DECRETO MINISTERIALE 9-01-1996
 Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche


Parte 1 - Sezione I
CEMENTO ARMATO NORMALE E PRECOMPRESSO

SIMBOLOGIA

A - Simboli

A area
E modulo di elasticità longitudinale
F azioni in generale (carichi e deformazioni imposte)
G azioni permanenti; modulo di elasticità tangenziale
I momento di inerzia
L limite di fatica
M momento flettente
N forza normale; numero di piegamenti nella prova di piegamento (per armature di precompressione)
Q azioni variabili
S effetto delle azioni (sollecitazione agente)
T momento torcente; temperatura
V forza di taglio
b larghezza
c spessore (di ricoprimento)
d diametro
e eccentricità
f resistenza di un materiale
g carico permanente ripartito; accelerazione di gravità
h altezza
i raggio di inerzia
j numero di giorni
l lunghezza di un elemento; allungamento a rottura per acciaio da c.a.p.
m momento flettente per unità di lunghezza
n forza normale per unità di lunghezza; coefficiente di omogeneizzazione delle armature; numero
q carico variabile ripartito
r raggio; rilassamento
s scarto quadratico medio
t tempo; momento torcente per unità di lunghezza
u perimetro
v forza di taglio per unità di lunghezza o larghezza
w apertura delle fessure
x altezza dell'asse neutro
y altezza del diagramma rettangolare delle tensioni normali
z braccio delle forze interne
coefficiente di sicurezza ( per i materiali, per le azioni); peso specifico
coefficiente di variazione
deformazione
deformazione
coefficiente di attrito
snellezza
rapporto geometrico di armatura
tensione normale
tensione tangenziale
coefficiente di deformazione viscosa
coefficiente di amplificazione dei carichi nel carico di punta; rapporto meccanico di armatura
diametro di una barra o di un cavo sommatoria
sommatoria

B - Indici

b aderenza
c calcestruzzo
d valore di calcolo
e limite di elasticità di un materiale; effettivo; efficace
f forze ed altre azioni; flessione
g carico permanente
i iniziale
h orizzontale
k valore caratteristico
l longitudinale
m valore medio; materiale; momento flettente
n sforzo normale
p precompressione
q carico variabile
s acciaio; ritiro
r rilassamento; fessurazione
t trazione; torsione
u ultimo (stato limite)
w anima
y snervamento

C-Simboli speciali

come indice di un simbolo = valore asintotico

D-Simboli frequenti

Calcestruzzo

fc resistenza cilindrica a compressione
Rc resistenza cubica
Rcm  resistenza media cubica
fcm resistenza media cilindrica
Rck resistenza caratteristica cubica
fck resistenza caratteristica cilindrica
fcd resistenza di calcolo cilindrica =
fct resistenza a trazione
fctk resistenza caratteristica a trazione
fctd resistenza di calcolo a trazione =

Acciaio per cemento armato

fy tensione di snervamento
ft   tensione di rottura
fyk tensione caratteristica di snervamento
ftk tensione caratteristica di rottura
f(0,2) tensione allo 0,2% di deformazione residua
f(0,2)k tensione caratteristica allo 0,2% di deformazione residua

  Acciaio per precompressione

fpy tensione di snervamento (barre)
fp(1) tensione all'1% di deformazione sotto carico
fp(0,2) tensione allo 0,2% di deformazione residua
fpt tensione di rottura
fpyk tensione caratteristica di snervamento (barre)
fp(1)k tensione caratteristica all'1% di deformazione sotto carico
fp(0,2)k tensione caratteristica allo 0,2% di deformazione residua
fptk   tensione caratteristica di rottura

Sezione I
Prescrizioni generali e comuni

1. OGGETTO.
Formano oggetto delle presenti norme tutte le opere di conglomerato cementizio armato normale e di conglomerato cementizio armato precompresso, eccettuate quelle per le quali vige una regolamentazione apposita a carattere particolare.
I dati sulle azioni da considerare nei calcoli sono quelli contenuti nelle norme "Criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi" emanate ai sensi dell'art. 1 della legge 2 febbraio1974, n. 64.
Nell'ambito di uno stesso organismo strutturale non è consentito adottare regole progettuali ed esecutive provenienti in parte dalla Sez. II e in parte dalla Sez. III ovvero in parte derivanti dall'uso del metodo delle tensioni ammissibili.
Le presenti norme non sono applicabili ai calcestruzzi confezionati con aggregati leggeri. Tali calcestruzzi possono essere impiegati purché venga garantita, con adeguata documentazione teorica e sperimentale, una sicurezza non inferiore a quella prevista dalle presenti norme.

2. MATERIALI E PRODOTTI.
I materiali ed i prodotti debbono rispondere ai requisiti indicati nell'Allegato 1.
Potranno inoltre essere impiegati materiali e prodotti conformi ad una norma armonizzata o ad un benestare tecnico europeo così come definiti nella Direttiva 89/106/CEE, ovvero conformi a specifiche nazionali dei Paesi della Comunità europea, qualora dette specifiche garantiscano un livello di sicurezza equivalente e tale da soddisfare i requisiti essenziali della Direttiva 89/106/CEE. Tale equivalenza sarà accertata dal Ministero dei lavori pubblici, Servizio tecnico centrale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

2.1. Calcestruzzo.
Per quanto applicabile e non in contrasto con le presenti norme si potrà fare utile riferimento alla UNI 9858 (maggio 1991).

2.1.1. RESISTENZA A COMPRESSIONE SEMPLICE.
Le presenti norme sono basate sulla resistenza a compressione misurata su cubi di spigolo 15, 16 o 20 cm. La resistenza a compressione del calcestruzzo verrà valutata secondo le indicazioni dell'Allegato 2.

2.1.2. RESISTENZA A TRAZIONE SEMPLICE.
Il valore medio della resistenza a trazione semplice (assiale) in mancanza di diretta sperimentazione puo' essere assunto pari a:

fctm= 0,27 2ck (N/mm2)

I valori caratteristici corrispondenti ai frattili 5% e 95% possono assumersi rispettivamente pari a 0,7 fctm ed 1,3 fctm.
Il valore medio della resistenza a trazione per flessione si assume, in mancanza di sperimentazione diretta, pari a:

fctm = 1,2 ftmc

2.1.3. MODULO ELASTICO.
Per modulo elastico istantaneo, tangente all'origine, in mancanza di diretta sperimentazione da eseguirsi secondo la norma UNI 6556 (marzo 1976), si assume in sede di progetto il valore:

Ec= 5700 ck (N/mm2)

Tale formula non è applicabile ai calcestruzzi maturati a vapore. Essa non è da considerarsi vincolante nell'interpretazione dei controlli sperimentali delle strutture.

2.1.4. COEFFICIENTE DI POISSON.
Per il coefficiente di Poisson può adottarsi, a seconda dello stato di sollecitazione, un valore compreso tra 0 e 0,2.

2.1.5. COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA.
In mancanza di una determinazione sperimentale diretta il coefficiente di dilatazione termica del conglomerato può assumersi pari a 10x10-6 °C-1.

2.1.6. RITIRO.
In mancanza di sperimentazione diretta e quando non si ricorra ad additivi speciali, si ammetteranno per il ritiro finale
cs (t, t0 ) i seguenti valori:

a) Atmosfera con umidità relativa di circa 75%

t0

20 cm

60 cm

1 7 giorni

0,26 x 10 -3

0,21 x 10 -3

8 60 giorni

0,23 x 10 -3

0,21 x 10 -3

> 60 giorni

0,16 x 10 -3

0,21 x 10 -3

b) Atmosfera con umidità relativa di circa 55%

t0

20 cm

60 cm

1 7 giorni

0,43 x 10 -3

0,31 x 10 -3

8 60 giorni

0,32 x 10 -3

0,30 x 10 -3

> 60 giorni

0,19 x 10 -3

0,28 x 10 -3

in cui:
t0 = età conglomerato a partire dalla quale si considera l'effetto del ritiro;
= dimensione fittizia =  ;
A
c = area della sezione del conglomerato;
u
= perimetro della sezione di conglomerato a contatto con l'atmosfera.
Per valori intermedi si interpolerà linearmente.
Per valutare la caduta di tensione nelle armature da c.a.p. conseguente al ritiro del calcestruzzo si terrà conto delle prescrizioni contenute al punto 4.3.4.8. a).

2.1.7. VISCOSITA'.
In mancanza di sperimentazione diretta, per il coefficiente finale di viscosità è (t, t0), di un conglomerato sottoposto ad una tensione al più uguale a 0,3 Rckj al tempo t0 = j di messa in carico, si ammetteranno i seguenti valori:

a) Atmosfera con umidità relativa di circa 75%

t0

20 cm

60 cm

3 7 giorni

2,7

2,1

8 60 giorni

2,2

1,9

> 60 giorni

1,4

1,7

b) Atmosfera con umidità relativa di circa 55%

t0

20 cm

60 cm

3 7 giorni

3,8

2,9

8 60 giorni

3,0

2,5

> 60 giorni

1,7

2,0

Il significato dei simboli è riportato al precedente punto 2.1.6.
Per i valori intermedi si interpolerà linearmente.
Per valutare la caduta di tensione delle armature da c.a.p conseguente alla viscosità del calcestruzzo, si terrà conto delle prescrizioni contenute al punto 4.3.4.8. b).

2.1.8. DURABILITA'.
Al fine di garantire la durabilità del conglomerato particolarmente in ambiente aggressivo, così come in presenza di cicli di gelo e disgelo, è necessario studiarne adeguatamente la composizione.
Si potrà anche fare riferimento alla norma UNI 9858 (Maggio 1991) citata al punto 2.1.

2.2. Acciaio da cemento armato normale.
L'uso di acciai forniti in rotoli è ammesso per diametri Ø 14 mm.
Per diametri superiori ne è ammesso l'uso previa autorizzazione del Servizio tecnico centrale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

2.2.1. ACCERTAMENTO DELLE PROPRIETA' MECCANICHE.
Per l'accertamento delle proprietà meccaniche vale quanto indicato nelle EN 10002/1a (marzo 1990), UNI 564 (febbraio 1960) e UNI 6407 (marzo 1969), salvo indicazioni contrarie o complementari.
Per acciai deformati a freddo, ivi compresi i rotoli, le proprietà meccaniche si intendono determinate su provette mantenute per 30 minuti a 250 °C e successivamente raffreddate in aria.
In ogni caso, qualora lo snervamento non sia chiaramente individuabile, si sostituisce fy con f(0,2).

2.2.2. ACCIAI IN BARRE TONDE LISCE.
Le barre di acciaio tonde lisce devono possedere le proprietà indicate nel successivo prospetto 1-I.

PROSPETTO 1-I

Tipo di acciaio

Fe B 22 k

Fe B 32 k

Tensione caratteristica di snervamento.........fyk N/mm2
Tensione caratteristica di rottura..................fyk N/mm2
Allungamento..........................................  A5 %
Piegamento a 180° su mandrino avente diametro...........D

215
335
24
2 Ø

215
215
215
3 Ø

Si devono usare barre di diametro compreso tra 5 e 30 mm.

2.2.3. ACCIAI IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA.
Le barre di acciaio ad aderenza migliorata si differenziano dalle barre lisce per la particolarità di forma atta ad aumentare l'aderenza al conglomerato cementizio e sono caratterizzate dal diametro Ø della barra tonda equipesante, calcolato nell'ipotesi che la densità dell'acciaio sia pari a 7,85 kg/dm3.
Le barre ad aderenza migliorata devono avere diametro:
5 Ø 30 mm per acciaio Fe B 38 k;
5 Ø 26 mm per acciaio Fe B 44 k, salvo quanto specificato al punto 2.2.7.

2.2.3.1. Caratteristiche meccaniche e tecnologiche.
Gli acciai in barre ad aderenza migliorata devono possedere le caratteristiche indicate nel prospetto 2-I, valutando le tensioni di snervamento e di rottura come grandezze caratteristiche secondo quanto indicato al punto 2.2.8.
La prova di piegamento e raddrizzamento si esegue alla temperatura di 20 ± 5°C piegando la provetta a 90°, mantenendola poi per 30 minuti in acqua bollente e procedendo, dopo raffreddamento in aria, al parziale raddrizzamento per almeno 20°. Dopo la prova il campione non deve presentare cricche.

PROSPETTO 2-I

Tipo di acciaio

Fe B 38 k

Fe B 44 k

Tensione caratteristica di snervamento..........................fyk N/mm2

375

430

Tensione caratteristica di rottura...................................fyk N/mm2

450

540

Allungamento A5...................................................................%

14

12

Per barre
ad aderenza
migliorata aventi Ø (*):

fino a 12 mm
(Piegamento a 180° su mandrino avente diametro D)

 

3 Ø

 

4 Ø

oltre 12 mm fino a 18 mm

6 Ø

8 Ø

oltre 18 mm fino a 25 mm

8 Ø

10 Ø

oltre 25 mm fino a 30 mm

10 Ø

12 Ø

(Piegamento e raddrizzamento su mandrino avente diametro D)

(*) Il diametro Ø è quello della barra tonda equipesante

Poiché gli acciai, pur rispettando le limitazioni delle caratteristiche indicate nel prospetto 2-II, possono presentare valori sensibilmente diversi, per costruzioni in zona sismica, e, comunque, quando si opera la ridistribuzione delle sollecitazioni di cui al punto 4.1. il progettista deve dichiarare nella relazione sui materiali i limiti dei rapporti fy/fyk e (ft/fy)medio posti a base del calcolo e che dovranno essere soddisfatti dall'acciaio impiegato.
I limiti precedentemente definiti saranno controllati nello stabilimento di produzione e si riferiranno agli stessi campioni di cui alle prove di qualificazione (Allegato n° 4, punto 1.1).
In tali limiti fy rappresenta il singolo valore di snervamento, fyk il valore nominale di riferimento ed ft il singolo valore della tensione di rottura.

2.2.3.2. Prova di aderenza.
Le barre ed i fili trafilati ad aderenza migliorata devono superare con esito positivo le prove di aderenza secondo il metodo "Beam-test" conformemente a quanto previsto nell'allegato 6; nell'allegato stesso sono pure indicate le modalità di controllo del profilo da eseguirsi in cantiere o in stabilimento.

2.2.4. FILI DI ACCIAIO TRAFILATO O LAMINATO A FREDDO DI DIAMETRO COMPRESO FRA 5 E 12 MM.
L'acciaio per fili deve rispondere alle proprietà indicate nel prospetto 3-I.

PROSPETTO 3-I

Tensione fyk, ovvero f(0,2)k....................................N/mm2

390

Tensione caratteristica ftk....................................... N/mm2

440

Allungamento A10..........................................................%

8

Piegamento a 180° su mandrino avente diametro D

2 Ø

Per la prova di aderenza vale quanto precisato al precedente punto 2.2.3.2.

2.2.5. RETI E TRALICCI DI ACCIAIO ELETTROSALDATI.
Le reti ed i tralicci devono avere fili elementari di diametro Ø compreso tra 5 e 12 mm e devono rispondere alle caratteristiche riportate nel prospetto 4-I.

PROSPETTO 4-I

Tensione fyk, ovvero f(0,2)k................................... N/mm2

390

Tensione caratteristica ftk....................................... N/mm2

440

Rapporto dei diametri dei fili dell’ordito

0,60

Allungamento.A10.......................................................... %

8

Rapporto ftk/ fyk ..............................................................

1,10

La tensione di rottura, quella di snervamento e l'allungamento devono essere determinati con prova di trazione su campione che comprenda almeno uno dei nodi saldati.
Il trattamento termico di cui al punto 2.2.1. non si applica per la determinazione delle proprietà meccaniche di reti e tralicci di acciaio elettrosaldato.
Dovrà inoltre essere controllata la resistenza al distacco offerta dalla saldatura del nodo, determinata forzando con idoneo dispositivo il filo trasversale nella direzione di quello maggiore posto in trazione; tale resistenza dovrà risultare maggiore di:

0,3 x 400 x A0 [N]

Nella quale A0 è l'area della sezione del filo di diametro maggiore misurata in millimetri quadrati.
La distanza assiale tra i fili elementari non deve superare 35 cm.

2.2.6. SALDATURE.
Gli acciai saldabili saranno oggetto di apposita marchiatura depositata secondo quanto indicato nel punto 2.2.9., che li differenzia dagli acciai non saldabili.
Sono proibite le giunzioni mediante saldatura in opera o fuori opera, nonché il fissaggio delle gabbie di armatura tramite punti di saldatura per tutti i tipi di acciaio per i quali il produttore non abbia garantito la saldabilità all'atto del deposito di cui al punto 2.2.9.
Per tali acciai l'analisi chimica effettuata su colata e l'eventuale analisi chimica di controllo effettuata sul prodotto finito dovranno inoltre soddisfare le limitazioni sotto riportate:

Massimo contenuto di elementi chimici in %

 

Analisi su prodotto

Analisi di colata

carbonio

C

0,24

0,22

fosforo

P

0,055

0,050

zolfo

S

0,055

0,050

azoto

N

0,013

0,012

Carbonio equivalente

Ceq

0,52

0,50

Il calcolo del carbonio equivalente Ceq sarà effettuato con la seguente formula:

Ceq = C + + +

in cui i simboli chimici denotano il contenuto degli elementi stessi espresso in percentuale.

2.2.7. DEROGA ALLE LIMITAZIONI DIMENSIONALI.
Le limitazioni riguardanti i massimi diametri ammessi di cui al punto 2.2.3. non si applicano alle armature ad aderenza migliorata destinate a strutture in conglomerato cementizio armato di particolari caratteristiche e dimostrate esigenze costruttive.
L'impiego di tali armature di maggior diametro deve essere autorizzato dal Servizio tecnico centrale del Ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

2.2.8 CONTROLLI SULLE ARMATURE.

2.2.8.1. Modalità di prelievo e metodi di prova.
Il prelievo dei campioni e le prove saranno effettuati secondo la norma UNI 6407-69, salvo quanto stabilito ai punti 2.2.8.2., 2.2.8.3. per quanto riguarda la determinazione dei valori caratteristici fyk o f(0,2)k e ftk.

2.2.8.2. Controlli in stabilimento.
I produttori di barre lisce e ad aderenza migliorata, di fili trafilati, di reti e di tralicci elettrosaldati debbono sottoporre la loro produzione, presso i propri stabilimenti, a prove di carattere statistico seguendo le prescrizioni sotto riportate.
In tale caso i valori caratteristici fyk o f(0,2)k e ftk.e, per barre e fili ad aderenza migliorata l'indice di aderenza, vengono determinati secondo le modalità indicate negli allegati 4, 5 e 6.
Ai produttori di acciai di cui al primo comma è fatto obbligo di tenere depositato presso il Ministero dei lavori pubblici, Servizio tecnico centrale, il catalogo aggiornato della loro produzione contenente tutti i dati tecnici previsti dalle presenti norme, ivi compresa l'eventuale saldabilità di cui al punto 2.2.6. Per la qualificazione della produzione i produttori devono sottoporsi agli adempimenti qui di seguito specificati e produrre la documentazione relativa al Ministero dei lavori pubblici, Servizio tecnico centrale che notifica al produttore l'avvenuto deposito ed accerta la validità e la rispondenza della documentazione stessa anche attraverso sopralluoghi, rilasciando apposito attestato:
1) Dimostrazione dell'idoneità del processo produttivo:
-il tipo di prodotti (tipo, dimensioni, composizione chimica);
-le condizioni generali della fabbricazione e dell'approvvigionamento dell'acciaio e del prodotto intermedio (billette, vergella);
- la descrizione degli impianti di produzione;
- l'organizzazione del controllo interno di qualità con l'indicazione dei responsabili aziendali;
- il Laboratorio Ufficiale responsabile delle prove di controllo.
2) Controllo continuo interno di qualità della produzione condotto su basi statistiche.
3) Verifica periodica della qualità da parte dei Laboratori Ufficiali.
Ogni 6 mesi i produttori di cui al primo comma sono tenuti inoltre ad inviare al Ministero dei lavori pubblici, Servizio tecnico centrale, i seguenti documenti:
a) una dichiarazione attestante la permanenza delle condizioni iniziali di idoneità del processo produttivo e dell'organizzazione del controllo interno di qualità o le eventuali modifiche;
b) i risultati dei controlli interni eseguiti negli ultimi 6 mesi, per ciascun tipo di prodotto, da cui risulti il quantitativo di produzione, il numero delle prove e l'elaborazione statistica delle tensioni di snervamento e di rottura;
c) i risultati dei controlli eseguiti dal Laboratorio Ufficiale (certificati e loro elaborazione) nello stesso periodo di cui al punto b), per le prove meccaniche e chimiche;
d) il controllo della rispondenza degli indici di aderenza di cui ai punti b) e c) alle prescrizioni delle presenti norme;
e) la documentazione di conformità statistica, secondo una metodologia che deve essere dichiarata, delle tensioni di snervamento e di rottura di cui ai punti b) e c) tra loro e con le prescrizioni contenute nelle presenti norme tecniche.
Il mancato rispetto delle condizioni sopra indicate, accertato anche attraverso sopralluoghi, può comportare la decadenza della qualificazione.
Tutte le forniture di acciaio debbono essere accompagnate da un certificato di Laboratorio Ufficiale riferentesi al tipo di armatura di cui trattasi e marchiate secondo quanto prescritto in 2.2.9. La data del certificato deve essere non anteriore di 3 mesi a quella di spedizione. Tale periodo può essere prolungato fino a 6 mesi qualora il produttore abbia comunicato ufficialmente al Laboratorio Ufficiale incaricato del controllo di avere sospeso la produzione, nel qual caso il certificato dovrà essere accompagnato da copia di detta comunicazione. Qualora la sospensione della produzione si protragga per oltre 5 mesi, la procedura di qualificazione dovrà essere ripresa ab initio.

2.2.8.3. Prodotti provenienti dall'estero.
Gli adempimenti di cui al punto 2.2.8.2. si applicano anche ai prodotti provenienti dall'estero.
Per i prodotti provenienti da Paesi della Comunità economica europea nei quali sia in vigore una certificazione di idoneità tecnica riconosciuta dalle rispettive Autorità competenti, il produttore potrà, in alternativa a quanto previsto al primo comma, inoltrare al Ministero dei lavori pubblici, Servizio tecnico centrale domanda intesa ad ottenere il trattamento all'equivalenza della procedura adottata nel Paese di origine depositando contestualmente la relativa documentazione per i prodotti da fornire con il corrispondente marchio.
L'equivalenza della procedura di cui al precedente comma è sancita con decreto del Ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

2.2.8.4. Controlli in cantiere o nel luogo di lavorazione delle barre.
I controlli sono obbligatori e devono riferirsi agli stessi gruppi di diametri contemplati nelle prove a carattere statistico di cui al punto 2.2.8.2. e allegati 4 e 5 in ragione di 3 spezzoni, marchiati, di uno stesso diametro, scelto entro ciascun gruppo di diametri per ciascuna partita prescelta, sempreché il marchio e la documentazione di accompagnamento dimostrino la provenienza del materiale da uno stesso stabilimento. In caso contrario i controlli devono essere estesi agli altri diametri della partita. Le prove si effettuano presso un Laboratorio Ufficiale e riguardano la resistenza e la duttilità. I valori caratteristici delle grandezze fy o f(0,2) e ft si valutano detraendo dalla media dei corrispondenti valori, riferiti ad uno stesso diametro, rispettivamente 10 N/mm2 per fy o f(0,2) e 20 N/mm2per ft.
Qualora il risultato non sia conforme a quello dichiarato dal produttore, il direttore dei lavori disporrà la ripetizione della prova su sei ulteriori campioni dello stesso diametro; in tal caso dalle medie dei nove valori si detraggono rispettivamente 20 N/mm2 per fy o f(0,2) e 30 N/mm2.
Ove anche da tale accertamento i limiti dichiarati non risultino rispettati, il controllo deve estendersi, previo avviso al produttore, a 25 campioni, applicando ai dati ottenuti la formula generale valida per controlli in stabilimento (Cfr. Allegati 4 e 5).
L'ulteriore risultato negativo comporta l'inidoneità della partita e la trasmissione dei risultati al produttore, che sarà tenuto a farli inserire tra i risultati dei controlli statistici della sua produzione. Analoghe norme si applicano ai controlli di duttilità, aderenza e distacco al nodo saldato: un singolo risultato negativo sul primo prelievo comporta l'esame di sei nuovi spezzoni dello stesso diametro, un ulteriore singolo risultato negativo comporta l'inidoneità della partita.
Inoltre il direttore dei lavori dovrà comunicare il risultato anomalo sia al Laboratorio Ufficiale incaricato del controllo in stabilimento che al Ministero dei lavori pubblici, Servizio tecnico centrale.
I certificati relativi alle prove meccaniche degli acciai devono riportare l'indicazione del marchio identificativo di cui al successivo punto 2.2.9., rilevato a cura del Laboratorio incaricato dei controlli, sui campioni da sottoporre a prove. Ove i campioni fossero sprovvisti di tale marchio, oppure il marchio non dovesse rientrare fra quelli depositati presso il Ministero dei lavori pubblici, Servizio tecnico centrale, dovrà essere riportata specifica annotazione sul certificato di prova.

2.2.8.5. Tolleranze.
Nei calcoli statici si adottano di norma le sezioni nominali. Le sezioni effettive non devono risultare inferiori al 98% di quelle nominali.
Qualora le sezioni effettive risultassero inferiori a tale limite, nei calcoli statici si adotteranno le sezioni effettive. Per barre ad aderenza migliorata non è comunque ammesso superare le tolleranze indicate nel prospetto 5-I.

PROSPETTO 5-I

Diametro
nominale, mm

5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20

Tolleranza in % sulla sezione
ammessa per l'impiego

± 10 ± 10 ± 9 ± 8 ± 8 ± 8 ±8 ± 6 ± 6 ± 6 ± 6

Diametro
nominale, mm

22 24 25 26 28 30 - - - - -

Tolleranza in % sulla sezione
ammessa per l'impiego

±5 ±5 ±5 ±5 ±5 ±5 - - - - -

Nell'elaborazione dei risultati sperimentali ottenuti in laboratorio si opera comunque sulle sezioni effettive delle barre lisce e sulle sezioni delle barre equipesanti per barre e fili trafilati ad aderenza migliorata.
Per i fili di acciaio trafilati e per i fili delle reti e dei tralicci la tolleranza sulle sezioni ammesse per l'impiego è di ± 4% per tutti i diametri.

2.2.9. MARCHIATURA PER IDENTIFICAZIONE.
Tutti i produttori di barre lisce o ad aderenza migliorata, di fili, di reti e di tralicci devono procedere ad una marchiatura del prodotto fornito, dalla quale risulti, in modo inequivocabile, il riferimento all'Azienda produttrice, allo Stabilimento, al tipo di acciaio ed alla sua eventuale saldabilità.
A tali produttori è fatto obbligo di depositare il "marchio" (nervatura e marchiatura) presso il Ministero dei lavori pubblici, Servizio tecnico centrale.

2.3. Acciaio da cemento armato precompresso.

2.3.1. GENERALITA'.

Le prescrizioni seguenti si riferiscono agli acciai per armature da precompressione forniti sotto forma di:
Filo
: prodotto trafilato di sezione piena che possa fornirsi in rotoli;
Barra
: prodotto laminato di sezione piena che possa fornirsi soltanto in forma di elementi rettilinei;
Treccia
: gruppi di 2 e 3 fili avvolti ad elica intorno al loro comune asse longitudinale; passo e senso di avvolgimento dell'elica sono eguali per tutti i fili della treccia;
Trefolo:
gruppi di fili avvolti ad elica in uno o più strati intorno ad un filo rettilineo disposto secondo l'asse longitudinale dell'insieme e completamente ricoperto dagli strati. Il passo ed il senso di avvolgimento dell'elica sono eguali per tutti i fili di uno stesso strato.
I fili possono essere lisci, ondulati, con impronte, tondi o di altre forme; vengono individuati mediante il diametro nominale o il diametro nominale equivalente riferito alla sezione circolare equipesante. Non è consentito l'uso di fili lisci nelle strutture precompresse ad armature pre-tese.
Le barre possono essere lisce, a filettatura continua o parziale, con risalti; vengono individuate mediante il diametro nominale.

2.3.2. COMPOSIZIONE CHIMICA.
Il produttore deve controllare la composizione chimica e la struttura metallografica al fine di garantire le proprietà meccaniche prescritte.

2.3.3. GRANDEZZE GEOMETRICHE E MECCANICHE. CONTROLLI.
Le grandezze qui di seguito elencate: Ø, A, fptk, fpyk, fp(0,2)k, fp (1)k, l, Ep, N, (180°) ed eventualmente L e r debbono fare oggetto di garanzia da parte del produttore ed i corrispondenti valori garantiti figurare nel catalogo del produttore stesso.
Il controllo sarà eseguito secondo le modalità e le prescrizioni indicate nei punti successivi e nell'Allegato 3.
Pertanto i valori delle grandezze:
- Ø, A, Ep saranno confrontati con quelli che derivano dall'applicazione, ai valori nominali, delle tolleranze prescritte rispettivamente ai punti 3.1 e 3.6 dell'Allegato 3;
- fptk, fpyk, fp(0,2)k, fp (1)k, ottenuti applicando ai valori singoli di fpt, fpyk, fp(0,2)k , fp(1) le formule di cui ai punti 1. e 2. dell'Allegato 3, saranno confrontati con i corrispondenti valori garantiti che figurano nel catalogo del produttore;
- l, N, (180°) saranno confrontati con quelli prescritti rispettivamente ai punti 3.3, 3.8 e 3.9 dell'Allegato 3;
- L e r saranno confrontati con i valori che, eventualmente, figurano nel catalogo del produttore.
Si prenderà inoltre in considerazione la forma del diagramma sforzi deformazioni.
Le presenti norme prevedono due forme di controllo:
- controlli obbligatori nello stabilimento di produzione;
- controlli facoltativi in cantiere o nel luogo di formatura dei cavi.
I controlli eseguiti in stabilimento si riferiscono a lotti di fabbricazione. I controlli eseguiti in cantiere si riferiscono a lotti di spedizione.
Lotti di spedizione
: lotti al massimo di 30 t, spediti in un'unica volta, costituiti da prodotti aventi grandezze nominali omogenee (dimensionali, meccaniche, di formazione).
Lotti di fabbricazione
: si riferiscono a produzione continua, ordinata cronologicamente mediante apposizione di contrassegni al prodotto finito (numero di rotolo finito, della bobina di trefolo e del fascio di barre). Un lotto di fabbricazione deve avere grandezze nominali omogenee (dimensionali, meccaniche, di formazione) ed essere compreso tra 30 e 100 tonnellate.
Il produttore dovrà accompagnare tutte le spedizioni con un proprio certificato di controllo riferentesi ad un numero di prove almeno pari a quello indicato nella colonna 4 della tabella 1 dell'Allegato 3.
Ai produttori di acciaio per c.a.p. è fatto obbligo di tenere depositato presso il Ministero dei lavori pubblici, Servizio tecnico centrale, il catalogo aggiornato della produzione, contenente tutti i dati tecnici secondo le prescrizioni delle presenti norme.
Per la qualificazione della produzione i produttori devono sottoporsi agli adempimenti qui di seguito specificati e produrre la documentazione relativa al Ministero dei lavori pubblici, Servizio tecnico centrale, che notifica al produttore l'avvenuto deposito ed accerta la validità e la rispondenza della documentazione stessa anche attraverso sopralluoghi, rilasciando apposito attestato:
1) Dimostrazione dell'idoneità del processo produttivo:
- il tipo di prodotti (tipo, dimensioni, composizione chimica);
- le condizioni generali della fabbricazione e dell'approvvigionamento dell'acciaio e del prodotto intermedio (billette, vergella);
- la descrizione degli impianti di produzione;
- l'organizzazione del controllo interno di qualità con l'indicazione dei responsabili aziendali;
- il Laboratorio Ufficiale responsabile delle prove di controllo;
2) Controllo continuo interno di qualità della produzione condotto su basi statistiche;
3) Verifica periodica della qualità da parte dei Laboratori Ufficiali.
Ogni 6 mesi i produttori sono tenuti inoltre ad inviare al Ministero dei lavori pubblici, Servizio tecnico centrale, i seguenti documenti:
a) una dichiarazione attestante la permanenza delle condizioni iniziali di idoneità del processo produttivo e dell'organizzazione del controllo interno di qualità o le eventuali modifiche;
b) i risultati dei controlli interni eseguiti negli ultimi 6 mesi, per ciascun tipo di prodotto, da cui risulti il quantitativo di produzione, il numero delle prove e l'elaborazione statistica delle tensioni limite e di rottura;
c) i risultati dei controlli eseguiti dal Laboratorio Ufficiale (certificati e loro elaborazione) nello stesso periodo di cui al punto b), per le prove meccaniche e chimiche;
d) la documentazione di conformità statistica, secondo una metodologia che deve essere dichiarata, delle tensioni limite e di rottura di cui ai punti b) e c) tra loro e con le prescrizioni contenute nelle presenti norme tecniche;
e) il controllo della rispondenza delle verifiche di rilassamento e di fatica, qualora per tali grandezze sia stata richiesta la qualificazione, di cui ai punti b) e c) alle prescrizioni delle presenti norme.
Il mancato rispetto delle condizioni sopra indicate, accertato anche attraverso sopralluoghi, può comportare la decadenza della qualificazione.

2.3.3.1. Controlli in stabilimento.
I produttori di acciai per armature da precompressione debbono sottoporre la loro produzione, presso i propri stabilimenti, a prove a carattere statistico, seguendo le prescrizioni di cui al punto 2.3.3.
I produttori dovranno contrassegnare cronologicamente la loro produzione numerando i lotti di fabbricazione. Per ciascun lotto saranno tenuti ad eseguire presso lo stabilimento di produzione controlli continuativi geometrici e meccanici dei quali riporteranno i risultati in appositi registri.
Tutte le forniture di acciaio debbono essere accompagnate da un certificato di un Laboratorio Ufficiale riferentesi al tipo di armatura di cui trattasi e munite di un sigillo sulle legature con il marchio del produttore, secondo quanto indicato al punto 2.3.5. La data del certificato deve essere non anteriore di 3 mesi alla data di spedizione. Limitatamente alla resistenza a fatica e al rilassamento il certificato è utilizzabile se ha data non anteriore di un anno alla data di spedizione.
Tale periodo può essere prolungato fino a 6 mesi qualora il produttore abbia comunicato ufficialmente al laboratorio incaricato del controllo di avere sospeso la produzione; nel qual caso il certificato dovrà essere accompagnato da copia di detta comunicazione.
Qualora la sospensione della produzione si prolunghi per oltre 5 mesi, la procedura di qualificazione dovrà essere ripresa ab initio.
Il certificato può essere utilizzato senza limitazione di tempo per i lotti cui si riferiscono le prove citate nel certificato stesso.

2.3.3.2. Controlli in cantiere o nel luogo di formazione dei cavi.
Il direttore dei lavori in cantiere o il tecnico responsabile dell'officina di formazione dei cavi, che assume a tale riguardo le responsabilità attribuite dalla legge al direttore dei lavori, deve controllare che si possano individuare in modo incontrovertibile l'origine e le caratteristiche del materiale. E' inoltre responsabilità del tecnico responsabile dell'officina di formazione dei cavi di documentare al direttore dei lavori la provenienza e le caratteristiche ed il marchio del materiale stesso.
Qualora il direttore dei lavori o il tecnico responsabile dell'officina di formazione dei cavi ritenesse di ricontrollare forniture di acciai che rispondano ai requisiti di cui sopra, valgono le seguenti norme.
Effettuato un prelievo, in cantiere o nel luogo di formazione dei cavi, di dieci saggi provenienti da una stessa fornitura ed appartenenti ad una stessa categoria si determinano, mediante prove effettuate presso un Laboratorio Ufficiale, i corrispondenti valori medi gmn di fpt, fpy, fp(0,2), fp(1) ed i relativi scarti quadratici medi sn e si controllano inoltre le grandezze Ø, A, N, l, Ep, (180°).
I risultati delle prove vengono considerati compatibili con quelli ottenuti in stabilimento se le grandezze Ø, A, N, l, Ep, (180°) rispettano le prescrizioni di cui all'Allegato 3, punto 3. e se:
- per le tensioni di rottura fpt:

gmn 1,03 fptk

sn 0,05 fptk

.- per le grandezza fpy, fp(0,2), fp(1) :

gmn 1,04

sn 0,07

nelle quali i valori caratteristici sono quelli garantiti che figurano nel catalogo del produttore.
Se tali diseguaglianze non sono verificate, o se non sono rispettate le prescrizioni di cui all'Allegato 3 si ripeteranno, previo avviso al produttore, le prove su altri 10 saggi.
L'ulteriore risultato negativo comporta l'inidoneità della partita e la trasmissione dei risultati al produttore, che sarà tenuto a farli inserire tra i risultati dei controlli statistici della sua produzione.
Inoltre il direttore dei lavori dovrà comunicare il risultato anomalo sia al Laboratorio Ufficiale incaricato del controllo in stabilimento che al Ministero dei lavori pubblici, Servizio tecnico centrale.
I certificati relativi alle prove (meccaniche) degli acciai devono riportare l'indicazione del marchio identificativo di cui al successivo punto 2.3.5., relativo a cura del Laboratorio incaricato dei controlli, sui campioni da sottoporre a prove. Ove i campioni fossero sprovvisti di tale marchio, oppure il marchio non dovesse rientrare fra quelli depositati presso il Ministero dei lavori pubblici, Servizio tecnico centrale, dovrà essere riportata specifica annotazione sul certificato di prova.

2.3.3.3. Prodotti provenienti dall'estero.
Gli adempimenti di cui ai punti 2.3.3.1. e 2.3.3.2. si applicano anche ai prodotti provenienti dall'estero.
Per i prodotti provenienti da Paesi della Comunità economica europea nei quali sia in vigore una certificazione di idoneità tecnica riconosciuta dalle rispettive Autorità competenti, il produttore potrà, in alternativa a quanto previsto al primo comma, inoltrare al Ministero dei lavori pubblici, Servizio tecnico centrale, domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equivalenza della procedura adottata nel Paese di origine, depositando contestualmente la relativa documentazione per i prodotti da fornire con il corrispondente marchio.
L'equivalenza della procedura di cui al precedente comma è sancita con decreto del Ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

2.3.4. REQUISITI.
Gli acciai possono essere forniti in rotoli (fili, trecce, trefoli), in bobine (trefoli), in fasci (barre).
I fili debbono essere forniti in rotoli di diametro tale che, all'atto dello svolgimento, allungati al suolo su un tratto di 10 m non presentino curvatura con freccia superiore a 400 mm; il produttore deve indicare il diametro minimo di avvolgimento.
Ciascun rotolo di filo liscio, ondulato o con impronte dovrà essere esente da saldature.
Sono ammesse le saldature di fili destinati alla fabbricazione di trecce e di trefoli se effettuate prima della trafilatura; per trefoli sono ammesse saldature anche durante l'operazione di cordatura purché tali saldature siano opportunamente distanziate e sfalsate.

2.3.4.1. Condizioni degli acciai all'atto della posa in opera.
All'atto della posa in opera gli acciai devono presentarsi privi di ossidazione, corrosione, difetti superficiali visibili, pieghe.
È tollerata un'ossidazione che scompaia totalmente mediante sfregamento con un panno asciutto.
Non è ammessa in cantiere alcuna operazione di raddrizzamento.

2.3.4.2. Prelievo dei saggi.
I saggi destinati ai controlli non debbono essere avvolti con diametro inferiore a quello della bobina o rotolo di provenienza.
I saggi debbono essere prelevati con le lunghezze richieste dal Laboratorio Ufficiale di destinazione ed in numero sufficiente per eseguire eventuali prove di controllo successive.
I saggi debbono essere adeguatamente protetti nel trasporto.

2.3.5. MARCHIATURA PER IDENTIFICAZIONE.
Tutti i produttori di acciaio per armatura da precompressione debbono munire le loro forniture di un sigillo nelle legature contenente il marchio del produttore da cui risulti, in modo inequivocabile, il riferimento all'Azienda produttrice, allo Stabilimento, alle caratteristiche dell'acciaio.
A tali produttori è fatto obbligo di depositare il "marchio" presso il Ministero dei lavori pubblici, Servizio tecnico centrale.

2.3.6. CADUTE DI TENSIONE PER RILASSAMENTO.
In assenza di dati sperimentali afferenti al lotto considerato, la caduta di tensione per rilassamento a tempo infinito ad una temperatura di 20 °C e per una tensione iniziale spi =0,75 fptk può assumersi pari ai seguenti valori:

tipo di armatura

Filo trafilato

0,15 spi

Treccia

0,20spi

Trefolo

0,18spi

Barra laminata

0,12spi

Si ammette che, al variare della tensione iniziale, la caduta per rilassamento vari con legge parabolica e che il relativo diagramma, tracciato in funzione di spi, abbia ordinata nulla e tangente orizzontale per spi = 0,5 fptk.
La caduta a tempo infinito può altresì valutarsi partendo dalla media delle cadute misurate su almeno due campioni sottoposti a prove di rilassamento a 120 ore, applicando l'espressione:

= 3 + 0,03 (spi - 0,5 fptk)

(valida per spi 0,5 fptk )

Si opererà di regola con:

spi = 0,75 fptk

e, in mancanza di più precisi dati sperimentali, si ammetterà che la caduta vari in funzione di spi con la suddetta legge parabolica. Partendo dai risultati di prova a 120 ore non possono comunque assumersi cadute inferiori alla metà di quelle indicate nel precedente capoverso.
Per le barre si rispetterà comunque il limite spi 0,85 fpyk
Qualora si disponga di prove a lunga durata, la caduta per rilassamento a tempo infinito

= + C ( - )

dove e sono rispettivamente le cadute per rilassamento di catalogo per 1000 ore e per tempo t ³ 2000 ore; C è un coefficiente dato dalla seguente tabella:

t in ore

C

2.000

9

5.000

3

10.000

1,5

Per tenere conto dell'influenza del valore della tensione iniziale si potrà sia operare per spi = 0,75 fptk ed adottare la legge di variazione parabolica sopra indicata, sia operare sulle tre tensioni 0,55 fptk, 0,65 fptk, 0,75 fptk e dedurne una legge di variazione sperimentale.
Il rilassamento di armature che subiscono un ciclo termico dopo la messa in tensione è opportuno venga valutato sperimentalmente.

3. COLLAUDO STATICO.

3.1. Prescrizioni generali.
Il collaudo di cui all'art. 7 della legge 5-11-1971, n. 1086, oltre al controllo del corretto adempimento delle prescrizioni formali di cui agli artt. 4, 6 e 9 della medesima legge, nonché dell'art. 5 ove il collaudo sia stato affidato in corso d'opera, dovrà comprendere i seguenti adempimenti tecnici:
a) ispezione generale dell'opera nel suo complesso con particolare riguardo a quelle strutture o parti di strutture più significative da confrontare con i disegni esecutivi depositati in cantiere;
b) esame dei certificati delle prove sui materiali, articolato:
- nell'accertamento del numero dei prelievi effettuati e della sua conformità al presente decreto a quanto fissato dagli allegati dello stesso;
- nel controllo che i risultati elaborati delle prove siano compatibili con i criteri di accettazione fissati nei sopracitati allegati;
c) esame dei certificati di cui ai punti 2.2.8.2. e 2.3.3.1.;
d) controllo dei verbali delle eventuali prove di carico fatte eseguire dal direttore dei lavori;
e) esame dell'impostazione generale della progettazione strutturale, degli schemi di calcolo e delle azioni considerate.
Inoltre, nell'ambito della propria discrezionalità, il collaudatore potrà richiedere:
A) di effettuare quegli accertamenti utili per formarsi il convincimento della sicurezza dell'opera, quali:
- prove di carico da eseguirsi secondo le modalità previste nel successivo punto 3.2.;
- saggi diretti sui conglomerati con prelievi di campioni e controllo delle armature;
- controlli non distruttivi sulle strutture;
B) documentazioni integrative di progetto.

3.2. Prove di carico.
Le prove di carico, ove ritenute necessarie dal collaudatore, rispetteranno le modalità sottoindicate, e non potranno avere luogo prima che sia stata raggiunta la resistenza che caratterizza la classe di conglomerato prevista e, in mancanza di precisi accertamenti al riguardo, non prima di 28 giorni dalla ultimazione del getto.
Il programma delle prove deve essere sottoposto al direttore dei lavori ed al progettista e reso noto al costruttore.
Le prove di carico si devono svolgere con le modalità indicate dal collaudatore che se ne assume la piena responsabilità, mentre, per quanto riguarda la loro materiale attuazione e in particolare per le eventuali puntellazioni precauzionali, è responsabile il direttore dei lavori.
I carichi di prova devono essere, di regola, tali da indurre le sollecitazioni massime di esercizio per combinazioni rare. In relazione al tipo della struttura ed alla natura dei carichi le prove devono essere convenientemente protratte nel tempo.
L'esito della prova potrà essere valutato sulla base dei seguenti elementi:
- le deformazioni si accrescano all'incirca proporzionalmente ai carichi;
- nel corso della prova non si siano prodotte lesioni, dissesti o deformazioni che compromettano la sicurezza o la conservazione dell'opera;
- la deformazione residua dopo la prima applicazione del carico massimo non superi una quota parte di quella totale commisurata ai prevedibili assestamenti iniziali di tipo anelastico della struttura oggetto della prova. Nel caso invece che tale limite venga superato, prove di carico successive accertino che la struttura tenda ad un comportamento elastico;
- la deformazione elastica risulti non maggiore di quella calcolata.
Nel calcolo si terrà conto di quanto indicato al punto 2.1.3. e della eventuale presenza di microfessurazioni del calcestruzzo.
Quando le opere siano ultimate prima della nomina del collaudatore, le prove di carico possono essere eseguite dal direttore dei lavori, che ne redige verbale sottoscrivendolo assieme al costruttore. È facoltà del collaudatore controllare, far ripetere ed integrare le prove precedentemente eseguite.

Indice D.M. 9-01-1996  -  Torna all'area consultazione


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