DECRETO
MINISTERIALE 9-01-1996
Norme
tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle
strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le
strutture metalliche
(G.U. 5 febbraio 1996, n. 29 - suppl.)
Art. 1.
Sono approvate le allegate norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, che si riportano in allegato al presente decreto e di cui formano parte integrante.
Sono altresì applicabili le norme tecniche di cui al precedente decreto 14 febbraio 1992 per la parte concernente le norme di calcolo e le verifiche col metodo delle tensioni ammissibili e le relative regole di progettazione e di esecuzione.
È consentita l'applicazione delle norme europee sperimentali Eurocodice 2 - Progettazione delle strutture di calcestruzzo, parte 1 - 1, regole generali e regole per gli edifici - ed Eurocodice 3 - Progettazione delle strutture di acciaio, parte 1 - 1, regole generali e regole per gli edifici - nelle rispettive versioni in lingua italiana, pubblicate a cura dell'UNI (UNI ENV 1992 - 1 - 1, ratificata in data gennaio 1993 e UNI ENV 1993 - 1 - 1, ratificata in data giugno 1994), come modificate ed integrate dalle prescrizioni di cui alla parte I, sezione III, ed alla parte II, sezione III, delle norme tecniche di cui al comma 1.
Art. 2.
L'adozione da parte del progettista, e sotto sua responsabilità, di uno dei sistemi normativi indicati rispettivamente nei commi 1, 2 e 3 dell'art. 1, ne comporta l'applicazione unitaria ed integrale all'intero organismo strutturale.
L'inosservanza delle norme di cui all'art. 1 è sanzionata ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086.
Art. 3.
Le norme tecniche di cui all'art. 1 devono essere osservate per tutte le opere, se e per quanto, per la specifica categoria di opere, non viga diversa regolamentazione.
Art. 4.
Le presenti norme entreranno in vigore quattro mesi dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 5.
Salvo quanto disposto nell'art. 1, secondo comma, in via transitoria continuano ad applicarsi le norme di cui al precedente decreto 14 febbraio 1992 per le opere in corso e per le quali sia stata già presentata la denuncia prevista dall'art. 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonché per le opere di cui all'ultimo comma dello stesso art. 4, per le quali sia stato pubblicato il bando di gara per l'appalto, ovvero sia intervenuta la stipulazione del contratto di appalto a trattativa privata.
Parte Generale
Si riportano qui di seguito le considerazioni generali e comuni alle Parte I, cemento armato normale e precompresso e Parte II, acciaio.
1. Modalità operative
Nell'ambito delle
presenti norme tecniche, possono essere seguite, in alternativa, due
diverse modalità operative di verifica delle costruzioni, riportate
rispettivamente nelle Sezioni II e III delle Parti I (CA/CAP) e II
(Acciaio).
La Sezione II fornisce le indicazioni da seguire per
la verifica delle strutture in cemento armato normale e precompresso
e in acciaio.
La Sezione III fornisce le indicazioni per l'uso
degli Eurocodici UNI ENV 1992-1-1: Progettazione di strutture in
c.a. datato gennaio 1993 (EC2) ed UNI ENV 1993-1-1: Progettazione di
strutture in acciaio datato giugno 1994 (EC3) fornendo altresì
specifiche prescrizioni integrative, sostitutive e soppressive delle
indicazioni contenute nei Eurocodici stessi. La Sezione III
costituisce il (DAN) Documento di applicazione nazionale, così
richiamato nei documenti del CEN (Comitato europeo di
normalizzazione).
Al successivo punto 7 si riportano le
prescrizioni circa le azioni di calcolo, che debbono essere seguite
per l'impiego delle Sezioni II e III delle Parti I e II.
2. Sezione I
Nella Sezione I sono
riportate le prescrizioni comuni alle Sezioni II e III. Tali
prescrizioni comuni sostituiscono le corrispondenti indicazioni
riportate nel decreto ministeriale 14 febbraio 1992.
In
particolare valgono le seguenti indicazioni comuni:
a) per le
azioni si farà riferimento a quanto indicato nelle norme "Criteri
generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei
carichi e sovraccarichi" emanate ai sensi dell'art. 1 della legge 2
febbraio 1974, n. 64;
b) per i materiali ed i prodotti si
dovranno seguire le indicazioni contenute nel Cap. 2 della Sezione
I;
c) per il collaudo statico valgono le prescrizioni riportate
nel Cap. 3 della Sezione I.
3. Norme di riferimento
Le norme europee
di riferimento citate nelle norme UNI ENV 1992-1-1 ed UNI ENV
1993-1-1 non sono al momento per la maggior parte disponibili, o lo
sono soltanto, in alcuni casi, in forma di norme
sperimentali.
Fermo restando l'obbligo di seguire le prescrizioni
delle norme sui materiali esplicitamente richiamate al punto 3 delle
presenti norme (Cap. 2 della Sezione I), per altre norme citate
nelle norme UNI ENV 1992-1-1 e UNI ENV 1993-1-1 possono adottarsi le
norme citate nel presente decreto, o, in mancanza, le norme
nazionali pertinenti.
4. Norme tecniche: metodo delle tensioni
ammissibili
Il metodo delle tensioni ammissibili può
essere applicato così come previsto dall'art. 2 del presente
decreto, riferendosi alle norme tecniche di cui al decreto 14
febbraio 1992, che si debbono in tal caso applicare integralmente,
salvo per i materiali e prodotti, le azioni e il collaudo statico
per i quali valgono le indicazioni riportate nella Sezione I del
presente decreto, nonché gli Allegati per i quali valgono quelli
uniti alle presenti norme tecniche.
In particolare si dovrà fare
riferimento, per quanto concerne le azioni, alle specifiche
prescrizioni contenute nelle norme tecniche "Criteri generali per la
verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e
sovraccarichi" in vigore al momento dell'uso.
5. Norme tecniche: altri metodi di
verifica
Nella progettazione si possono adottare
metodi di verifica e regole di dimensionamento diversi da quelli
contenuti nelle presenti norme tecniche purché fondati su ipotesi
teoriche e risultati sperimentali scientificamente comprovati e
purché sia comprovata una sicurezza non inferiore a quella qui
prescritta.
6. Indicazione della norma tecnica
seguita
Negli elaborati di progetto previsti all'art.
4 punto b) della legge 1086/1971, deve essere indicata chiaramente
la norma tecnica alla quale si è fatto riferimento.
7. Azioni di calcolo
Le verifiche
debbono essere condotte nei riguardi degli stati limite di esercizio
e degli stati limite ultimi.
Le azioni sulla costruzione devono
essere cumulate in modo da determinare condizioni di carico tali da
risultare più sfavorevoli ai fini delle singole verifiche, tenendo
conto della probabilità ridotta di intervento simultaneo di tutte le
azioni con i rispettivi valori più sfavorevoli, come consentito
dalle norme vigenti.
Per gli stati limite ultimi si adotteranno
le combinazioni del tipo:
essendo:
Gk il valore
caratteristico delle azioni
permanenti;
Pk il
valore caratteristico della forza di
precompressione;
Qlk il valore
caratteristico dell'azione di base di ogni
combinazione;
Qik i valori
caratteristici delle azioni variabili tra loro indipendenti; = 1,4 (1,0 se il suo contributo aumenta la
sicurezza);
= 0,9 (1,2 se il suo contributo diminuisce la
sicurezza);
= 1,5 (0 se il suo contributo aumenta la
sicurezza);
= coefficiente di combinazione allo stato limite ultimo
da determinarsi sulla base di considerazioni statistiche.
Qualora
le deformazioni impresse esercitino una azione significativa sullo
stato limite ultimo considerato se ne deve tener conto applicando
loro un coefficiente di 1,2.
Il contributo delle deformazioni
impresse, non imposte appositamente, deve essere trascurato se a
favore della sicurezza.
Per gli stati limite di esercizio si
devono prendere in esame le combinazioni rare, frequenti e quasi
permanenti con=
=
=1, e applicando ai valori caratteristici delle azioni
variabili adeguati coefficienti
,
,
.
In forma convenzionale le combinazioni possono
essere espresse nel modo seguente:
combinazioni rare:
combinazioni frequenti:
combinazioni quasi permanenti:
coefficiente atto a definire i valori delle azioni
assimilabili ai frattili di ordine 0,95 delle distribuzioni dei
valori istantanei;
coefficiente atto a definire i valori quasi permanenti
delle azioni variabili assimilabili ai valori medi delle
distribuzioni dei valori istantanei.
In mancanza di informazioni
adeguate si potranno attribuire ai coefficienti ,
,
i valori seguenti:
PROSPETTO 1
Azione |
![]() |
![]() |
![]() |
Carichi variabili nei fabbricati per:
|
0,7 | 0,5 | 0,2 |
|
0,7 | 0,6 |
0,3 |
|
0,7 | 0,7 | 0,6 |
Vento, neve |
0,7 | 0,2 | 0 |
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