± 8 | ± 8 | ± 8 | ±8 | ± 6 | ± 6 | ± 6 | ± 6 |
Diametro |
22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | - | - | - | - | - |
Tolleranza in % sulla sezione |
±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | - | - | - | - | - |
Nell'elaborazione dei risultati sperimentali ottenuti in
laboratorio si opera comunque sulle sezioni effettive delle barre
lisce e sulle sezioni delle barre equipesanti per barre e fili
trafilati ad aderenza migliorata.
Per i fili di acciaio trafilati
e per i fili delle reti e dei tralicci la tolleranza sulle sezioni
ammesse per l'impiego è di ± 4% per tutti i diametri.
2.2.9. MARCHIATURA PER
IDENTIFICAZIONE.
Tutti i produttori di barre lisce o ad
aderenza migliorata, di fili, di reti e di tralicci devono procedere
ad una marchiatura del prodotto fornito, dalla quale risulti, in
modo inequivocabile, il riferimento all'Azienda produttrice, allo
Stabilimento, al tipo di acciaio ed alla sua eventuale saldabilità.
A tali produttori è fatto obbligo di depositare il
"marchio" (nervatura e marchiatura) presso il Ministero dei lavori
pubblici, Servizio tecnico centrale.
2.3. Acciaio da cemento armato precompresso.
2.3.1. GENERALITA'.
Le
prescrizioni seguenti si riferiscono agli acciai per armature da
precompressione forniti sotto forma di:
Filo: prodotto
trafilato di sezione piena che possa fornirsi in
rotoli;
Barra: prodotto laminato di sezione piena che
possa fornirsi soltanto in forma di elementi
rettilinei;
Treccia: gruppi di 2 e 3 fili avvolti ad elica
intorno al loro comune asse longitudinale; passo e senso di
avvolgimento dell'elica sono eguali per tutti i fili della
treccia;
Trefolo: gruppi di fili avvolti ad elica in uno o
più strati intorno ad un filo rettilineo disposto secondo l'asse
longitudinale dell'insieme e completamente ricoperto dagli strati.
Il passo ed il senso di avvolgimento dell'elica sono eguali per
tutti i fili di uno stesso strato.
I fili possono essere lisci,
ondulati, con impronte, tondi o di altre forme; vengono individuati
mediante il diametro nominale o il diametro nominale equivalente
riferito alla sezione circolare equipesante. Non è consentito l'uso
di fili lisci nelle strutture precompresse ad armature
pre-tese.
Le barre possono essere lisce, a filettatura continua o
parziale, con risalti; vengono individuate mediante il diametro
nominale.
2.3.2. COMPOSIZIONE CHIMICA.
Il produttore
deve controllare la composizione chimica e la struttura
metallografica al fine di garantire le proprietà meccaniche
prescritte.
2.3.3. GRANDEZZE GEOMETRICHE E MECCANICHE.
CONTROLLI.
Le grandezze qui di seguito elencate: Ø,
A, fptk,
fpyk, fp(0,2)k,
fp (1)k, l, Ep,
N, (180°) ed eventualmente L e r debbono
fare oggetto di garanzia da parte del produttore ed i corrispondenti
valori garantiti figurare nel catalogo del produttore stesso.
Il
controllo sarà eseguito secondo le modalità e le prescrizioni
indicate nei punti successivi e nell'Allegato 3.
Pertanto i
valori delle grandezze:
- Ø, A,
Ep saranno confrontati con quelli che
derivano dall'applicazione, ai valori nominali, delle tolleranze
prescritte rispettivamente ai punti 3.1 e 3.6 dell'Allegato 3;
-
fptk, fpyk,
fp(0,2)k, fp (1)k,
ottenuti applicando ai valori singoli di
fpt, fpyk,
fp(0,2)k ,
fp(1) le formule
di cui ai punti 1. e 2. dell'Allegato 3, saranno confrontati con i
corrispondenti valori garantiti che figurano nel catalogo del
produttore;
- l, N, (180°) saranno confrontati con quelli prescritti
rispettivamente ai punti 3.3, 3.8 e 3.9 dell'Allegato 3;
-
L e r saranno confrontati con i valori che,
eventualmente, figurano nel catalogo del produttore.
Si prenderà
inoltre in considerazione la forma del diagramma sforzi
deformazioni.
Le presenti norme prevedono due forme di
controllo:
- controlli obbligatori nello stabilimento di
produzione;
- controlli facoltativi in cantiere o nel luogo di
formatura dei cavi.
I controlli eseguiti in stabilimento si
riferiscono a lotti di fabbricazione. I controlli eseguiti in
cantiere si riferiscono a lotti di spedizione.
Lotti di
spedizione: lotti al massimo di 30 t, spediti in un'unica volta,
costituiti da prodotti aventi grandezze nominali omogenee
(dimensionali, meccaniche, di formazione).
Lotti di
fabbricazione: si riferiscono a produzione continua, ordinata
cronologicamente mediante apposizione di contrassegni al prodotto
finito (numero di rotolo finito, della bobina di trefolo e del
fascio di barre). Un lotto di fabbricazione deve avere grandezze
nominali omogenee (dimensionali, meccaniche, di formazione) ed
essere compreso tra 30 e 100 tonnellate.
Il produttore dovrà
accompagnare tutte le spedizioni con un proprio certificato di
controllo riferentesi ad un numero di prove almeno pari a quello
indicato nella colonna 4 della tabella 1 dell'Allegato 3.
Ai
produttori di acciaio per c.a.p. è fatto obbligo di tenere
depositato presso il Ministero dei lavori pubblici, Servizio tecnico
centrale, il catalogo aggiornato della produzione, contenente tutti
i dati tecnici secondo le prescrizioni delle presenti norme.
Per
la qualificazione della produzione i produttori devono sottoporsi
agli adempimenti qui di seguito specificati e produrre la
documentazione relativa al Ministero dei lavori pubblici, Servizio
tecnico centrale, che notifica al produttore l'avvenuto deposito ed
accerta la validità e la rispondenza della documentazione stessa
anche attraverso sopralluoghi, rilasciando apposito attestato:
1)
Dimostrazione dell'idoneità del processo produttivo:
- il tipo di
prodotti (tipo, dimensioni, composizione chimica);
- le
condizioni generali della fabbricazione e dell'approvvigionamento
dell'acciaio e del prodotto intermedio (billette, vergella);
- la
descrizione degli impianti di produzione;
- l'organizzazione del
controllo interno di qualità con l'indicazione dei responsabili
aziendali;
- il Laboratorio Ufficiale responsabile delle prove di
controllo;
2) Controllo continuo interno di qualità della
produzione condotto su basi statistiche;
3) Verifica periodica
della qualità da parte dei Laboratori Ufficiali.
Ogni 6 mesi i
produttori sono tenuti inoltre ad inviare al Ministero dei lavori
pubblici, Servizio tecnico centrale, i seguenti documenti:
a) una
dichiarazione attestante la permanenza delle condizioni iniziali di
idoneità del processo produttivo e dell'organizzazione del controllo
interno di qualità o le eventuali modifiche;
b) i risultati dei
controlli interni eseguiti negli ultimi 6 mesi, per ciascun tipo di
prodotto, da cui risulti il quantitativo di produzione, il numero
delle prove e l'elaborazione statistica delle tensioni limite e di
rottura;
c) i risultati dei controlli eseguiti dal Laboratorio
Ufficiale (certificati e loro elaborazione) nello stesso periodo di
cui al punto b), per le prove meccaniche e chimiche;
d) la
documentazione di conformità statistica, secondo una metodologia che
deve essere dichiarata, delle tensioni limite e di rottura di cui ai
punti b) e c) tra loro e con le prescrizioni contenute nelle
presenti norme tecniche;
e) il controllo della rispondenza delle
verifiche di rilassamento e di fatica, qualora per tali grandezze
sia stata richiesta la qualificazione, di cui ai punti b) e c) alle
prescrizioni delle presenti norme.
Il mancato rispetto delle
condizioni sopra indicate, accertato anche attraverso sopralluoghi,
può comportare la decadenza della qualificazione.
2.3.3.1. Controlli in stabilimento.
I
produttori di acciai per armature da precompressione debbono
sottoporre la loro produzione, presso i propri stabilimenti, a prove
a carattere statistico, seguendo le prescrizioni di cui al punto
2.3.3.
I produttori dovranno contrassegnare cronologicamente la
loro produzione numerando i lotti di fabbricazione. Per ciascun
lotto saranno tenuti ad eseguire presso lo stabilimento di
produzione controlli continuativi geometrici e meccanici dei quali
riporteranno i risultati in appositi registri.
Tutte le forniture
di acciaio debbono essere accompagnate da un certificato di un
Laboratorio Ufficiale riferentesi al tipo di armatura di cui
trattasi e munite di un sigillo sulle legature con il marchio del
produttore, secondo quanto indicato al punto 2.3.5. La data del
certificato deve essere non anteriore di 3 mesi alla data di
spedizione. Limitatamente alla resistenza a fatica e al rilassamento
il certificato è utilizzabile se ha data non anteriore di un anno
alla data di spedizione.
Tale periodo può essere prolungato fino
a 6 mesi qualora il produttore abbia comunicato ufficialmente al
laboratorio incaricato del controllo di avere sospeso la produzione;
nel qual caso il certificato dovrà essere accompagnato da copia di
detta comunicazione.
Qualora la sospensione della produzione si
prolunghi per oltre 5 mesi, la procedura di qualificazione dovrà
essere ripresa ab initio.
Il certificato può essere utilizzato
senza limitazione di tempo per i lotti cui si riferiscono le prove
citate nel certificato stesso.
2.3.3.2. Controlli in cantiere o nel luogo di
formazione dei cavi.
Il direttore dei lavori in
cantiere o il tecnico responsabile dell'officina di formazione dei
cavi, che assume a tale riguardo le responsabilità attribuite dalla
legge al direttore dei lavori, deve controllare che si possano
individuare in modo incontrovertibile l'origine e le caratteristiche
del materiale. E' inoltre responsabilità del tecnico responsabile
dell'officina di formazione dei cavi di documentare al direttore dei
lavori la provenienza e le caratteristiche ed il marchio del
materiale stesso.
Qualora il direttore dei lavori o il tecnico
responsabile dell'officina di formazione dei cavi ritenesse di
ricontrollare forniture di acciai che rispondano ai requisiti di cui
sopra, valgono le seguenti norme.
Effettuato un prelievo, in
cantiere o nel luogo di formazione dei cavi, di dieci saggi
provenienti da una stessa fornitura ed appartenenti ad una stessa
categoria si determinano, mediante prove effettuate presso un
Laboratorio Ufficiale, i corrispondenti valori medi
gmn di fpt,
fpy, fp(0,2),
fp(1) ed i
relativi scarti quadratici medi sn e si controllano inoltre le
grandezze Ø, A, N, l,
Ep, (180°).
I risultati delle prove vengono
considerati compatibili con quelli ottenuti in stabilimento se le
grandezze Ø, A, N, l,
Ep, (180°) rispettano le prescrizioni di cui all'Allegato
3, punto 3. e se:
- per le tensioni di rottura
fpt:
gmn 1,03
fptk
sn 0,05
fptk
.- per le grandezza fpy, fp(0,2), fp(1) :
gmn 1,04
sn 0,07
nelle
quali i valori caratteristici sono quelli garantiti che figurano nel
catalogo del produttore.
Se tali diseguaglianze non sono
verificate, o se non sono rispettate le prescrizioni di cui
all'Allegato 3 si ripeteranno, previo avviso al produttore, le prove
su altri 10 saggi.
L'ulteriore risultato negativo comporta
l'inidoneità della partita e la trasmissione dei risultati al
produttore, che sarà tenuto a farli inserire tra i risultati dei
controlli statistici della sua produzione.
Inoltre il direttore
dei lavori dovrà comunicare il risultato anomalo sia al Laboratorio
Ufficiale incaricato del controllo in stabilimento che al Ministero
dei lavori pubblici, Servizio tecnico centrale.
I certificati
relativi alle prove (meccaniche) degli acciai devono riportare
l'indicazione del marchio identificativo di cui al successivo punto
2.3.5., relativo a cura del Laboratorio incaricato dei controlli,
sui campioni da sottoporre a prove. Ove i campioni fossero
sprovvisti di tale marchio, oppure il marchio non dovesse rientrare
fra quelli depositati presso il Ministero dei lavori pubblici,
Servizio tecnico centrale, dovrà essere riportata specifica
annotazione sul certificato di prova.
2.3.3.3. Prodotti provenienti
dall'estero.
Gli adempimenti di cui ai punti 2.3.3.1.
e 2.3.3.2. si applicano anche ai prodotti provenienti
dall'estero.
Per i prodotti provenienti da Paesi della Comunità
economica europea nei quali sia in vigore una certificazione di
idoneità tecnica riconosciuta dalle rispettive Autorità competenti,
il produttore potrà, in alternativa a quanto previsto al primo
comma, inoltrare al Ministero dei lavori pubblici, Servizio tecnico
centrale, domanda intesa ad ottenere il riconoscimento
dell'equivalenza della procedura adottata nel Paese di origine,
depositando contestualmente la relativa documentazione per i
prodotti da fornire con il corrispondente marchio.
L'equivalenza
della procedura di cui al precedente comma è sancita con decreto del
Ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei
lavori pubblici.
2.3.4. REQUISITI.
Gli acciai possono essere
forniti in rotoli (fili, trecce, trefoli), in bobine (trefoli), in
fasci (barre).
I fili debbono essere forniti in rotoli di
diametro tale che, all'atto dello svolgimento, allungati al suolo su
un tratto di 10 m non presentino curvatura con freccia superiore a
400 mm; il produttore deve indicare il diametro minimo di
avvolgimento.
Ciascun rotolo di filo liscio, ondulato o con
impronte dovrà essere esente da saldature.
Sono ammesse le
saldature di fili destinati alla fabbricazione di trecce e di
trefoli se effettuate prima della trafilatura; per trefoli sono
ammesse saldature anche durante l'operazione di cordatura purché
tali saldature siano opportunamente distanziate e
sfalsate.
2.3.4.1. Condizioni degli acciai all'atto della posa
in opera.
All'atto della posa in opera gli acciai
devono presentarsi privi di ossidazione, corrosione, difetti
superficiali visibili, pieghe.
È tollerata un'ossidazione che
scompaia totalmente mediante sfregamento con un panno
asciutto.
Non è ammessa in cantiere alcuna operazione di
raddrizzamento.
2.3.4.2. Prelievo dei saggi.
I saggi
destinati ai controlli non debbono essere avvolti con diametro
inferiore a quello della bobina o rotolo di provenienza.
I saggi
debbono essere prelevati con le lunghezze richieste dal Laboratorio
Ufficiale di destinazione ed in numero sufficiente per eseguire
eventuali prove di controllo successive.
I saggi debbono essere
adeguatamente protetti nel trasporto.
2.3.5. MARCHIATURA PER
IDENTIFICAZIONE.
Tutti i produttori di acciaio per
armatura da precompressione debbono munire le loro forniture di un
sigillo nelle legature contenente il marchio del produttore da cui
risulti, in modo inequivocabile, il riferimento all'Azienda
produttrice, allo Stabilimento, alle caratteristiche
dell'acciaio.
A tali produttori è fatto obbligo di depositare il
"marchio" presso il Ministero dei lavori pubblici, Servizio tecnico
centrale.
2.3.6. CADUTE DI TENSIONE PER
RILASSAMENTO.
In assenza di dati sperimentali afferenti al
lotto considerato, la caduta di tensione per rilassamento a tempo
infinito ad una temperatura di 20 °C e per una tensione iniziale
spi =0,75 fptk
può assumersi pari ai seguenti valori:
tipo di armatura |
|
Filo trafilato |
0,15 |
Treccia |
0,20 |
Trefolo |
0,18 |
Barra laminata |
0,12 |
Si
ammette che, al variare della tensione iniziale, la caduta per
rilassamento vari con legge parabolica e che il relativo diagramma,
tracciato in funzione di spi, abbia ordinata nulla e tangente
orizzontale per
spi
= 0,5 fptk.
La caduta a
tempo infinito può altresì valutarsi partendo dalla media delle
cadute misurate su almeno due campioni sottoposti a prove di
rilassamento a 120 ore, applicando l'espressione:
= 3
+ 0,03 (
spi - 0,5
fptk)
(valida
per spi
0,5
fptk )
Si opererà di regola con:
spi = 0,75
fptk
e, in
mancanza di più precisi dati sperimentali, si ammetterà che la
caduta vari in funzione di spi
con la suddetta legge parabolica. Partendo dai risultati di
prova a 120 ore non possono comunque assumersi cadute inferiori alla
metà di quelle indicate nel precedente capoverso.
Per le barre si
rispetterà comunque il limite spi
0,85 fpyk
Qualora si disponga
di prove a lunga durata, la caduta per rilassamento a tempo
infinito
=
+ C (
-
)
dove e
sono rispettivamente le cadute per rilassamento di
catalogo per 1000 ore e per tempo t ³ 2000 ore; C è un
coefficiente dato dalla seguente tabella:
t in ore |
C |
2.000 |
9 |
5.000 |
3 |
10.000 |
1,5 |
Per
tenere conto dell'influenza del valore della tensione iniziale si
potrà sia operare per spi
= 0,75 fptk ed adottare la legge
di variazione parabolica sopra indicata, sia operare sulle tre
tensioni 0,55 fptk, 0,65
fptk, 0,75 fptk e
dedurne una legge di variazione sperimentale.
Il rilassamento di
armature che subiscono un ciclo termico dopo la messa in tensione è
opportuno venga valutato sperimentalmente.
3. COLLAUDO STATICO.
3.1. Prescrizioni generali.
Il
collaudo di cui all'art. 7 della legge 5-11-1971, n. 1086, oltre al
controllo del corretto adempimento delle prescrizioni formali di cui
agli artt. 4, 6 e 9 della medesima legge, nonché dell'art. 5 ove il
collaudo sia stato affidato in corso d'opera, dovrà comprendere i
seguenti adempimenti tecnici:
a) ispezione generale dell'opera
nel suo complesso con particolare riguardo a quelle strutture o
parti di strutture più significative da confrontare con i disegni
esecutivi depositati in cantiere;
b) esame dei certificati delle
prove sui materiali, articolato:
- nell'accertamento del numero
dei prelievi effettuati e della sua conformità al presente decreto a
quanto fissato dagli allegati dello stesso;
- nel controllo che i
risultati elaborati delle prove siano compatibili con i criteri di
accettazione fissati nei sopracitati allegati;
c) esame dei
certificati di cui ai punti 2.2.8.2. e 2.3.3.1.;
d) controllo dei
verbali delle eventuali prove di carico fatte eseguire dal direttore
dei lavori;
e) esame dell'impostazione generale della
progettazione strutturale, degli schemi di calcolo e delle azioni
considerate.
Inoltre, nell'ambito della propria discrezionalità,
il collaudatore potrà richiedere:
A) di effettuare quegli
accertamenti utili per formarsi il convincimento della sicurezza
dell'opera, quali:
- prove di carico da eseguirsi secondo le
modalità previste nel successivo punto 3.2.;
- saggi diretti sui
conglomerati con prelievi di campioni e controllo delle
armature;
- controlli non distruttivi sulle strutture;
B)
documentazioni integrative di progetto.
3.2. Prove di carico.
Le prove di
carico, ove ritenute necessarie dal collaudatore, rispetteranno le
modalità sottoindicate, e non potranno avere luogo prima che sia
stata raggiunta la resistenza che caratterizza la classe di
conglomerato prevista e, in mancanza di precisi accertamenti al
riguardo, non prima di 28 giorni dalla ultimazione del getto.
Il
programma delle prove deve essere sottoposto al direttore dei lavori
ed al progettista e reso noto al costruttore.
Le prove di carico
si devono svolgere con le modalità indicate dal collaudatore che se
ne assume la piena responsabilità, mentre, per quanto riguarda la
loro materiale attuazione e in particolare per le eventuali
puntellazioni precauzionali, è responsabile il direttore dei
lavori.
I carichi di prova devono essere, di regola, tali da
indurre le sollecitazioni massime di esercizio per combinazioni
rare. In relazione al tipo della struttura ed alla natura dei
carichi le prove devono essere convenientemente protratte nel
tempo.
L'esito della prova potrà essere valutato sulla base dei
seguenti elementi:
- le deformazioni si accrescano all'incirca
proporzionalmente ai carichi;
- nel corso della prova non si
siano prodotte lesioni, dissesti o deformazioni che compromettano la
sicurezza o la conservazione dell'opera;
- la deformazione
residua dopo la prima applicazione del carico massimo non superi una
quota parte di quella totale commisurata ai prevedibili assestamenti
iniziali di tipo anelastico della struttura oggetto della prova. Nel
caso invece che tale limite venga superato, prove di carico
successive accertino che la struttura tenda ad un comportamento
elastico;
- la deformazione elastica risulti non maggiore di
quella calcolata.
Nel calcolo si terrà conto di quanto indicato
al punto 2.1.3. e della eventuale presenza di microfessurazioni del
calcestruzzo.
Quando le opere siano ultimate prima della nomina
del collaudatore, le prove di carico possono essere eseguite dal
direttore dei lavori, che ne redige verbale sottoscrivendolo assieme
al costruttore. È facoltà del collaudatore controllare, far ripetere
ed integrare le prove precedentemente eseguite.
Indice D.M. 9-01-1996 - Torna all'area consultazione