DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1996
Norme tecniche per le
costruzioni in zone sismiche
IL MINISTRO
DEI LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO
CON
IL MINISTRO
DELLINTERNO
Vista la legge 2 febbraio 1974, n.
64, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 21 marzo
1974, recante: "Provvedimenti per le costruzioni con
particolari prescrizioni per le zone sismiche".
Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1986, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 108 del 12 maggio 1986, di approvazione delle
norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche;
Ritenuto che, in forza dellart. 3, primo comma, della
citata legge n. 64/1974, le norme tecniche per le costruzioni in
zone sismiche possono essere aggiornate ogni qualvolta occorra in
relazione al progredire delle conoscenze dei fenomeni sismici;
Considerato che occorre aggiornare alcune parti della normativa
tecnica emanata con il citato decreto 24 gennaio 1986;
Visto il testo delle norme tecniche predisposto dal servizio
tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sentito il Consiglio nazionale delle ricerche;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si è
espresso con il parere emesso dallassemblea generale, in
data 24 giugno 1994, con voto n. 317/91;
Espletata la procedura di cui alla legge 21 giugno 1986, n. 317,
emanata in ottemperanza della direttiva CEE n. 83/189;
Decreta:
Art. 1.
Sono approvate le allegate norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, ad integrale sostituzione di quelle di cui al precedente decreto 24 gennaio 1986.
Art. 2.
Ai sensi dellart. 32 della citata legge 2 febbraio 1974, n. 64, dette norme entreranno in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 gennaio 1996
Il
Ministro dellInterno |
Ministro
dei Lavori Pubblici |
ALLEGATO
MINISTERO DEI LAVORI
PUBBLICI
DECRETO
Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche
A. DISPOSIZIONI GENERALI.
A.1. Oggetto delle norme - Classificazione delle zone sismiche.
Le presenti norme disciplinano
tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare
la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate
sismiche ai sensi del secondo comma dellart. 3 della legge
2 febbraio 1974, n. 64, ferma restando lapplicazione delle
norme di cui allart. 1 della legge stessa.
Il grado di sismicità delle diverse zone, da assumere per la
determinazione delle azioni sismiche, e di quantaltro
specificato nelle presenti norme tecniche, risulta
dallapposito decreto interministeriale.
Per tutte le costruzioni di cui allart. 3 della legge 2
febbraio 1974, n. 64, valgono i criteri generali di progettazione
riportati nella sezione B. Per gli edifici e per le opere di
sostegno dei terreni valgono le disposizioni particolari
riportate rispettivamente nelle sezioni C e D.
A.2. Terreni di fondazione e relative prescrizioni generali.
I fattori influenzanti il
comportamento delle fondazioni devono essere individuati e
valutati in conformità di quanto stabilito dalle disposizioni
vigenti e, in particolare, dal decreto ministeriale 11 marzo 1988
ed eventuali sue successive modifiche ed integrazioni.
Per le costruzioni su pendii le indagini devono essere
convenientemente estese al di fuori dellarea edificatoria
per rilevare tutti i fattori occorrenti alla valutazione delle
condizioni di stabilità del complesso opera-pendio in presenza
delle azioni sismiche.
Devono inoltre essere eseguite indagini specifiche per tener
conto in modo adeguato della eventualità che, in concomitanza
con le azioni sismiche, possano verificarsi, nel sottosuolo
dellopera o in zone ad essa adiacenti, fenomeni di
liquefazione.
I risultati di tali accertamenti devono essere illustrati nella
relazione sulle fondazioni di cui al quarto comma dellart.
17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
B. CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE.
B.1. Disposizioni preliminari.
Le sollecitazioni provocate dalle
azioni sismiche orizzontali o verticali devono essere valutate
convenzionalmente mediante unanalisi statica ovvero
mediante unanalisi dinamica, seguendo i criteri generali
contenuti nella presente sezione B.
Possono, in alternativa, eseguirsi analisi più approfondite,
fondate su unopportuna e motivata scelta di un
"terremoto di progetto" e su procedimenti di calcolo
basati su ipotesi e su risultati sperimentali chiaramente
comprovati.
Le costruzioni nelle quali sia prevista lintroduzione di
isolatori sismici, di qualunque tipo, possono essere rea1izzate
previa dichiarazione di idoneità del Presidente del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, su conforme parere dello stesso
Consiglio.
Analoga dichiarazione deve essere richiesta per i sistemi
costruttivi contenenti dispositivi di dissipazione
dellenergia trasmessa dal sisma.
B.2. Direzione delle componenti orizzontali delle accelerazioni del terreno durante il sisma.
Si assume che il moto del terreno possa avvenire, non contemporaneamente, in due direzioni orizzontali ortogonali prefissate dal progettista.
B.3. Masse strutturali.
Le masse delle strutture
sottoposte al moto impresso dal sisma sono quelle del peso
proprio e dei sovraccarichi permanenti nonché di
unaliquota dei sovraccarichi accidentali.
Per i casi non contemplati nelle sezioni C e D, i sovraccarichi
accidentali devono considerarsi presenti, in occasione del sisma,
per unaliquota del valore massimo ad essi assegnato nel
calcolo statico di esercizio da valutare attraverso
considerazioni statistiche.
In particolare, per i serbatoi, i contenitori, e le costruziori o
elementi di costruzione ad essi assimilabili, il peso del
contenuto deve essere considerato totalmente presente.
B.4. Analisi statica.
Lanalisi statica degli
effetti sismici puo essere effettuata per costruzioni con
struttura regolare e con elementi di luce corrente.
Gli effetti sismici possono essere valutati convenzionalmente
mediante analisi statica delle strutture soggette a:
a) un sistema di forze orizzontali parallele alle
direzioni ipotizzate per il sisma; la risultante di tali forze
viene valutata con lespressione:
Fh = C · R · I · W
essendo:
C = il coefficiente di
intensità sismica;
S = il grado di sismicità (S2);
R = il coefficiente di risposta relativo alla direzione
considerata;
I = il coefficiente di protezione sismica;
W = il peso complessivo delle masse.
La forza Fh deve considerarsi distribuita sia planimetricamente che altimetricamente in modo da simulare con buona approssimazione gli effetti dinamici del sisma. Tale distribuzione può essere effettuata seguendo, ove applicabili, i criteri espressi nelle sezioni C e D;
b) un sistema di forze verticali, distribuite sulla struttura proporzionalmente alle masse presenti, la cui risultante sarà:
Fv = m · C · I · W
nella quale è, in genere m =
2, salvo quanto precisato nelle norme tecniche proprie di opere
particolari.
Tale insieme di forze deve considerarsi diretto sia verso
lalto, sia verso il basso, mediante due distinte
combinazioni di carichi.
Indicando con e
rispettivarnente le sollecitazioni (momento
flettente, forza assiale, forza di taglio e momento torcente) e
gli spostamenti prodotti dalle azioni sismiche orizzontali, e con
e
le
sollecitazioni e gli spostamenti prodotti dalle azioni sismiche
verticali, la singola componente di sollecitazione
e la
singola componente di spostamento
risultano:
|
|
|
(1) |
B.5. Coefficienti di risposta e di protezione sismica.
B.5.1. COEFFICIENTE DI RISPOSTA.
Si assume come coefficiente di
risposta R della struttura una funzione del periodo
fondamentale T0 della stessa, per oscillazioni
nella direzione considerata:
per T0 > 0,8 secondi |
R = 0, 862 / T02/3 |
per T0 |
R = 1,0 |
Se il periodo T0 non viene determinato si assumerà R = 1,0.
B.5.2. COEFFICIENTE DI PROTEZIONE
SISMICA.
Per le opere la cui resistenza
al sisma è di importanza primaria per le necessità della
protezione civile, per il coefficiente di protezione sismica si
assume I = 1,4.
Per le opere che presentano un particolare rischio per le loro
caratteristiche duso, si assume I = 1,2.
Per le opere che non rientrano nelle categorie precedenti si
assume I = 1,0.
B.6. Analisi dinamica.
Gli effetti sismici possono essere valutati convenzionalmente mediante unanalisi dinamica della struttura considerata in campo elastico lineare. Questa puo essere eseguita con il metodo della analisi modale adottando per lo spettro di risposta, in terrnini di accelerazione, lespressione
a/g = C · I · R
dove:
a |
è laccelerazione spettrale; |
g |
è laccelerazione di gravità |
I |
è il coefficiente di protezione sismica; |
R |
è funzione del periodo di vibrazione del modo di vibrare considerato ed ha espressione |
per T > 0,8 secondi
R = 0,862 / T2/3
per T
0,8 secondi
R = 1,0
ove T è il periodo del
modo di vibrare considerato.
Lanalisi modale deve utilizzare un modello della struttura
che ne rappresenti larticolazione planimetrica e
altimetrica e tener conto di un numero di modi di vibrazione
sufficiente ad assicurare leccitazione di più
dell85% della massa totale della struttura come definita al
punto B.3.
Per ciascuna eccitazione (orizzontale oppure verticale),
indicando con e
rispettivamente le sollecitazioni e gli spostamenti
relativi al modo iesimo, le sollecitazioni e gli
spostamenti complessivi si calcolano con le espressioni:
|
|
|
La sovrapposizione degli effetti dovuti alle diverse eccitazioni si esegue con le (1).
B.7. Verifiche.
Tutte le costruzioni in zone
dichiarate sismiche, oltre ad essere verificate secondo le
prescrizioni contenute nelle norme vigenti a carattere generale,
devono soddisfare alcune verifiche specifiche.
Esse consistono:
nel controllo degli stati di tensione o di sollecitazione;
nel controllo degli spostamenti, ove necessario.
Le verifiche relative ai precedenti capoversi si devono eseguire con le modalità indicate ai successivi punti B.8. e B.9.
B.8. Verifiche di resistenza.
Le verifiche di resistenza possono essere effettuate verificando gli stati di tensione secondo il metodo delle tensioni ammissibili, oppure verificando gli stati di sollecitazione, per i diversi stati limite ultimi di resistenza, secondo il metodo degli stati limite. Non è ammesso che per parti di una stessa struttura si adottino due diversi metodi di verifica.
B.8.1. VERIFICA SECONDO IL METODO
DELLE TENSIONI AMMISSIBILI.
Si indichino con le
sollecitazioni dovute al sisma convenzionale, e con
le
sollecitazioni dovute agli altri carichi agenti
contemporaneamente, escluso il vento. Le tensioni di calcolo che
devono essere considerate agli effetti della verifica sono
valutate assumendo il comportamento elastico e lineare della
struttura, e considerando la combinazione di carichi che fornisce
le sollecitazioni
più gravose.
B.8.2. VERIFICA AGLI STATI LIMITE
ULTIMI DI RESISTENZA
Le sollecitazioni, per la
verifica allo stato limite ultimo, devono essere valutate con la
formula di combinazione:
in cui sono le sollecitazioni dovute al sisma
convenzionale,
è pari a 1,5, mentre
si valuta con riferimento alla seguente
combinazione, espressa in forma convenzionale:
essendo:
Gk = il
valore caratteristico delle azioni permanenti;
Pk = il valore caratteristico della
forza di precompressione;
Qtk = il valore caratteristico del
sovraccarico variabile di base;
Qik = i valori caratteristici delle
azioni variabili tra loro indipendenti;
= 1,4
(oppure 1,0 se il suo contributo aumenta la sicurezza);
= 1,2
(oppure 0,9 se il suo contributo aumenta la sicurezza);
= 1,5
(oppure 0 se il suo contributo aumenta la sicurezza);
=
coefficienti di combinazione allo stato limite ultimo, da
assumere pari a 0,7 per i carichi variabili di esercizio nei
fabbricati per abitazione e uffici e per le azioni da neve, pari
a 0 per le azioni da vento.
B.9. Spostamenti e deformazioni.
Siano gli spostamenti elastici
relativi tra due punti della struttura dovuti al sisma
convenzionale,
gli spostamenti elastici relativi tra i medesimi due
punti della struttura dovuti alle altre azioni da prendere in
considerazione, così come specificato al punto B.8.1.
relativamente alla verifica col metodo delle tensioni
ammissibili, e al punto B.8.2. relativamente alla verifica agli
stati limite ultimi di resistenza, per i quali
laccelerazione sismica è maggiorata di
.
Per limitare la danneggiabilità delle parti non strutturali e
degli impianti, gli spostamenti relativi totali sono da
valutare convenzionalmente mediante la seguente formula:
in cui:
|
quando I = 1.0 |
|
quando I = 1.2 |
|
quando I = 1.4 |
|
se si utilizza il metodo delle tensioni ammissibili |
|
se si utilizza il metodo degli stati limite. |
Con tali spostamenti si devono
verificare la stabilità degli elementi non strutturali e la
funzionalità degli impianti fissi. In particolare, per gli
spostamenti così determinati, non si deve avere, per gli
edifici, espulsione dei pannelli divisori e di chiusura.
Per il soddisfacimento dei requisiti di sicurezza delle parti
strutturali gli spostamenti relativi totali da
valutare convenzionalmente mediante la formula:
non devono causare perdita di
connessione nei vincoli o martellamento tra strutture adiacenti.
La valutazione di sopra indicata tiene conto della differenza tra
lazione sismica prevista nella norma ed il moto effettivo
del terreno durante un terremoto di forte intensità, nonché del
comportamento non lineare della struttura.
Gli spostamenti possono essere valutati con analisi più accurate
che, basate su una motivata scelta dellazione sismica,
considerino leventuale comportamento non lineare della
struttura.
Gli spostamenti e le rotazioni così calcolati non devono
compromettere lintegrità delle cerniere e degli appoggi
scorrevoli. In questultimo caso, lampiezza dello
spostamento consentito deve comunque essere limitata da appositi
dispositivi.
Il calcolo della distanza minima tra due strutture contigue
richiederebbe di valutare gli spostamenti di entrambe le
strutture, considerandole in opposizione di fase. Qualora questo
non sia possibile per mancanza di dati relativamente ad una delle
strutture, come in genere avviene nel caso in cui una sia già
esistente, è accettabile una valutazione della suddetta distanza
minima secondo quanto indicato in C.4.2.
B.10. Fondazioni.
Le verifiche di stabilità del
terreno e delle strutture di fondazione vanno eseguite con i
metodi ed i procedimenti della geotecnica, tenendo conto delle
massime sollecitazioni che la struttura trasmette al terreno. Nel
caso in cui la struttura sia stata verificata col metodo delle
tensioni ammissibili, le massime sollecitazioni sul terreno
saranno calcolate con riferimento ai valori norninali delle
azioni. Nel caso in cui la struttura sia stata verificata col
metodo degli stati limite, le massime sollecitazioni sul terreno
saranno calcolate con riferimento ai valori caratteristici delle
azioni assumendo ,
,
e
pari ad uno.
Il piano di posa delle fondazioni deve essere spinto in
profondità in modo da non ricadere in zona ove risultino
apprezzabili le variazioni stagionali del contenuto naturale
dacqua.
In relazione alle caratteristiche dei terreni e del manufatto, la
fondazione deve soddisfare le seguenti prescrizioni:
a) le strutture di fondazione devono essere collegate tra
loro da un reticolo di travi; ogni collegamento deve essere
proporzionato in modo che sia in grado di sopportare una forza
assiale di trazione o di compressione pari ad un decimo del
maggiore dei carichi verticali applicati alle estremità. è
consentito omettere tali collegamenti in caso di terreni rocciosi
o, comunque, di caratteristiche meccaniche elevate, nonché in
zone con grado di sismicità S = 6; in tutti gli altri
casi, in mancanza di collegamenti, la struttura deve essere
verificata per gli spostamenti orizzontali relativi del terreno
tra i punti non collegati.
Ai fini della verifica della resistenza, una valutazione di
minimo per tale spostamento relativo, valida per terreni che
presentino caratteristiche geotecniche uniformi, è contenuta
nella seguente tabella:
Tabella 1a
|
Grado di sismicità |
|
Tensioni ammissibili |
S=9 |
0.05 (L/100) |
|
S=12 |
0.10 (L/100) |
Stati limite |
S=9 |
0.075 (L/100) |
|
S=12 |
0.15 (L/100) |
dove:
L | è la distanza tra i punti in esame; |
![]() |
è lo spostamento, con
minimo di 1 cm. Ai fini della verifica della compatibilità deg!i spostamenti, lo spostamento relativo massimo ![]() |
Tabella 1b
Grado di sismicità |
|
S=9 |
0,15 (L/100) |
S=12 |
0,30 (L/100) |
b) nelle fondazioni su pali questi devono avere unarmatura calcolata per la relativa componente sismica orizzontale ed estesa a tutta la lunghezza ed efficacemente collegata a quella della struttura sovrastante.
C. EDIFICI.
C.1. Sistemi costruttivi.
Gli edifici possono essere costruiti con:
struttura in muratura ordinaria o in muratura armata;
struttura intelaiata in cemento armato normale o precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali;
C.2. Altezza massima dei nuovi edifici.
Per ogni fronte
esterna laltezza dei nuovi edifici, rappresentata dalla
massima differenza di livello fra il piano di copertura più
elevato ed il terreno, ovvero, ove esista, il piano stradale o
del marciapiede nelle immediate vicinanze degli edifici stessi,
non può superare nelle strade e negli edifici in piano i limiti
riportati nella tabella 2.
Nel caso di copertura a tetto detta altezza va misurata dalla
quota dimposta della falda e, per falde con imposte a quote
diverse, dalla quota dimposta della piu alta.
Tabella 2
Tipo di struttura |
Altezza massima (m) |
||
s=6 |
s=9 |
S=12 |
|
Legno |
10 |
7 |
7 |
Muratura ordinaria |
16 |
11 |
7,5 |
Muratura armata |
25 |
19 |
13 |
Pannelli portanti |
32 |
25 |
16 |
Intelaiatura |
nessuna limitazione |
Sono esclusi dal computo delle
altezze gli eventuali torrini delle scale e degli ascensori.
Nel caso che gli edifici abbiano un piano cantinato o
seminterrato la differenza di livello (misurata sulla stessa
verticale) tra il piano più elevato di copertura (o la quota
dimposta delle falde) e quello di estradosso delle
strutture di fondazione, può eccedere di non più di quattro
metri i limiti stabiliti dalla precedente tabella 2.
Nelle strade o nei terreni in pendio le altezze massime di cui
alla precedente tabella possono essere incrementate di 1,50 m
purché la media generale delle altezze di tutte le fronti
rientri nei limiti stabiliti nella tabella stessa.
Per le costruzioni in legno è ammessa la realizzazione di uno
zoccolo in muratura e malta cementizia o in calcestruzzo semplice
o armato, la cui altezza non può superare i quattro metri. In
tal caso i limiti di cui alla precedente tabella 1 vanno riferiti
alla sola parte in legno.
C.3. Limitazione dellaltezza in funzione della larghezza stradale.
Quando un edificio, con qualsivoglia struttura sia costruito, prospetta su spazi nei quali sono comprese o previste strade, fermi restando i limiti fissati nel precedente punto C.2. e fatte salve le eventuali maggiori limitazioni previste nei regolamenti locali e nelle norme di attuazione degli strumenti urbanistici, la sua altezza H, per ciascun fronte delledificio verso strada, valutata con i criteri di cui al punto C.2., non può superare i seguenti valori, espressi in metri:
per
L
3
H = 3
per
3 < L
11
H = L
per
L> 11
H = 11 +3 · (L-11)
in cui con L viene indicata
la minima distanza tra il contorno delledificio e il ciglio
opposto della strada, compresa la carreggiata.
Agli effetti del presente punto deve intendersi:
per contorno delledificio la proiezione in pianta del fronte delledificio stesso, escluse le sporgenze di cornici e balconi aperti;
per strada larea di uso pubblico aperta alla circolazione dei pedoni e dei veicoli, nonché lo spazio inedificabile non cintato aperto alla circolazione pedonale;
per ciglio la linea di limite della sede stradale o dello spazio di cui al punto b);
per sede stradale la superficie formata dalla carreggiata, dalle banchine e dai marciapiedi.
Negli edifici in angolo su strade
di diversa larghezza è consentito, nel fronte sulla strada più
stretta e per uno sviluppo, a partire dallangolo, pari alla
larghezza della strada su cui prospetta, una altezza uguale a
quella consentita dalla strada più larga.
Nelle zone a bassa sismicità (S = 6) di cui allart.
18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, devono essere rispettate
solo le limitazioni previste nei regolamenti locali e nelle norme
di attuazione degli strumenti urbanistici.
Le strutture secondarie e gli elementi non strutturali che si
trovano al di sopra dei piani di copertura devono essere
efficacemente ancorati alla struttura principale.
C.4. Distanza fra gli edifici.
C.4.1. INTERVALLI D'ISOLAMENTO
La larghezza degli intervalli
disolamento, cioè la distanza minima fra i muri frontali
di due edifici, è quella prescritta dai regolamenti comunali
purché detti intervalli siano chiusi alla pubblica circolazione
dei veicoli e/o dei pedoni.
In caso contrario sono da considerarsi, agli effetti del
precedente punto C.3., quali strade.
C.4.2. EDIFICI CONTIGUI
Due edifici non possono essere
costruiti a contatto, a meno che essi non costituiscano un unico
organismo statico realizzando la completa solidarietà
strutturale.
Nel caso in cui due edifici formino organismi distaccati, essi
devono essere forniti di giunto tecnico di dimensione non minore
di:
d (h) = h / 100
ove d (h) è la
distanza fra due punti affacciati, posti alla quota h a
partire dallo spiccato delle strutture in elevazione.
Analogo dimensionamento deve adottarsi in corrispondenza dei
giunti di dilatazione degli edifici.
C.5. Edifici in muratura.
C.5.1. REGOLE GENERALI
Gli edifici in muratura
debbono essere realizzati nel rispetto del decreto ministeriale
20 novembre 1987, "Norme tecniche per la progettazione,
esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro
consolidamento", ed eventuali sue successive modifiche ed
integrazioni, ove non in contrasto con le presenti norme.
In particolare, alle predette Norme tecniche deve farsi
riferimento per ciò che concerne le caratteristiche fisiche,
meccaniche e geometriche degli elementi resistenti naturali e
artificiali, nonché per i relativi controlli di produzione e di
accettazione in cantiere.
Sia per gli edifici in muratura ordinaria, di cui al seguente
punto C.5.2., che per quelli in muratura armata, di cui al
seguente punto C.5.3., debbono inoltre essere soddisfatti i
seguenti requisiti:
la resistenza caratteristica a compressione fbk degli elementi artificiali deve risultare non inferiore ai seguenti valori:
7 N/mm2 (70 kg/cm2) per gli elementi pieni;
5 N/mm2 (50 kg/cm2) per gli elementi semipieni nella direzione dei carichi verticali;
1,5 N/mm2 (15 kg/cm2) per gli elementi semipieni nella direzione ortogonale ai carichi verticali e nel piano della muratura;
le strutture costituenti i vari orizzontamenti, comprese le coperture di ogni tipo, non devono essere spingenti. Eventuali spinte orizzontali, comprese quelle esercitate ad esempio da archi e volte, e valutate tenendo conto dellazione sismica, devono essere eliminate con tiranti o cerchiature oppure riportate alle fondazioni mediante idonee disposizioni strutturali;
i solai devono assolvere, oltre alla funzione portante dei carichi verticali, quella di ripartizione delle azioni orizzontali tra i muri maestri;
i cordoli, in corrispondenza
dei solai di piano e di copertura devono avere larghezza
pari a quella della muratura sottostante; è consentita
una riduzione di larghezza fino a 6 cm per
larretramento del filo esterno.
Laltezza di detti cordoli deve essere almeno pari a
quella del solaio, e comunque non inferiore a cm 15.
Larmatura deve essere di almeno cm2 8
con diametro non inferiore a mm 16; le staffe devono
avere diametro non inferiore a mm 6 ed interasse non
superiore a cm 25;
nei solai le travi metalliche e i travetti prefabbricati devono essere prolungati nel cordolo per una lunghezza non inferiore alla metà della larghezza del cordolo stesso e comunque non inferiore a 12 cm; le travi metalliche devono essere munite di appositi ancoraggi;
in corrispondenza degli incroci dangolo dei muri maestri perimetrali sono prescritte, su entrambi i lati, zone di muratura di lunghezza pari ad almeno m 1; tali lunghezze si intendono comprensive dello spessore del muro ortogonale;
nel piano interrato o seminterrato è ammesso realizzare i muri in calcestruzzo armato con spessori almeno pari a quelli del piano sovrastante;
C.5.2. EDIFICI IN MURATURA
ORDINARIA
Gli edifici in muratura
ordinaria devono essere costruiti nel rispetto delle seguenti
prescrizioni:
la muratura portante deve essere realizzata con elementi artificiali pieni o semipieni, ovvero con elementi di pietra squadrata, con limpiego di malta cementizia. è ammesso per gli edifici con non più di due piani fuori terra luso di muratura listata con limpiego di malta cementizia. La listatura deve essere realizzata mediante fasce di conglomerato semplice o armato oppure mediante ricorsi orizzontali costituiti da almeno tre corsi in laterizio pieno, posti ad interasse non superiore a m 1,6 ed estesi a tutta la lunghezza e a tutto lo spessore del muro; gli spessori dei muri devono essere non inferiori a quelli indicati nella seguente tabella:
Tabella 3
spessori dei muri in pietrame listato |
|||
|
S=6 |
S=9 |
S=12 |
piano secondo |
40 |
40 |
50 |
piano primo |
40 |
40 |
65 |
piano cantinato |
55 |
55 |
80 |
lo spessore delle murature deve essere non inferiore a 24 cm, al netto dellintonaco;
le murature debbono presentare in fondazione un aumento di spessore di almeno cm 20;
le aperture praticate nei muri portanti devono essere verticalmente allineate; in alternativa, ai fini della valutazione dellarea resistente di cui alla lettera l) si prendono in considerazione per la verifica del generico piano esclusivamente le porzioni di muri che presentino continuità verticale dal piano oggetto di verifica fino alle fondazioni;
nel caso di murature realizzate mediante blocchi artificiali semipieni, ovvero in pietra naturale squadrata con elementi di resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 30 kg/cmq, larea della sezione di muratura resistente alle azioni orizzontali, espressa come percentuale della superficie totale delledificio, e valutata al netto delle aperture, non deve essere inferiore, per ciascun piano di verifica, ai valori di cui alle tabelle 4a e 4b in funzione della sismicità della zona. Dette percentuali devono essere rispettate in entrambe le direzioni principali. Nel caso di murature realizzate mediante blocchi artificiali pieni, larea suddetta non deve essere inferiore, per ciascun piano di verifica, alle percentuali che si ottengono dalle tabelle 4a e 4b dividendo ciascuna percentuale per 1,25.
Nel caso di murature realizzate in pietra naturale squadrata, costituita da elementi di resistenza caratteristica inferiore a 30 kg/cmq, larea suddetta deve essere adeguatamente incrementata sulla base di motivate valutazioni e comunque non deve essere inferiore, per ciascun piano di verifica, alle percentuali che si ottengono dalle tabelle 4a e 4b moltiplicando ciascuna percentuale per il rapporto 30/fbk ove fbk è il valore della resistenza caratteristica degli elementi.
Tabella 4a
|
Area resistente ai vari piani (%) |
|||
piano I |
piano II |
piano II |
piano IV |
|
Edifici a 1 piano |
6 |
- |
- |
- |
Edifici a 2 piani |
6 |
6 |
- |
- |
Edifici a 3 piani |
7 |
6 |
6 |
- |
Edifici a 4 piani |
7 |
7 |
6 |
6 |
Tabella 4b
|
Area resistente ai vari piani (%) |
||||
|
piano I |
piano II |
piano II |
piano IV |
piano V |
Edifici a 1 piano |
5 |
- |
- |
- |
- |
Edifici a 2 piani |
5 |
5 |
- |
- |
- |
Edifici a 3 piani |
6 |
5 |
5 |
- |
- |
Edifici a 4 piani |
6 |
6 |
5 |
5 |
- |
Edifici a 5 piani |
7 |
7 |
6 |
6 |
5 |
Non sono da prendere in considerazione, ai fini del calcolo della percentuale di muratura resistente, i muri aventi rapporto altezza/lunghezza superiore a 3. Deve inoltre risultare, per ciascun piano di verifica:
con il seguente significato dei simboli:
N = carico verticale totale
relativo al piano in esame;
A = area totale, al netto delle aperture, dei muri
resistenti al piano in esame;
=
tensione base ammissibile della muratura, prevista, per le varie
classi di resistenza caratteristica a compressione della
muratura.
Tale verifica deve essere effettuata, di regola, per i muri del
piano più basso delledificio nonché per i muri di ogni
piano per il quale si determini almeno una delle seguenti
situazioni:
gli spessori di uno o più muri risultino minori dei corrispondenti spessori del piano inferiore;
lincidenza delle aperture risulti superiore a quella relativa al piano inferiore;
il sovraccarico non deve essere superiore a 4,00 kN/m2 (400 kg/m2).
Ove siano rispettate tutte le
precedenti prescrizioni, la verifica rispetto alle azioni
sismiche può essere omessa, ferma restando la necessità delle
verifiche previste dagli appositi decreti ministeriali nei
riguardi dei carichi verticali e delle azioni orizzontali dovute
al vento, nonché nei riguardi del terreno di fondazione.
Qualora non tutte le precedenti prescrizioni siano rispettate
ledificio deve essere verificato secondo quanto disposto al
punto C.9.5., ferma restando la necessità delle verifiche citate
nel precedente comma e il rispetto delle prescrizioni indicate al
punto C.5.1.
C.5.3. EDIFICI IN MURATURA ARMATA
C.5.3.1.
Oggetto e ambito di applicazione.
Per muratura armata
sintende quella costituita da elementi resistenti
artificiali semipieni tali da consentire la realizzazione di
pareti murarie incorporanti apposite armature metalliche
verticali e orizzontali.
I blocchi devono essere collegati mediante malta di classe M2 -
M1, che deve assicurare il riempimento sia dei giunti orizzontali
sia dei giunti verticali.
Larmatura deve essere disposta concentrata alle estremità
verticali ed orizzontali dei pannelli murari, definiti nel
successivo punto C.5.3.4. e diffusa nei pannelli secondo le
indicazioni dei successivi punti C.5.3.3.2. e C.5.3 3.3. Nel caso
in cui la muratura sia impiegata per la realizzazione di edifici
per i quali sia da attribuire al coefficiente di protezione
sismica I, di cui al successivo punto C.6.1.1., un valore
maggiore di uno, detta armatura diffusa deve essere integrata
dallarmatura diffusa definita nel successivo punto
C.5.3.3.4.
è ammessa la realizzazione di edifici mediante muratura armata
non conforme alle presenti norme purché ne sia comprovata
lidoneità da una dichiarazione rilasciata dal Presidente
del Consiglio superiore dei lavori pubblici, su conforme parere
dello stesso Consiglio.
La malta o il conglomerato di riempimento dei vani ove alloggiano
le armature deve avere resistenza caratteristica cubica non
inferiore a 15 N/mm2 (150 Kg/m2).
C.5.3.2.
Concezione strutturale delledificio.
Ciascuna parete muraria realizzata con muratura armata, con o
senza armatura diffusa, costituisce nel suo complesso una
struttura forata in corrispondenza delle aperture,
particolarmente resistente ad azioni ad essa complanari.
Tutte le pareti murarie devono essere di regola efficacemente
connesse da solai tali da costituire diaframmi rigidi; è
ammissibile che alcuni degli orizzontamenti non costituiscano
diaframma rigido, ma solo collegamento tra le pareti murarie
opposte: in tal caso nellanalisi strutturale si deve non
tenere conto della rigidezza di tali orizzontamenti.
In ogni caso linsieme strutturale risultante deve essere in
grado di reagire alle azioni esterne orizzontali con un
comportamento di tipo globale, al quale contribuisce soltanto la
resistenza delle pareti nel loro piano.
C.5.3.3.
Dettagli
costruttivi.
Le barre di armatura devono
essere esclusivamente del tipo ad aderenza migliorata.
La disposizione dellarmatura deve essere studiata in modo
da assicurarne la massima protezione nei confronti degli agenti
corrosivi esterni; in ogni caso le distanze tra la superficie
esterna di ciascuna barra e le superfici esterne del muro che la
contiene devono essere non inferiori a cm 5. La conformazione
degli elementi resistenti e la disposizione delle barre devono
essere tali da permettere la realizzazione dello sfalsamento dei
giunti verticali tra i blocchi, sia nel piano del muro che nel
suo spessore.
C.5.3.3.1.
Armature in corrispondenza delle aperture.
Lungo i bordi orizzontali
delle aperture si deve disporre armatura la cui sezione
trasversale complessiva deve essere quella richiesta dalle
verifiche di sicurezza, e comunque non inferiore a cm2
3 per ciascun bordo. Tale armatura deve essere prolungata ai lati
dellapertura per almeno 60 diametri.
C.5.3.3.2.
Armature verticali.
Larmatura verticale deve
essere disposta in corrispondenza degli innesti, degli incroci e
dei bordi liberi dei pannelli murari, così come definiti nel
successivo punto C.5.3.4.; la sezione trasversale complessiva
deve essere quella richiesta dallanalisi delle
sollecitazioni, con un minimo di 4 cm2 per estremità.
Altra armatura verticale, di sezione uguale a quella disposta
alle estremità, si deve disporre nel corpo delle pareti, in modo
da non eccedere linterasse di 5 metri. Tutte le armature
verticali devono essere estese allintera altezza del
pannello murario; nel caso in cui si abbia continuità verticale
tra più pannelli, le corrispondenti armature devono essere
collegate tra loro con le modalità nel seguito precisate. Le
armature che non proseguono oltre il cordolo devono essere a
questo ancorate.
Le armature verticali devono essere alloggiate in vani di forma
tale che in ciascuno di essi risulti inscrivibile un cilindro di
almeno 6 cm di diametro. Di detti vani deve essere assicurato
lefficace e completo riempimento con malta o conglomerato
cementizio.
Le sovrapposizioni devono garantire la continuità nella
trasmissione degli sforzi di trazione, in modo che al crescere
del carico lo snervamento dellacciaio abbia luogo prima che
venga meno il contenimento esercitato dagli elementi. In mancanza
di dati sperimentali relativi agli elementi impiegati, o per fori
in cui il diametro del cilindro inscrivibile sia superiore a 10
cm, le barre devono essere connesse per mezzo di idonei
dispositivi meccanici, ovvero circondate da idonea staffatura per
tutta la lunghezza della sovrapposizione, che deve essere assunta
almeno pari a 60 diametri.
C.5.3.3.3.
Armature orizzontali.
In corrispondenza dei
solai vanno disposti cordoli in calcestruzzo armato, secondo
quanto prescritto al punto C.5.1., lettera d). Nei cordoli
deve essere alloggiata larmatura concentrata alle
estremità orizzontali dei pannelli, di cui al punto C.5.3.1.,
fatti salvi i minimi di cui al punto C.5.1., lettera d).
Altra armatura orizzontale, che costituisce incatenamento, di
sezione non inferiore a 4 cm2, deve essere disposta
nel corpo delle pareti, in modo da non eccedere linterasse
di m 4.
Tale armatura deve essere alloggiata allinterno di vani di
dimensioni tali da permetterne il completo ricoprimento con la
stessa malta usata per la muratura.
La lunghezza di sovrapposizione va assunta almeno pari a 60
diametri. Alle estremità dei muri le barre devono essere
ripiegate nel muro ortogonale per una lunghezza pari ad almeno 30
diametri.
Ulteriori armature orizzontali di diametro non inferiore a 5 mm
devono essere disposte nel corpo della muratura a interassi non
superiori a 60 cm, collegate mediante ripiegatura alle barre
verticali presenti alle estremità del pannello murario.
C.5.3.3.4.
Armatura diffusa.
Quando I > 1
larmatura di cui ai punti precedenti deve essere integrata,
secondo quanto di seguito riportato, al fine di migliorare la
duttilità della muratura.
Detta armatura deve essere costituita da barre orizzontali e
verticali, di sezione non inferiore a 0,2 cm2
ciascuna, disposte nelle pareti murarie ad interassi non
superiori al doppio dello spessore di ciascuna parete, e
collegate mediante ripiegatura alle barre rispettivamente
verticali e orizzontali presenti alle estremita del pannello
murario. La sezione complessiva delle barre verticali non deve
risultare inferiore allo 0,4 per mille del prodotto dello
spessore della parete per la sua lunghezza; la sezione
complessiva delle barre orizzontali non deve risultare inferiore
allo 0,4 per mille del prodotto dello spessore della parete per
la sua altezza.
Larmatura diffusa orizzontale, se presente, sintende
sostitutiva di quella di cui allultimo comma del punto
C.5.3.3.3.
C.5.3.4.
Elementi strutturali resistenti allazione sismica.
Si considerano, ai fini
dellanalisi delle sollecitazioni, elementi strutturali
resistenti allazione sismica:
i pannelli murari, definiti come porzioni di muratura comprese tra due diaframmi orizzontali successivi e tra due aperture o intersezioni che le limitano lateralmente;
tutte le porzioni di muratura che connettono tra loro pareti verticali complanari.
Non vanno considerati resistenti
allazione sismica, ma solo ai carichi verticali, i pannelli
murari per i quali comunque il rapporto tra laltezza
compresa tra due diaframmi orizzontali e la lunghezza in pianta
superi 4. In tali pannelli deve comunque essere disposta
larmatura minima prevista al punto C.5.3.3.
Lo spessore netto delle pareti murarie resistenti allazione
sismica non deve essere inferiore al maggiore dei seguenti
valori:
1/14 dellaltezza compresa tra due diaframmi orizzontali;
cm 24.
C.5.3.5.
Analisi delle sollecitazioni sismiche e verifica degli elementi
resistenti.
Per lanalisi delle
sollecitazioni prodotte dallazione sismica negli elementi
resistenti si deve esaminare lintero edificio nel suo
complesso tridimensionale, come una struttura a setti portanti,
tenendo conto dei diaframmi costituiti dai solai nella loro
effettiva posizione.
è consentita lanalisi
statica secondo il metodo previsto per le strutture intelaiate al
punto C.6. delle presenti norme, adottando per il calcolo
dellazione sismica, oltre ad un coefficiente di risposta R
= 1, un coefficiente di struttura pari ad 1,5, riducibile a 1,4
qualora sia prevista larmarura diffusa aggiuntiva, di cui
al precedente punto C.5.3.3.4.
Deve essere verificata la resistenza di ciascun elemento
strutturale senza considerare una eventuale possibilità di
ridistribuzione delle azioni interne, e considerando nulla la
resistenza a trazione della muratura.
Per gli edifici in muratura armata lanalisi delle
sollecitazioni sismiche e la verifica degli elementi resistenti,
di cui ai commi precedenti, è obbligatoria quando laltezza
delledificio superi i limiti previsti al punto C.2. per le
costruzioni in muratura ordinaria. Negli altri casi è
sufficiente che siano rispettate:
le prescrizioni di cui alle lettere a), b), e), g), h), i), l) e m) del punto C.5.2., con le seguenti modifiche: la distanza massima di cui alla lettera e) non deve superare m 7, con snellezza dei setti murari comunque non superiore a 14; il coefficiente 0,50 riduttivo dellarea resistente totale di piano, che compare nellespressione della tensione normale riportata alla lettera l), è elevato a 0,60; i limiti contenuti nelle tabelle 4a e 4b possono essere ridotti sottraendo 1,5 a ciascuno dei valori percentuali ivi indicati;
le prescrizioni di cui ai punti precedenti relativi agli edifici in muratura armata; in particolare, per le sezioni delle barre di armatura dei pannelli murari, si devono adottare almeno i valori minimi, che qui si ripetono: 3 cm2 lungo i bordi orizzontali delle aperture; 4 cm2 lungo i bordi verticali dei pannelli murari, così come definiti al punto C.5.3.4., e anche verticalmente nel corpo della muratura, qualora la lunghezza del pannello ecceda i 5 m; 4 barre di diametro minimo 16 mm allinterno dei cordoli in corrispondenza dei solai, con staffe di diametro minimo 6 mm ad interasse non superiore a 25 cm; 4 cm2 per le barre disposte orizzontalmente nel corpo della muratura qualora laltezza del pannello ecceda i 4 m; armature orizzontali di diametro non inferiore a 5 mm disposte nel corpo della muratura ad interassi non superiori a 60 cm.
C.5.3.6.
Tensioni ammissibili.
Per le armature si
adottano le tensioni ammissibili previste, per le varie classi di
acciaio, dalle vigenti norme sulle costruzioni di conglomerato
cementizio armato.
Per le verifiche tensionali della muratura sotto le azioni
sismiche, si adottano le tensioni ammissibili previste dalle
vigenti norme sugli edifici in muratura, moltiplicate per il
coefficiente 2.
C.5.4. STRUTTURE MISTE.
Nellambito delle costruzioni in muratura è consentito
utilizzare strutture di diversa tecnologia per sopportare i
carichi verticali, purché lazione sismica sia
integralmente affidata alla parte di muratura, per la quale
risultino rispettate le prescrizioni di cui ai punti precedenti.
Particolare attenzione deve essere posta ai collegamenti fra
elementi di tecnologia diversa, alla compatibilità delle
deformazioni conseguenti alle diverse deformabilità ed alla
trasmissione dei carichi verticali.
è consentito realizzare edifici costituiti da struttura muraria
nella parte inferiore e sormontati da un piano con struttura in
cemento armato o acciaio, a condizione che:
i limiti allaltezza degli edifici, previsti al punto C.2. per le strutture in muratura, si intendono comprensivi delle parti in muratura e di quelle in cemento armato o in acciaio;
la parte superiore in cemento armato o in acciaio sia ancorata al cordolo di coronamento della parte muraria e risulti verificata unitamente alla base in muratura, con i criteri di cui al punto C.6., per una forza sismica incrementata del 50%.
C.6. Edifici con strutture intelaiate.
C.6.0. SIMBOLOGIA
D,B = massime dimensioni della
pianta delledificio, con DB, nelle direzioni, ortogonali fra loro,
delle azioni sismiche orizzontali;
Gi = somma del peso proprio del piano
i-esimo delledificio e del sovraccarico permanente su di
esso gravante;
Qi = massimo sovraccarico accidentale al
piano i-esimo previsto nel calcolo statico di esercizio;
s = coefficiente dl riduzione del sovraccarico;
Wi = Gi +
s · Qi = "peso" da
considerare per la valutazione delle azioni sismiche;
N = numero di piani delledificio;
W = = "peso" totale delledificio;
Fi = forza sismica;
K = coefficiente sismico;
C = =
coefficiente di intensità sismica;
S = grado di sismicità
R = coefficiente di risposta;
=
coefficiente di fondazione;
=
coefficiente di struttura;
= coefficiente di
distribuzione delle azioni sismiche.
C.6.1. ANALISI STATICA
Lanalisi statica
consiste nel simulare le azioni sismiche con forze statiche
proporzionali ai pesi Wi innanzi
definiti: il coefficiente di proporzionalità (coefficiente
sismico) si indica con il simbolo K e si distinguono nel
seguito un coefficiente per le azioni sismiche orizzontali Kh
ed un coefficiente per le azioni sismiche verticali Kv.
C.6.1.1. Azioni
orizzontali.
Le azioni sismiche
orizzontali si schematizzano attraverso lintroduzione di
due sistemi di forze orizzontali agenti non contemporaneamente
secondo due direzione ortogonali. Le forze alle diverse quote
devono essere applicate in corrispondenza dei baricentri dei
"pesi" i quali generalmente possono essere riportati
alle quote dei solai.
La forza orizzontale Fi alla
generica quota, secondo una prefissata direzione, si ottiene
dalla relazione:
Fi = Khi · Wi
essendo:
e
Wi =Gi + s · Qi
I valori del coefficiente s
sono riportati nella tabella 5 in funzione della destinazione
dellopera; i valori del coefficiente sono riportati più
avanti.
Qualora i locali di uno stesso piano siano adibiti a funzioni
diverse, se ne deve tener conto applicando ai sovraccarichi
accidentali del piano valori di s differenziati.
Tabella 5
Locale |
Coefficiente s |
Locali dabitazione,
uffici non aperti al pubblico, |
0,33 |
Locali
suscettibili di affollamento (uffici aperti |
0,50 |
Locali suscettibili di
grande affollamento (sale per |
1,00 |
I valori dei parametri che intenvengono nella definizione del coefficiente sismico Khi sono specificati in appresso.
Coefficiente di protezione
sismica I.
Per le opere la cui resistenza al sisma è di importanza primaria
per le necessità della protezione civile, per il coefficiente di
protezione sismica si assume I = 1,4.
Per le opere che presentano un particolare rischio per le loro
caratteristiche duso, si assume I = 1,2.
Per le opere che non rientrano nelle categorie precedenti, si
assume I = 1,0.
Coefficiente di fondazione .
Si assume di regola . In presenza di stratigrafie caratterizzate da
depositi alluvionali di spessore variabile da 5 a 20 metri,
soprastanti terreni coesivi o litoidi con caratteristiche
meccaniche significativamente superiori, si assumerà per il
coefficiente
il
valore 1,3.
Coefficiente di risposta R.
Come indicato al punto B.5., il coefficiente di risposta R
dipende dal periodo fondamentale di vibrazione T0
relativamente alla direzione considerata. Si deve porre:
per T0 > 0,8 secondi
R = 0,862 / T02/3
per T0
0,8 secondi
R = 1,0
Il periodo T0 da
utilizzarsi per la valutazione di R deve calcolarsi con
riferimento alla sola struttura resistente attraverso adeguate
analisi dinamiche che tengano conto della struttura nel suo
complesso. Nel caso in cui tale valutazione non venga eseguita si
dovrà assumere R = 1.
Per le costruzioni dotate di un periodo proprio T0
> 1,4 secondi nonché per le costruzioni di configurazione
irregolare deve comunque essere eseguita unanalisi dinamica
secondo quanto precisato nel punto C.6.2.
Per costruzioni irregolari si intendono configurazioni che
presentino, in modo significativo, variazioni della disposizione
planimetrica lungo laltezza o della disposizione
altimetrica lungo la pianta, ovvero disuniformità nella
distribuzione planimetrica o altimetrica delle rigidezze o delle
masse o, infine, scostamenti planimetrici o altimetrici tra
centro di massa e centro di rigidezza di un qualsiasi piano.
Allo scopo di controllare se il periodo fondamentale di
vibrazione T0 superi o meno il limite di 1,4
secondi innanzi indicato, per le strutture intelaiate può essere
impiegata la formula:
|
[H e B in metri; T0 in secondi] |
Coefficiente di distribuzione
.
Al piano iesimo, si assume per esso lespressione:
essendo hi
la quota del piano i-esimo rispetto allo spiccato delle
fondazioni.
Quando sulledificio insistono opere complementari quali
torri, antenne, serbatoi, ecc., il loro peso ai fini del calcolo
di
può essere considerato conglobato a quello dellimpalcato
sul quale esse gravano.
Per la verifica delledificio, inoltre, dovrà considerarsi
il momento di trasporto fra il baricentro delle dette opere
complementari e limpalcato su cui insistono.
II calcolo locale delle sollecitazioni nelle opere complementari
di cui sopra deve essere peraltro effettuato considerando un
coefficiente Kh uguale a quello del
piano su cui gravano.
Coefficiente di struttura .
Si assume di regola pari ad 1; nel caso in cui nella struttura
delledificio vi siano telai ed elementi irrigidenti
verticali e su questi ultimi prevalentemente si distribuiscano le
azioni orizzontali, si assume:
= 1,2
C.6.1.2.
Ripartizione delle forze orizzontali.
La ripartizione delle
forze orizzontali fra le diverse strutture delledificio
deve essere effettuata a ciascun livello in proporzione alle
rispettive rigidezze.
Nel caso di eccentricità fra il baricentro delle rigidezze e
quello delle masse si dovrà considerare leffetto delle
coppie torcenti. Qualdo il rapporto fra i lati D/B
è maggiore di 2,5, anche in assenza di eccentricità, dovrà
considerarsi al piano i-esimo una coppia torcente provocata dalle
forze orizzontali agenti ai piani sovrastanti non minore di:
essendo i valori minimi riportati
nella tabella 6.
Tabella 6
2,5<D/B<3,5 |
|
La ripartizione delle forze
sismiche al piano fra gli elementi verticali resistenti può in
generale essere eseguita facendo lipotesi che i solai siano
infinitamente rigidi nei confronti di azioni ad essi complanari.
Tale ipotesi deve comunque essere adeguatamente giustificata.
C.6.1.3. Azioni
verticali.
Le azioni sismiche
verticali non vengono di norma considerate, ad esclusione dei
seguenti casi:
membrature orizzontali con luci superiori a 20 m;
strutture di tipo spingente;
sbalzi.
Nei casi di cui ai punti a)
e b) le strutture devono calcolarsi prevedendo un
coefficiente sismico verticale
Kv, pari a ± 0,2. Per gli sbalzi si
deve considerare un coefficiente sismico verticale Kv
= ± 0,4.
II coefficiente Kv in ogni caso deve
essere moltiplicato per I.
C.6.2. Analisi
dinamica.
Per strutture dotate di
periodo proprio T0 > 1,4 secondi e, comunque, per
tutti i casi indicati al punto C.6.1.1. deve essere eseguita
lanalisi dinamica con le modalità prescritte in B.6.
adottando come spettro di risposta, in termini di accelerazione
orizzontale, lespressione
II calcolo delle azioni sismiche
verticali nei casi indicati al punto C.6.1.3. non richiede
unanalisi dinamica e possono quindi applicarsi i
coefficienti convenzionali ivi indicati.
In alternativa è possibile eseguire lanalisi dinamica per
azioni verticali utilizzando lo spettro di risposta
dellazione orizzontale moltiplicato per 2 per i casi a)
e b) e per 4 per il caso c) di cui al punto
C.6.1.3.
C.6.3. VERIFICHE
Per quanto concerne la
verifica delle tensioni e delle sollecitazioni vale quanto
prescritto nei punti B.7. e B.8.
In particolare le sollecitazioni provocate dal sisma si devono
combinare con quelle
o
provocate dalle altre azioni esterne
secondo la relazione
per le verifiche alle tensioni ammissibili, e
per le verifiche allo stato limite
ultimo.
Qualora si siano calcolate le sollecitazioni , provocate
dalle azioni sismiche verticali, la determinazione delle
sollecitazioni complessivamente provocate dal sisma si dovrà
eseguire mediante la relazione
indicando con le sollecitazioni
provocate dalle azioni sismiche orizzontali.
Al fine di eliminare o comunque limitare fortemente i danni agli
elementi non strutturali e agli impianti, per i terremoti di
medio - bassa intensità, deve essere verificato che, in presenza
degli spostamenti relativi tra un piano e il successivo, valutati mediante
lespressione:
dove i simboli si interpretano
come in B.9., gli elementi non strutturali e gli impianti fissi
non subiscano danni tali da impedire la funzionalità
delledificio.
Nel calcolo di si
tiene conto, ove richiesto, anche degli effetti delle azioni
sismiche verticali, assumendo un valore di
pari a:
in cui:
= è lo spostamento relativo tra i piani successivi
prodotto dalle azioni sismiche orizzontali;
= è lo
spostamento relativo tra i piani successivi prodotto dalle azioni
sismiche verticali.
In mancanza di una specifica valutazione degli effetti del sisma sugli impianti e sugli elementi non strutturali, indicando con h laltezza dinterpiano, le verifiche di stabilità di cui al punto B.9. possono ritenersi soddisfatte se:
in presenza di elementi non strutturali in materiale fragile (laterizi o simili) aderenti alla struttura;
in presenza di elementi non
strutturali realizzati in modo da non interferire con la
deformazione della struttura.
Non si richiede invece il calcolo delle deformazioni e degli
spostamenti per terremoti di forte intensità a meno che la loro
valutazione non sia essenziale per controllare il funzionamento
di particolari dispositivi di vincolo e di collegamento. In tal
caso, indicando con tali spostamenti, si ha:
con:
e
valutati con le combinazioni delle azioni
specificate in B.8.
C.6.4. ELEMENTI DIVISORI E PANNELLI
ESTERNI.
I pannelli divisori interni,
se hanno altezza superiore a 4 m e sviluppano una superficie
superiore a 20 m2, debbono essere collegati alla
struttura superiore e inferiore mediante nervature verticali,
disposte ad interasse non superiore a 3 metri, ovvero dotati di
provvedimenti alternativi che ne garantiscano la stabilità con
riferimento a quanto indicato al punto B.9 e C.6.3.
Analogo collegamento è prescritto per i pannelli di tamponatura
esterni sia quando abbiano altezza superiore a 3,5 m sia quando
sviluppano una superficie superiore a 15 metri quadrati.
Le eventuali aperture in detti pannelli, in edifici da realizzare
in zone con grado di sismicità S > 9, devono essere
delimitate da unintelaiatura della quale alcuni elementi
devono essere prolungati fino a collegarsi con la struttura
portante.
Per i pannelli di tamponatura esterna prefabbricati di qualsiasi
dimensione, si devono prevedere gli accorgimenti necessari per
evitare che essi possano distaccarsi totalmente dalla struttura
che li sostiene.
C.6.5. FONDAZIONI
Valgono, per le fondazioni, le
prescrizioni riportate nei punti A.2 e B.10.
C.7. Edifici con struttura a pannelli portanti.
C.7.0. I sistemi costruttivi di cui alla lettera c) del precedente punto C.1. devono essere realizzati in osservanza di quanto stabilito dalle disposizioni vigenti e la loro idoneità deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio. Nel caso di pannelli costituiti da conglomerato cementizio armato o parzialmente armato costruito in opera, la certificazione di idoneità deve essere rilasciata esclusivamente se costituiscono un sistema, intendendosi per tale la realizzazione di particolari costruttivi essenziali con carattere ripetitivo.
C.7.1. Lo schema strutturale delledificio deve contenere pareti di irrigidimento secondo due direzioni orizzontali ortogonali.
C.7.2. I procedimenti di verifica sismica vengono
di norma eseguiti con le modalità previste nel punto C.6.
Le azioni orizzontali devono essere valutate e distribuite come
indicato al punto C.6.1.1. assegnando al coefficiente di
struttura il valore = 1,4 e al coefficiente di risposta il
valore R = 1.
C.8. Edifici con struttura in legno.
Le costole montanti e le altre parti costituenti lorganismo statico degli edifici in legno devono essere di un solo pezzo oppure collegate in modo da non avere indebolimenti in corrispondenza delle giunzioni.
C.9. Interventi sugli edifici esistenti.
C.9.0. Gli interventi di
adeguamento o di miglioramento di seguito definiti possono essere
eseguiti senza lobblizo del rispetto di quanto stabilito ai
punti precedenti delle presenti norme, relativi alle nuove
costruzioni.
Gli interventi comprendono le riparazioni dei danni prodotti da
eventi sismici.
C.9.1. DEFINIZIONI
C.9.1.1.
Intervento di adeguamento.
Si definisce intervento di
adeguamento lesecuzione di un complesso di opere
sufficienti per rendere ledificio atto a resistere alle
azioni sismiche definite ai punti C.9.5.3., C.9.6.3. e C.9.7.3.
è fatto obbligo di procedere alladeguamento a chiunque
intenda:
sopraelevare o ampliare
ledificio.
Si intende per ampliamento la sopraelevazione di parti
delledificio di altezza inferiore a quella massima
delledificio stesso. In tal caso non sussiste
obbligo del rispetto delle prescrizioni di cui al punto
C.3.;
apportare variazioni di destinazione che comportino, nelle strutture interessate dallintervento, incrementi dei carichi originari (permanenti e accidentali) superiori al 20%;
effettuare interventi strutturali rivolti a trasformare ledificio mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un organismo edilizio diverso dal precedente;
effettuare interventi strutturali rivolti ad eseguire opere e modifiche per innovare e sostituire parti strutturali delledificio, allorché detti interventi implichino sostanziali alterazioni del comportamento globale delledificio stesso.
Le sopraelevazioni, nonchè gli interventi che comportano un aumento del numero dei piani, sono ammissibili esclusivamente ove siano compatibili con le larghezze delle strade su cui prospettano; è altresì ammissibile una variazione di altezza, senza il rispetto delle norme di cui ai punti C.2. e C.3., qualora sia necessaria per labitabilità degli ambienti, a norma dei regolamenti edilizi, sempre che resti immutato il numero dei piani.
C.9.1.2.
Intervento di miglioramento.
Si definisce intervento di
miglioramento lesecuzione di una o più opere riguardanti i
singoli elementi strutturali delledificio con lo scopo di
conseguire un maggior grado di sicurezza senza, peraltro,
modificarne in maniera sostanziale il comportamento globale.
è fatto obbligo di eseguire interventi di miglioramento a
chiunque intenda effettuare interventi locali volti a rinnovare o
sostituire elementi strutturali delledificio.
Tale tipologia dintervento si applica, in particolare, al
caso degli edifici di carattere monumentale, di cui allart.
16 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, in quanto compatibile con
le esigenze di tutela e di conservazione del bene culturale.
C.9.2. PROGETTO ESECUTIVO.
C.9.2.1.
Progetto esecurivo degli interventi di adeguamento.
Gli interventi di
adeguamento antisismico di un edificio devono essere eseguiti
sulla base di un progetto esecutivo firmato, ai sensi
dellart. 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, da un
ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto
nellalbo, nei limiti delle rispettive competenze.
Il progetto deve essere completo ed esauriente per planimetria,
piante, sezioni, particolari esecutivi, relazione tecnica,
relazione sulle fondazioni e fascicolo dei calcoli per la
verifica sismica. In particolare la relazione tecnica deve
riferirsi anche a quanto indicato nei successivi punti C.9.2.3. e
C.9.2.4.
In ogni caso i disegni di progetto devono contenere le necessarie
informazioni atte a definire le modalità di realizzazione degli
interventi nonché, ogni qualvolta occorra, la descrizione e la
rappresentazione grafica delle fasi di esecuzione con le relative
prescrizioni specifiche.
Nel caso in cui sia prescritto ladeguamento ai sensi del
precedente punto C.9.1.1., e viceversa, in relazione allo stato
di fatto delledificio e sulla base degli accertamenti e
delle verifiche eseguite, risulti che non occorrono provvedimenti
di adeguamento, deve essere ugualmente presentata, ai sensi del
citato art. 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, la
documentazione tecnica sopra indicata riferita al fabbricato
esistente.
La verifica sismica è tassativa per gli edifici con struttura in
cemento armato, metallica ed a pannelli portanti.
Essa può essere omessa e sostituita da una specifica ed adeguata
relazione tecnica per gli edifici in muratura ordinaria che allo
stato di fatto o dopo lavvenuta esecuzione delle opere di
rinforzo eventualmente progettate, posseggano i requisiti
costruttivi di cui ai punti C.5.1. e C.5.2. Se gli edifici in
muratura ordinaria non hanno i requisiti citati, la verifica
sismica è obbligatoria.
Nelle verifiche sismiche, per gli interventi di adeguamento, si
terrà conto dei coefficienti di protezione sismica I
definiti nei punti precedenti.
C.9.2.2.
Progetto esecutivo degli interventi di miglioramento.
Nel caso di interventi di
miglioramento il progetto deve contenere la documentazione
prescritta per gli interventi di adeguamento limitatamente alle
opere interessate. Nella relazione tecnica deve essere dimostrato
che gli interventi progettati non producano sostanziali modifiche
nel comportamento strutturale globale delledificio.
C.9.2.3.
Operazioni
progettuali.
II progetto di un
intervento su di un edificio è basato sulle seguenti operazioni:
individuazione dello schema strutturale nella situazione esistente;
valutazione delle condizioni di sicurezza attuale delledificio e delle caratteristiche di resistenza degli elementi strutturali interessati dagli interventi, avuto riguardo alla eventuale degradazione dei materiali e ad eventuali dissesti in atto;
scelta progettuale dei provvedimenti di intervento operata sulla base degli elementi come sopra determinati;
verifica sismica, se necessaria, del nuovo organismo strutturale.
C.9.2.4.
Criteri di scelta progettuale.
I criteri adottati nella
scelta del tipo di intervento devono scaturire da uno studio
preliminare dellorganismo edilizio riguardante in
particolare:
le caratteristiche, nella situazione esistente, sotto il profilo architettonico, strutturale e della destinazione duso;
levoluzione storica delle predette caratteristiche con particolare riferimento allimpianto edilizio originario ed alle principali modificazioni intervenute nel tempo;
lanalisi globale del comportarnento strutturale al fine di accertare le cause ed il meccanismo di eventuali dissesti in atto.
C.9.3. PROVVEDIMENTI TECNICI
D'INTERVENTO.
I provvedimenti tecnici per
interventi di adeguamento o di miglioramento antisismico possono
ottenersi sia mediante la riduzione degli effetti delle azioni
sismiche, sia mediante laumento della resistenza
dellorganismo edilizio, o di sue parti, a tali azioni.
Provvedimenti tecnici devono altresì essere adottati per
consolidare, e se del caso eliminare, elementi non strutturali il
cui eventuale crollo possa causare vittime o danni.
C.9.3.1.
Provvedimenti recnici di adeguomento o di miglioramento intesi a
ridurre gli effetti sismici.
I provvedimenti tecnici di
adeguamento o di miglioramento intesi a ridurre gli effetti
sismici possono consistere:
nella riduzione delle masse non strutturali;
altri provvedimenti tendenti a modificare favorevolmente il comportamento dinsieme del sistema edilizio, fra i quali:
creazione ed adeguamento dei giunti;
riduzione degli effetti torsionali;
modifica delle rigidezze.
C.9.3.2.
Provvedimenti tecnici di adeguamento o di miglioramento intesi ad
aumentare la resistenza strutturale.
I provvedimenti tecnici di
adeguamento antisismico intesi ad aumentare la resistenza delle
strutture consistono sia nellaumentare la resistenza di
alcuni o di tutti gli elementi costituenti il sistema strutturale
esistente, sia nellinserimento di nuovi elementi o sistemi
strutturali collaboranti con quelli esistenti.
I provvedimenti tecnici di miglioramento antisismico sono
indicati al successivo punto C.9.8. Possono usarsi anche tecniche
dintervento non ivi esplicitamente menzionate, purché
risultino, sulla base di adeguata documentazione, di eguale
efficacia.
C 9.3.3.
Provvedimenti tecnici in fondazione negli interventi di
adeguamento.
Le verifiche debbono
essere eseguite secondo i criteri stabiliti nel decreto
ministeriale 11 marzo 1988 ed eventuali sue successive modifiche
e integrazioni, riducendo del 20% i coefficienti di sicurezza ivi
prescritti.
Nel caso di edifici situati su o in prossimità di pendii
naturali o artificiali, deve essere verificata anche la
stabilità globale del pendio tenuto conto della presenza
delledificio secondo quanto disposto alla sezione G del
sopracitato decreto.
Ove la verifica sopraindicata non risulti soddisfatta, ovvero
possano verificarsi nel sottosuolo dellopera fenomeni di
liquefazione, si deve stabilizzare la zona mediante idonei
interventi, il positivo risultato dei quali deve essere
documentato con osservazioni e misure in situ.
Negli interventi di adeguamento i provvedimenti sulle strutture
di fondazione e le relative verifiche possono essere omessi,
qualora, su motivato giudizio del progettista ed in relazione
alle caratteristiche dei terreni, come deducibile dalla relazione
geotecnica di cui al sopracitato decreto, siano verificate
contemporaneamente tutte le seguenti circostanze:
nella costruzione non siano presenti importanti dissesti di qualsiasi natura attribuibili a cedimenti delle fondazioni e sia stato accertato che dissesti della stessa natura non si siano prodotti neppure in precedenza;
gli interventi di adeguamento non comportino sostanziali alterazioni dello schema strutturale del fabbricato;
gli stessi interventi non comportino rilevanti modificazioni delle sollecitazioni trasmesse alle fondazioni;
siano esclusi fenomeni di
ribaltamento della costruzione per effetto delle azioni
sismiche valutate assumendo = 2.
C.9.3.4.
Giunti
tecnici tra edifici contigui per interventi di adeguamento.
Nel caso di giunti non
dimensionati in conformità al punto C.4. si deve provvedere, in
generale, al loro adeguamento.
In alternativa si può intervenire:
o inserendo elementi di protezione al martellamento;
oppure eliminando il giunto mediante il collegamento delle strutture da esso separate. In tale caso si deve tener conto di tale nuovo accoppiamento nella verifica delledificio.
Qualora ladeguamento delle dimensioni del giunto risulti tecnicamente molto complesso o particolarmente oneroso, è consentito di non effettuare ladeguamento nei seguenti casi:
il calcolo delle deformazioni
relative fra i due corpi di fabbrica, svolto secondo i
criteri indicati al punto C.6.3. ma dividendo gli
spostamenti sismici per un fattore, pari a 6 nel caso
degli edifici in muratura, e pari a 3 per gli altri tipi
di strutture, assicuri la mancanza di effetti di
martellamento;
edifici contigui, entrambi in muratura ordinaria ed aventi altezze che rientrino nei limiti di cui al punto C.2.
C.9.3.5.
Aggetti verticali.
Gli elementi verticali
(quali comignoli, torrini, parapetti, ecc.) devono essere
opportunamente vincolati alle strutture portanti ed essere resi
resistenti alle forze sismiche.
C.9.4. COLLAUDO DEGLI INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO.
Gli interventi di adeguamento
devono essere sottoposti a collaudo da parte di un ingegnere,
architetto, geometra o perito edile iscritto allalbo, nei
limiti delle rispettive competenze.
Il collaudo, da eseguirsi preferibilmente in corso dopera,
deve tendere ad accertare sostanzialmente che la realizzazione
degli interventi sia avvenuta conformemente alle prescrizioni
progettuali e nel rispetto delle finalità indicate dal progetto,
controllando, in particolare, lefficienza dei collegamenti,
eseguiti tra i nuovi sistemi resistenti, eventualmente inseriti,
e le strutture preesistenti. Il collaudo deve essere basato sulle
risultanze di saggi e di prove sia in situ che su campioni, in
laboratorio.
C 9.5. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLE COSTRUZIONI IN MURATURA ORDINARIA.
C.9.5.1.
Schema
strutturale.
II progetto degli interventi
di adeguamento deve basarsi su uno schema strutturale resistente
allazione sismica che deve ragionevolmente rispettare la
situazione effettiva della costruzione, tenuto conto del suo
comportamento globale; deve comunque essere assicurato un
comportamento di tipo scatolare del complesso della struttura.
Debbono inoltre prevedersi incatenamenti perimetrali in
corrispondenza di ogni orizzontamento, compresi quelli a livello
di piano terra, di sottotetto e di imposta del tetto stesso.
Infine, per tutte le strutture spingenti deve provvedersi
allassorbimento delle relative spinte.
Si deve accertare lefficacia dei collegamenti tra solai e
pareti e delle pareti tra di loro. Qualora nello schema si faccia
affidamento sulla ripartizione delle forze orizzontali agenti ad
un dato livello tra i diversi setti murari, va accertata
lefficacia dei solai a costituire un diaframma orizzontale
rigido.
Per ciascuna parete si considerano in genere separatamente le
azioni ad essa complanari e quelle normali.
Le azioni complanari alle pareti vanno valutate tenendo conto
della ridistribuzione operata dai solai solo se questi presentano
adeguata rigidezza nel loro piano e buon collegamento con i muri.
Nei confronti delle azioni ortogonali alle pareti, queste si
considerano vincolate ai solai ed alle pareti trasversali solo se
è accertata lefficacia dei collegamenti.
C.9.5.2.
Analisi dei materiali.
La resistenza della
muratura è calcolata in relazione alla tipologia, alla qualità
ed allo stato di conservazione del sistema murario.
C.9.5.3.
Verifica sismica.
La verifica delle
strutture in elevazione va eseguita con riferimento alla
resistenza a rottura delle murature, considerando le azioni
sismiche definite al precedente punto C.6., ed assumendo, per il
coefficiente di struttura, il valore:
ove si attribuiscono i seguenti valori:
= 2, coefficiente che tiene conto delle
caratteristiche di duttilità delle costruzioni in muratura;
= 2, coefficiente che tiene conto delle modalità di
verifica a rottura.
Per la verifica sismica si può
adottare una ipotesi di comportamento elasto-plastico con
controllo della duttilità.
Per la valutazione delle azioni sismiche complanari alle pareti
si prende in esame ledificio nella sua interezza, con i
collegamenti operati dai solai in quanto a tale scopo efficaci,
considerando la forza orizzontale di calcolo applicata nel
baricentro delle masse presenti.
Si considera trascurabile la rigidezza delle pareti per
deformazioni ortogonali al loro piano.
Lazione sismica ortogonale alla parete è rappresentata da
un carico orizzontale distribuito, pari a · C volte il peso
della parete e da forze orizzontali concentrate pari a
· C
volte il carico trasmesso dagli orizzontamenti che si appoggiano
su di essa, se questi non sono efficacemente collegati a muri
trasversali.
Si terrà conto dei vincoli della parete con i muri trasversali e
con i solai solo in quanto efficaci.
Leffetto flessionale dellazione sismica ortogonale
alla parete può essere valutato nellipotesi di
comportamento lineare a sezione interamente reagente.
Le verifiche relative alle fondazioni, previste dal decreto
ministeriale 11 marzo 1988, vanno eseguite secondo i criteri
stabiliti in detto decreto; le azioni sismiche sono calcolate
assumendo per il coefficiente il valore
= 1.
C.9.6. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLE COSTRUZIONI IN CEMENTO ARMATO
C.9.6.1. Schema
strutturale.
Lo schema strutturale
resistente alle azioni sismiche deve derivare da unanalisi
dd comportamento globale delledificio, tenendo
adeguatamente in conto la partecipazione di tutti gli elementi
irrigidenti efficaci. In particolare, deve essere adeguatamente
studiata la modellazione dei sistemi strutturali piu rigidi,
quali le scale o altri eventuali nuclei presenti nel fabbricato.
Si deve anche tener conto della presenza di quegli elementi non
strutturali che, attese le caratteristiche di rigidezza e di
resistenza, possono contribuire in maniera significativa
allassorbimento delle azioni sismiche o che comunque
possono modificare sensibilmente il comportamento globale della
sola ossatura portante. Di tali elementi deve essere considerato
anche leventuale effetto locale connesso con il loro
collegamento agli elementi strutturali principali.
Qualora lo schema strutturale sia basato sullipotesi di
infinita rigidezza dei solai nel loro piano, come previsto al
punto C.6.1.2., deve essere accertata la effettiva rispondenza di
tale ipotesi con la effettiva configurazione strutturale dei
solai stessi.
C.9.6.2.
Analisi dei materiali e particolari costruttivi.
La resistenza degli
elementi strutturali viene stimata avuto riguardo alla qualità e
allo stato di conservazione del conglomerato e dellarmatura
metallica.
Opportune indagini sono eseguite per appurare
laffidabilità dei dettagli costruttivi, in particolare
degli ancoraggi delle armature in corrispondenza dei principali
nodi trave-pilastro.
C.9.6.3.
Verifica sismica.
La verifica sismica delle
strutture in elevazione ed in fondazione va eseguita considerando
le azioni definite ai precedenti punti C.6.1. e C.6.2.
C.9.7. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLE COSTRUZIONI CON STRUTTURA METALLICA
C.9.7.1. Schema
strutturale.
Lo schema strutturale
resistente allazione sismica deve rispecchiare il
comportamento globale delledificio.
Va tenuto conto della presenza di elementi anche non strutturali
che limitino la deformabilità dellorganismo portante: si
valuterà la rigidezza e la resistenza di tali elementi per
giudicare la loro partecipazione al comportamento dinsieme.
Va accertata altresì lefficienza degli elementi
controventanti costituiti da nuclei in cemento armato oppure da
strutture verticali in acciaio o altro, tenendo conto delle
effettive condizioni di vincolo offerte dalle fondazioni.
C.9.7.2.
Analisi
dei materiali e particolari costruttivi.
Le caratteristiche di
resistenza degli elementi strutturali sono valutate mediante
esame dello stato di conservazione del materiale metallico e
dellintegrità fisica di ogni loro parte. Lindagine
deve essere estesa, a seconda della tipologia strutturale
delledificio, agli elementi controventanti (nuclei di
cemento armato, controventi verticali in acciaio, ecc.), agli
elementi di collegamento di questi ultimi alle piastre ed agli
ancoraggi alle fondazioni.
C.9.7.3.
Verifica sismica.
La verifica sismica delle
strutture in elevazione ed in fondazione va eseguita considerando
le azioni definite ai precedenti punti C.6.1. e C.6.2.
C.9.8. INTERVENTI TECNICI DI MIGLIORAMENTO PER GLI EDIFICI IN MURATURA ORDINARIA
C.9.8.1. Pareti
murarie.
Le murature che non
presentino gravi sintomi di instabilità quali strapiombi od
estese lesioni possono essere riparate; nel caso contrario vanno
demolite e ripristinate possibilmente con materiali inerti simili
alla muratura preesistente.
Le riparazioni sono in genere effettuate mediante:
iniezione di miscele leganti;
applicazione di lastre in cemento armato o reti metalliche elettrosaldate;
inserimento di pilastrini;
tirantature orizzontali e verticali.
Indebolimenti locali delle pareti
murarie, in prossimità degli innesti e degli incroci per
leventuale presenza di canne fumarie o vuoti di qualsiasi
genere, devono essere eliminati.
In caso di irregolare distribuzione delle aperture (vani di
finestre o porte) nei muri maestri, quando non sia possibile la
loro chiusura, con muratura efficacemente immorsata alla
esistente, si deve provvedere alla cerchiatura delle aperture
stesse a mezzo di telai in cemento armato o metallici collegati
alla muratura adiacente tramite perforazioni armate.
C.9.8.2. Solai.
Ove si proceda alla
sostituzione di solai, questi devono essere del tipo in cemento
armato ordinario o precompresso o solai misti con blocchi
interposti in laterizio od altro materiale, ovvero in acciaio
efficacemente ancorati alle estremità di cordoli.
Qualora le murature portanti siano prive di cordoli armati in
corrispondenza degli orizzontamenti, questi devono essere
realizzati con altezze non inferiori allo spessore del solaio.
I cordoli possono essere eseguiti se necessario a
tratti, sovrapponendo le armature ed eventualmente con
predisposizione di un tubo centrale per linserimento di
tiranti o cavi di precompressione.
Qualora le murature presentino consistenza e buona fattura i
cordoli possono non essere estesi a tutto lo spessore delle
murature ovvero sostituiti con iniezioni di pasta cementizia o
miscele sintetiche.
Possono usarsi solai in legno solo ove sia richiesto da
particolari esigenze architettoniche.
Nel caso si impieghino travetti prefabbricati, in cemento armato
ordinario o precompresso, si deve disporre unapposita
armatura di collegamento dei travetti alle strutture perimetrali
(travi o cordoli), in modo da costituire un efficace ancoraggio
sia agli effetti della trasmissione del momento negativo, sia
della forza di taglio.
Quando si usino laterizi, questi devono essere a blocco unico tra
i travetti ed essere efficacemente ancorati ad essi ed alla
sovrastante soletta.
C.9.8.3. Scale.
Le scale in muratura non
portante (cosiddette alla romana) devono di regola essere
sostituite da scale in cemento armato o in acciaio.
Possono tuttavia essere conservate soltanto se prive di lesioni,
e dopo averne verificata lefficienza a mezzo di prove di
carico statico e dinamico. Quando necessità
ambientali-architettoniche richiedano la conservazione di scale a
sbalzo staticamente non sicure, possono adottarsi, previo
accurato studio, rinforzi con adeguate strutture metalliche o
cementizie.
C.9.8.4. Archi
e volte.
Gli archi e le volte dei
fabbricati, siti negli orizzontamenti fuori terra, devono essere
muniti di cinture, chiavi o tiranti, posti convenientemente in
tensione, atti ad assorbire integralmente le spinte alle loro
imposte, a meno che le murature di sostegno abbiano spessori
sufficienti ad accogliere le spinte senza che vengano generati
sforzi di trazione.
Le eventuali lesioni degli archi e delle volte possono essere
risarcite mediante adeguate cuciture ovvero con iniezioni
cementizie o di soluzioni di materie sintetiche o altro materiale
o sistema idoneo.
Qualora le lesioni siano macroscopiche, o le murature si
presentino inconsistenti, gli archi e le volte devono essere
demoliti. Ove lo richiedano esigenze funzionali od estetiche,
ovvero il ripristino di condizioni di equilibrio di insieme,
possono essere ricostruiti sempre con il criterio di realizzare
sistemi chiusi in se stessi; qualora non sussitano le dette
esigenze, le strutture spingenti vanno sostituite con elementi
strutturali non spingenti.
C.9.8.5.
Coperture.
I tetti, ove sostituiti,
debbono essere non spingenti ed efficacemente collegati ad un
cordolo di coronamento.
Nel caso di tetti in legno si deve garantire una adeguata
connessione fra i diversi elementi costituenti lorditura.
C.9.9. EDIFICI CON STRUTTURA MISTA.
Nel caso di edifici le cui
strutture resistenti siano realizzate con combinazioni di
elementi in muratura, in calcestruzzo armato o metallici, si
applicano le prescrizioni di cui alle presenti norme relative
alla tipologia degli elementi strutturali ai quali è
prevalentemente affidato il compito di resistere alle forze
orizzontali.
Deve essere verificata la compatibilità delle deformazioni dei
vari elementi presenti nonché la validità dei collegamenti fra
gli elementi strutturali di diversa tipologia.
C.9.10. COMPLESSI EDILIZI.
Nel caso di complessi edilizi
privi di giunti tra gli edifici, il progetto esecutivo
dellintervento deve documentare la situazione statica degli
edifici contigui, a dimostrazione che gli interventi previsti non
arrechino aggravi a tale situazione.
D. OPERE DI SOSTEGNO DEI TERRENI.
Nella progettazione e nella
costruzione dei muri di sostegno dei terreni in zone sismiche
deve tenersi conto dellinfluenza delle azioni sismiche
agenti in direzione orizzontale.
Se non si eseguono calcolazioni approfondite in merito
allinfluenza che le azioni sismiche esercitano sulle spinte
dei terrapieni, possono adottarsi i criteri di calcolo che
seguono.
Oltre alla spinta statica F (calcolata per i valori di i
e di ),
devono considerarsi le seguenti ulteriori due forze:
1) un incremento di spinta pari alla differcnza fra la spinta Fs
esercitata dal terreno retrostante in condizioni sismiche e
quella statica F.
in cui Fs = A · F
ove:
A =
=
arctg C;
C = coefficiente dintensità sismica;
F = spinta calcolata per
=
angolo formato dallintradosso del muro con la verticale
(positivo per intradosso inclinato verso lesterno con
origine al piede);
i = angolo formato dalla superficie esterna del terreno
con lorizzontale (positivo verso lalto).
Tale incremento di spinta deve essere applicato ad una distanza
dalla base del muro pari a 2/3 dellaltezza del muro stesso;
2) una forza dinerzia orizzontale
Fi = C · W
ove:
C = coefficiente
dintensità sismica;
W = peso proprio del muro nonché del terreno e degli
eventuali carichi permanenti sovrastanti la zattera di
fondazione.
Tale forza dinerzia va
applicata nel baricentro dei pesi.
Le verifiche di cui sopra possono omettersi per i muri di
sostegno con altezza inferiore ai 3 metri.
Le verifiche di sicurezza degli elementi strutturali devono
essere effettuate adottando le forze sopra definite quando si
operi col metodo delle tensioni ammissibili, ovvero incrementando
del 50% i valori di Fs, F e di Fi
nella verifica dello stato limite ultimo con la combinazione
delle azioni di cui al precedente punto B.8.2.
___________________________________________________________________________
DOMENICO
CORTESANI, direttore
FRANCESCO NOCITA,
redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice
redattore
D.M. 16-01-96 "Carichi e sovraccarichi" - Torna all'area consultazione