Art.
1 1. Il presente decreto legislativo
prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei
lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti
all'articolo 2, comma 1, lettera a). Art.2 1. Agli effetti delle disposizioni di
cui al presente decreto si intendono per: Art.3 1. Il committente o il responsabile dei
lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al
momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e
nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai
principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo n. 626 del 1994. Al fine di permettere la
pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori
o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o
successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei
lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di
lavoro. Art.4 1. Durante la progettazione dell'opera, e
comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il
coordinatore per la progettazione: Art.5 1. Durante la realizzazione dell'opera, il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a: Art.6 1. Il committente è esonerato dalle
responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente
all’incarico conferito al responsabile dei lavori. Art.7 1. I lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attività nei cantieri: Art.8 1. I datori di lavoro delle imprese
esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure
generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n.
626 del 1994, e curano, ciascuno per la parte di competenza, in
particolare: Art.
9 1. I datori di lavoro delle imprese
esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica
impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: Art.10 1. Il coordinatore per la progettazione e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso
dei seguenti requisiti: Art.11 1. Il committente o il responsabile dei
lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità
sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro
territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata
conformemente all'allegato III nonché gli eventuali aggiornamenti
nei seguenti casi: Art.12 1. Il piano contiene
l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le
conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a
garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme
per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori, nonché la stima dei relativi costi che non sono soggetti
al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. Il piano contiene
altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti
dall'eventuale presenza simultanea o successiva di più imprese o dei
lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando
ciò risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni, quali
infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano
è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla
complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche
del processo di costruzione. In particolare il piano contiene, in
relazione alla tipologia del cantiere interessato, i seguenti
elementi: Art.
13 1. Il committente o il responsabile dei
lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le
imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori.
In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la
messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di
appalto. Art.14 1. Prima dell’accettazione del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 12 e delle modifiche
significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna
impresa esecutrice consulta il rappresentante per la sicurezza e gli
fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il
rappresentante per la sicurezza può formulare proposte al
riguardo. Art.15 abrogato Art.16 1.L'esposizione quotidiana personale di un
lavoratore al rumore può essere calcolata in fase preventiva facendo
riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore standard
individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta
dalla commissione prevenzione infortuni. Art.17 1. Nei cantieri la cui durata presunta dei
lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, l'adempimento di quanto
previsto dall'articolo 14 costituisce assolvimento dell'obbligo di
riunione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 626 del
1994, salvo motivata richiesta del rappresentante per la
sicurezza. Art.18 1. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con il Ministro della sanità, sentita
eventualmente la Commissione prevenzione infortuni, si provvede ad
adeguare gli allegati I, Il, III e IV in conformità a modifiche
adottate in sede comunitaria. Art.19 1. In sede di prima applicazione del
presente decreto i requisiti di cui all'articolo 10, commi 1 e 2,
non sono richiesti per le persone che alla data di entrata in vigore
del presente decreto: Art.20 Il committente o il responsabile dei lavori sono
puniti: Art.21 1. Il coordinatore per la progettazione è
punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre
milioni a lire otto milioni per la violazione dell'articolo 4, comma
1. Art.22 1. I datori di lavoro delle imprese
esecutrici e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e
competenze, i dirigenti e i preposti che dirigono o sovrintendono le
attività delle imprese stesse, sono tenuti all’osservanza delle
pertinenti disposizioni del presente decreto. Art.23 1. I lavoratori autonomi sono puniti con
l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a
lire un milione per la violazione degli articoli 7, comma 1 e 12,
comma 3. Art. 23
bis 1. Alle contravvenzioni di cui agli articoli
20, comma 1, lettere a) e b); 21, commi 1 e 2; 22, commi 2, 3,
lettera a), e 4; 23, comma 1, si applicano le disposizioni del capo
II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758. Art.24 1.Agli oneri derivanti dagli obblighi di adeguamento per
le pubbliche amministrazioni si farà fronte con le ordinarie risorse
di bilancio di ciascuna amministrazione. Art. 4 comma 2 del D.Lgs. n.
528/99 Il decreto di cui all’articolo 4, comma 3, del
decreto legislativo n. 494 del 1996, è adottato entro il termine di
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Art. 22 del D.Lgs. n.
528/99 1. I contenuti minimi del piano di sicurezza
e di coordinamento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n.
494 del 1996 e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza,
sono definiti con il regolamento previsto dall'articolo 31, comma 1,
della legge n. 109 del 1994 e successive modifiche. Art. 23 del D.Lgs. n.
528/99 1. Con uno o più decreti del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della
sanità e dei lavori pubblici, sentita la Commissione consultiva
permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro
di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 626 del 1994, e
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono modificati i contenuti dell’allegato V del
decreto legislativo n. 494 del 1996 e sono definiti: Art. 25 del D.Lgs. n.
528/99 1. Salvo quanto previsto
al comma 2, le disposizioni del presente decreto trovano
applicazione nei casi in cui alla data di entrata in vigore del
presente decreto non si sia conclusa la fase di
progettazione.
D.LGS. N. 494/96 coord. con D.LGS. N. 528/99
ATTUAZIONE
DELLA DIRETTIVA 92/57/CEE CONCERNENTE LE PRESCRIZIONI MINIME DI
SICUREZZA E DI SALUTE DA ATTUARE NEI CANTIERI TEMPORANEI O
MOBILI.
(campo di applicazione)
2.Le
disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, come
modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, di seguito
denominato decreto legislativo n. 626/1994, e della vigente
legislazione in materia di prevenzione infortuni e di igiene del
lavoro si applicano al settore di cui al comma 1, fatte salve le
disposizioni specifiche contenute nel presente decreto
legislativo.
3.Le disposizioni del presente decreto
non si applicano:
a) ai lavori di prospezione, ricerca e
coltivazione delle sostanze minerali;
b) ai lavori svolti
negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il
perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle
autorizzazioni;
c) ai lavori svolti negli impianti che
costituiscono pertinenze della miniera ai sensi dell'articolo 23 del
regio decreto 29 luglio 1927, a. 1443, anche se ubicati fuori del
perimetro delle concessioni;
d) ai lavori di
frantumazione, vagliatura, squadratura e lizzatura dei prodotti
delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai
piazzali;
e) alle attività di prospezione, ricerca,
coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel
territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma
continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai
poteri dello Stato;
e-bis) ai lavori svolti in
mare;
e-ter) alle attività svolte in studi teatrali,
cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino
riprese, purchè tali attività non implichino l’allestimento di un
cantiere temporaneo o mobile.
(Definizioni)
a) cantiere
temporaneo o mobile, in appresso denominato "cantiere": qualunque
luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il
cui elenco è riportato all'allegato 1;
b) committente: il
soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata,
indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua
realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente
è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo
alla gestione dell'appalto;
c) responsabile dei lavori:
soggetto che può essere incaricato dal committente ai fini della
progettazione o della esecuzione o del controllo dell'esecuzione
dell'opera. Nel caso di appalto di opera pubblica, il responsabile
dei lavori è il responsabile unico del procedimento ai sensi
dell'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modifiche;
d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui
attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza
vincolo di subordinazione;
e) coordinatore in materia di
sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di
seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto
incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori,
dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 4;
f)
coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la
realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per
l'esecuzione dei lavori: soggetto, diverso dal datore di lavoro
dell’impresa esecutrice, incaricato, dal committente o dal
responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui
all'articolo 5;
f-bis) uomini-giorno: entità presunta del
cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative
prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la
realizzazione dell’opera;
f-ter) piano operativo di
sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa
esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato,
ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626 e successive modifiche.+
(Obblighi del committente o del
responsabile dei lavori)
2. Il committente o il responsabile dei lavori,
nella fase della progettazione dell'opera, valuta i documenti di cui
all'art. 4, comma 1 lettere a) e b).
3. Nei cantieri in
cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea,
il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente
all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il
coordinatore per la progettazione in ognuno dei seguenti casi: a)
nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200
uomini-giorno;b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi
particolari elencati nell’allegato II.
4. Nei casi di cui
al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima
dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per
l'esecuzione dei lavori, che deve essere in possesso dei requisiti
di cui all'art. 10.
4-bis. La disposizione si applica
anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica
impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a
una o più imprese.
5. Il committente o il responsabile dei
lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10,
può svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione
sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
6. Il
committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese
esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore
per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei
lavori; tali nominativi devono essere indicati nel cartello di
cantiere.
7. Il committente o il responsabile dei lavori
può sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente se in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, i soggetti designati
in attuazione dei commi 3 e 4.
8. Il committente o il
responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori a
un'unica impresa:
a) verifica l'idoneità
tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso
l'iscrizione alla camera di commercio, industria e
artigianato;
b) chiede alle imprese esecutrici una
dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica,
corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), all'Istituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (Inail) e alle casse
edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo
stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
(Obblighi del coordinatore
per la progettazione)
a) redige il piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12, comma
1;
b) predispone un fascicolo contenente le informazioni
utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui
sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di
buona tecnica e dell'allegato II al documento U.E. 26/05/93. Il
fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione
ordinaria di cui all’articolo 31, lettera a), della legge 5 agosto
1978, n. 457;
2.Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b
), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi
all'opera.
3.Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, della sanità e dei lavori pubblici,
sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione
degli infortuni e per l'igiene del lavoro di cui all'articolo 393
del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547,
come sostituito e modificato dal decreto legislativo n. 626 del
1994, in seguito denominata "commissione prevenzione infortuni",
sono definiti i contenuti del fascicolo di cui al comma 1, lettera
b).
(Obblighi del coordinatore per
l'esecuzione dei lavori)
a)
verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo,
l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 12 e la corretta
applicazione delle relative procedure di lavoro;
b)
verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da
considerare come piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12, assicurandone la
coerenza con quest’ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e
coordinamento e il fascicolo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
b), in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali
modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese
esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché
verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i
rispettivi piani operativi di sicurezza;
c) organizzare
tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la
cooperazione ed il coordinamento delle attività nonchè la loro
reciproca informazione;
d) verificare l'attuazione di
quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di
realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza
finalizzato al miglioramento della sicurezza in
cantiere;
e) segnalare al committente o al responsabile
dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai
lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni
degli articoli 7, 8 e 9, e alle prescrizioni del piano di cui
all’articolo 12 e proporre la sospensione dei lavori,
l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal
cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il
committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun
provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea
motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare
comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale
territorialmente competente e alla direzione provinciale del
lavoro;
f) sospendere in caso di pericolo grave e
imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino
alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese
interessate.
1-bis. Nei casi di cui all’articolo 3, comma
4-bis, il coordinatore per l’esecuzione, oltre a svolgere i compiti
di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e
predispone il fascicolo, di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a)
e b).
2. soppresso
3. soppresso
(Responsabilità dei committenti
e dei responsabili dei lavori)
2. La
designazione del coordinatore per la progettazione e del
coordinatore per l’esecuzione, non esonera il committente o il
responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica
dell’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 4, comma 1, e 5,
comma 1, lettera a).
(Obblighi dei lavoratori
autonomi)
a)
utilizzano le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni
del titolo III del decreto legislativo n. 626/1994;
b)
utilizzano i dispositivi di protezione individuale conformemente a
quanto previsto dal titolo IV del decreto legislativo n.
626/1994;
c) si adeguano alle indicazioni fornite dal
coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai fini della
sicurezza.
(Misure generali di
tutela)
a) il mantenimento del cantiere in condizioni
ordinate e di soddisfacente salubrità;
b) la scelta
dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di
accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di
circolazione;
c) le condizioni di movimentazione dei vari
materiali;
d) la manutenzione, il controllo prima
dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e
dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono
pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
e)
la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di
deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di
materie e di sostanze pericolose;
f) l'adeguamento, in
funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da
attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
g) la
cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori
autonomi;
h) le interazioni con le attività che avvengono
sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.
(Obblighi dei datori di lavoro)
a)
adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato IV;
b) curano le condizioni di rimozione dei materiali
pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o
il responsabile dei lavori;
c) curano che lo stoccaggio e
l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano
correttamente;
c-bis) redigono il piano operativo di
sicurezza di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f-ter.
2. L’accettazione da parte di ciascun datore di
lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 12 e la redazione del piano
operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo
cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui
all'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e all'articolo 7, comma 1, lettera b
), del decreto legislativo n.626 del 1994.
(Requisiti professionali
del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per
l'esecuzione dei lavori)
a) diploma di laurea in
ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie o scienze
forestali, nonché attestazione da parte di datori di lavoro o
committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel
settore delle costruzioni per almeno un anno;
b) diploma
universitario in ingegneria o architettura nonchè attestazione da
parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento
di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due
anni;
c) diploma di geometra o perito industriale o perito
agrario o agrotecnico nonchè attestazione da parte di datori di
lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività
lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre
anni.
2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere,
altresì, in possesso di attestato di frequenza a specifico corso in
materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le
strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della
formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL,
dall’Inail, dall’Istituto italiano di medicina sociale, dai
rispettivi ordini o collegi professionali, dalle università, dalle
associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli
organismi paritetici istituiti nel settore
dell'edilizia.
3. Il contenuto e la durata dei corsi di
cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui
all'allegato V.
4. L'attestato di cui al comma 2 non è
richiesto per i dipendenti in servizio presso pubbliche
amministrazioni che esplicano nell'ambito delle stesse
amministrazioni le funzioni di coordinatore.
5.
L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non
più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di
sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di
pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro
che producano un certificato universitario attestante il superamento
di uno o più esami del corso o diploma di laurea, equipollenti ai
fini della preparazione conseguita con il corso di cui all'allegato
V o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento
universitario con le medesime caratteristiche di
equipollenza.
6.Le spese connesse con l'espletamento dei
corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei
partecipanti.
7.Le regioni determinano la misura degli
oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse
organizzati, da porsi a carico dei partecipanti.
(Notifica
preliminare)
a) cantieri di cui all'articolo
3, comma 3;
b) cantieri che, inizialmente non soggetti
all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla
lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso
d'opera;
c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui
entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento
uomini-giorno;
2.Copia della notifica deve essere affissa
in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione
dell'organo di vigilanza territorialmente competente.
3.
Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in
attuazione dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 626/1994
hanno accesso ai dati relativi alle notifiche preliminari presso gli
organi di vigilanza.
(Piano di sicurezza e di
coordinamento)
a) modalità da seguire per la recinzione del
cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
b) protezioni o
misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti
dall'ambiente esterno;
c) servizi igienico-assistenziali:
d) protezioni o misure di
sicurezza connesse alla presenza nell'area del cantiere di linee
aeree e condutture sotterranee:
e) viabilità principale di
cantiere:
f) impianti di alimentazione e reti principali
di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi
tipo;
g) impianti di terra e di protezione contro le
scariche atmosferiche;
h) misure generali di protezione
contro il rischio di seppellimento da adottare negli
scavi;
i) misure generali da adottare contro il rischio di
annegamento;
l) misure generali di protezione da adottare
contro il rischio di caduta dall'alto;
m) misure per
assicurare la salubrità dell'aria nei lavori in
galleria;
n) misure per assicurare la stabilità delle
pareti e della volta nei lavori in galleria;
o) misure
generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o
manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite
in fase di progetto;
p) misure di sicurezza contro i
possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e
materiali pericolosi utilizzati in cantiere:
q)
disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo
14;
r) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto
dall'articolo 5, comma 1, lettera c);
s) valutazione, in
relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per
l'attuazione dei singoli elementi del piano;
t) misure
generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di
temperatura.
2. Il piano di sicurezza e coordinamento è
parte integrante del contratto di appalto.
3. I datori di
lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti
ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano
operativo di sicurezza.
4. I datori di lavoro delle
imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la
sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del
piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell’inizio
dei lavori.
5. L'impresa che si aggiudica i lavori può
presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di
integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga
di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della
propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono
giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi
pattuiti.
6. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per
prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di
salvataggio.
(Obblighi di trasmissione)
2. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa
aggiudicataria trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese
esecutrici e ai lavoratori autonomi.
3. Prima dell'inizio
dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il
proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore per
l'esecuzione.
(Consultazione dei
rappresentanti per la sicurezza)
2. soppresso
(Coordinamento della
consultazione e partecipazione dei lavoratori)
(Modalità di attuazione
della valutazione del rumore)
2. Sul rapporto
di valutazione di cui all’articolo 40 del decreto legislativo 15
agosto 1991, n. 277, va riportata la fonte documentale cui si è
fatto riferimento.
3. Nel caso di lavoratori adibiti a
lavorazioni e compiti che comportano una variazione notevole
dell'esposizione quotidiana al rumore da una giornata lavorativa
all'altra può essere fatto riferimento, ai fini dell'applicazione
della vigente normativa, al valore dell'esposizione settimanale
relativa alla settimana di presumibile maggiore esposizione nello
specifico cantiere, calcolata in conformità a quanto previsto
dall'articolo 39 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
(Modalità attuative di
particolari obblighi)
2. Nei cantieri la cui durata presunta dei
lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, e ove sia prevista la
sorveglianza sanitaria di cui al titolo I, capo IV, del decreto
legislativo n. 626 del 1994, la visita del medico competente agli
ambienti di lavoro in cantieri aventi caratteristiche analoghe a
quelli già visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle
stesse imprese, può essere sostituita o integrata, a giudizio del
medico competente, con l'esame di piani di sicurezza relativi ai
cantieri in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla
sua sorveglianza.
3.Fermo restando l'articolo 22 del
decreto legislativo n. 626/1994, i criteri e i contenuti per la
formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti possono essere
definiti dalle parti sociali in sede di contrattazione nazionale di
categoria.
4.I datori di lavoro, quando è previsto nei
contratti di affidamento dei lavori che il committente o il
responsabile dei lavori organizzi apposito servizio di pronto
soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono esonerati
da quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, lettera a), del decreto
legislativo n. 626/1994.
(Aggiornamento degli
allegati)
(Norme transitorie)
a) sono in possesso di attestazione,
comprovante il loro inquadramento in qualifiche che consentono di
sovraintendere altri lavoratori e l'effettivo svolgimento di
attività qualificata in materia di sicurezza sul lavoro nelle
costruzioni per almeno quattro anni. rilasciata da datori di lavoro
pubblici o privati. L'attestazione è accompagnata da idonea
documentazione comprovante il regolare versamento dei contributi
assicurativi per i periodi di svolgimento
dell'attività;
b) dimostrano di avere svolto per almeno
quattro anni funzioni di direttore tecnico di cantiere, documentate
da certificazioni di committenti pubblici o privati e in tal caso
vidimate dalle autorità che hanno rilasciato la concessione o il
permesso di esecuzione dei lavori.
2. I soggetti di cui al
comma 1 devono, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, frequentare il corso di cui all'articolo 10, comma
2, la cui durata è fissata in 60 ore.
3. Copia degli
attestati di cui al comma 1, lettere a) e b), deve essere trasmessa
all'organo di vigilanza territorialmente competente.
(Sanzioni relative agli
obblighi dei committenti o dei responsabili dei lavori)
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda
da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli
articoli 3, commi 1, secondo periodo, 3, 4 e 4-bis; 6, comma
2;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda
da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione
dell’articolo 3, comma 8, lettera a);
c) con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per
la violazione degli articoli 11, comma 1; 13, comma 1.
(Contravvenzioni commesse
dai coordinatori)
2. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è
punito:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda
da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione
dell'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c) e) ed f), e comma
1-bis;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione
dell'articolo 5, comma 1, lettera d).
(Sanzioni relative agli
obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti)
2. Il datore
di lavoro è punito con l’arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da due a cinque milioni per la violazione dell'articolo
14, comma 1, primo periodo.
3. Il datore di lavoro e il
dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi
o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la
violazione degli articoli 9, comma 1, lettera a); 12, comma
3;
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un
milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 12,
comma 4; 13, commi 2 e 3.
4. I preposti sono puniti con
l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a
lire duemilioni per la violazione degli articoli 9, comma 1, lettera
a), 12, comma 3.
(Contravvenzioni commesse dai
lavoratori autonomi)
(Estinzione delle contravvenzioni)
(Oneri)
a) i
lavori edili o di ingegneria civile al coordinamento dei quali sono
abilitati i soggetti di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto
legislativo n. 494 del 1996, come modificato dal presente decreto,
in relazione alle specifiche competenze connesse al titolo di
studio;
b) i livelli di formazione e qualificazione dei
coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione di cui al
decreto legislativo n. 494 del 1996, in relazione alla tipologia dei
lavori da svolgere nel cantiere. Sono validi i corsi di formazione
completati entro la data di entrata in vigore del decreto di cui al
presente articolo.
2. Nelle ipotesi in cui l'incarico di
progettazione esecutiva sia stato affidato prima del 24 marzo 1997 e
sia stata conclusa la fase di progettazione alla data di entrata in
vigore del presente decreto, si applica la normativa vigente al
momento dell'affidamento dell'incarico.
3. Ai fini delle
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 la fase di progettazione si
intende conclusa:
a) nel caso di appalti pubblici, con
l'approvazione del progetto esecutivo;
b) in tutti gli
altri casi, con la presentazione, alle autorità competenti per il
controllo dei lavori edili o di ingegneria civile, delle prescritte
istanze per l'esecuzione dei lavori; nel caso di lavori di
manutenzione, alla data dell'atto di affidamento dei lavori
stessi.
ALLEGATO I
Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'art. 2, lettera A)
I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
ALLEGATO II
Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all'articolo 11, comma 1:
- Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
- Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
- Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
- Lavori in prossimità di linee elettriche aeree a conduttori nudi in tensione.
- Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
- Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
- Lavori subacquei con respiratori.
- Lavori in cassoni ad aria compressa.
- Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
- Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.