CIRCOLARE 10 aprile 1997, n.
65/AA.GG.
Supplemento
ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 97
28 aprile
1997 - Serie generale
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Una importante modifica a carattere
innovativo, introdotta alla lettera a) del punto C.1 riguarda gli
edifici con struttura in muratura, la cui tipologia è stata estesa
ad un ambito più vasto, comprendente sia la muratura ordinaria sia
la muratura armata.
La muratura armata è disciplinata da apposite regole progettuali e
costruttive, contenute nei punti C.5.1 e C.5.3.
Appare quindi evidente che, ove siano rispettate tutte le
prescrizioni contenute nei suddetti punti della norma, l’impiego
della muratura armata non richiede alcuna certificazione di
idoneitè tecnica da parte del Consiglio superiore dei lavori
pubblici.
Tale obbligo permane, invece, per gli edifici costituiti da pannelli
prefabbricati in muratura armata, che risultano indicati tra i
sistemi costruttivi a pannelli portanti di cui alla lett. c) del
punto C.1.
C.2. Altezza massima dei nuovi edifici
Si segnala un’imprecisione contenuta nell’ultimo comma del punto C.2. Come è evidente, nel testo viene erroneamente richiamata la "tabella 1", anziché la "tabella 2".
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C.3. Limitazione dell’altezza in funzione della larghezza stradale
Sono da segnalare le modifiche
apportate al testo del l° comma del punto C.3, che, rispetto
alla precedente norma, introduce una più graduale variazione oltre
ad un necessario adeguamento, dei limiti di altezza degli edifici in
funzione della larghezza delle strade su cui prospettano.
Si ritiene utile evidenziare anche la soppressione dell’ultimo
comma del punto C.3. delle previgenti norme (D.M. 24.1.86) che
consentiva, per le zone con grado di sismicitè S=9, su strade di
larghezza inferiore ai metri dieci, di costruire edifici di tre
piani in elevazione e comunque di altezza massima m 10,00 purché
con le prescrizioni relative ad S=12, ai fini del dimensionamento
delle strutture.
Le prescrizioni qui
contenute si applicano a tutti gli edifici, sia in muratura
ordinaria sia in muratura armata.
Si rammenta anzitutto che, conformemente a quanto stabilito
dall’art.3, 1° comma, della legge 2.2.74 n.64, è fatto obbligo
di osservare, oltre alle norme per le costruzioni sismiche, le norme
di carattere generale concernenti la sicurezza delle costruzioni,
indicate dall’art.1, 3° comma, della legge
stessa.
Pertanto nella realizzazione delle costruzioni sismiche in muratura,
deve comunque tenersi conto delle vigenti norme tecniche riguardanti
gli edifici in muratura D.M. 20.11.87), i carichi ed i sovraccarichi
(D.M. 16.1.96), i terreni e le opere di fondazione (D.M. 11.3.88), e
degli eventuali successivi loro aggiornamenti.
Per quanto concerne, le caratteristiche dei materiali ed i relativi
controlli, mentre le norme di cui al precedente decreto 24 gennaio
1986 recavano disposizioni nell’apposito allegato, le attuali
norme stabiliscono, al 3° comma del punto C.5.1., alcuni
requisiti minimi di resistenza, ad integrazione di quanto indicato
nelle norme per gli edifici in muratura emanate con il decreto 20
novembre 1987.
I controlli sui materiali vanno effettuati, secondo quanto previsto
nel decreto sopracitato, sia all’origine, obbligatoriamente,
presso gli stabilimenti di produzione, sia in cantiere, ai fini
della loro accettazione per l’impiego.
In particolare, il direttore dei lavori è tenuto a verificare che
ciascuna fornitura riguardante tanto gli elementi per la muratura
(mattoni o blocchi), quanto le barre di acciaio nel caso della
muratura armata, sia accompagnata dal relativo certificato di
origine, controllando che le caratteristiche certificate
corrispondano a quanto richiesto dal progetto e dalle norme.
Inoltre, nell’ambito della propria sfera di discrezionalitè, il
direttore dei lavori può responsabilmente valutare l’opportunitè
di disporre ulteriori controlli, per accertare che i materiali da
mettere in opera posseggano effettivamente le caratteristiche
dichiarate dal produttore.
Anche per la muratura armata, oltre alle norme per le costruzioni
sismiche, sono da osservare, per quanto applicabili, le norme di cui
al decreto 20 novembre 1987.
è opportuno rammentare che in ogni caso gli elementi resistenti che
compongono la muratura (mattoni o blocchi) devono essere collegati
fra di loro tramite malta cementizia (di classe Ml - M2) che deve
assicurare il ricoprimento dei giunti orizzontali e di quelli
verticali.
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C.5.2. Edifici in muratura ordinaria
Sono state introdotte alcune
modifiche, concettualmente importanti, che consentono un’ ampia
libertè progettuale nella realizzazione degli edifici in muratura
ordinaria. Fermo restando il rispetto dei principi e delle regole
generali contenute nel precedente punto C.5.1, possono infatti
adottarsi, per la verifica sismica dell’edificio, gli stessi
criteri di calcolo giè previsti dal punto C.9.5. per
l’adeguamento degli edifici esistenti. In tal caso non è
necessario tener conto delle prescrizioni morfologiche e costruttive
indicate nel punto C.5.2, che, invece devono essere
applicate quando si esegua il procedimento di verifica semplificato.
Relativamente alla valutazione delle azioni suggerite al punto
C.9.5.3 si segnala che, per i nuovi edifici in
muratura, il coefficiente
deve essere assunto pari a 1, perché la norma specifica
(D.M. 20.11.87), giè per proprio conto, distingue i valori da
attribuire alla resistenza del materiale a seconda del metodo
adottato per il controllo della sicurezza (
= 3 nel caso di verifica col metodo agli stati limite ultimi).
è ovvio, peraltro, che il valore delle azioni sisniiche da adottare
nelle verifiche èquello definito al paragrafo C.9.5.3
senza fare riferimento al coefficiente
di cui al punto B.8 delle norme.
In conclusione quindi il livello di sicurezza di calcolo richiesto
per gli edifici di nuova costruzione soggetti a "verifica"
è del 50% circa superiore a quello richiesto per gli edifici
esistenti.
Nessuna specifica verifica di
sicurezza è invece prevista per la realizzazione di nuovi edifici
in muratura listata, per i quali valgono le regole di
dimensionamento riportate nel 2° cpv della lett. f).
Riguardo agli spessori minimi dei muri, indicati nella Tabella 3 per
i vari piani dell’edificio, è opportuno far notare che la tabella
stessa è genericamente riferita ad un edificio costituito dal
massimo numero di piani consentito dalla norma (due piani fuori
terra oltre ad un piano cantinato o seminterrato); quindi, nel caso
in cui l’edificio, nel suo complesso, sia costituito da un minor
numero di piani, gli spessori minimi dei relativi muri vanno assunti
opportunamente scalando le righe della tabella stessa.
C.5.3. Edifici in muratura armata
La muratura armata è una tecnica
costruttiva che conferisce alle strutture murarie caratteristiche di
monoliticitè, di resistenza (a compressione ed a trazione) e di
duttilitè tali da migliorarne in modo sostanziale il comportamento
sotto l’azione sismica.
In virtù di tali migliori prestazioni le norme consentono per tale
tipologia altezze massime superiori a quelle permesse per la
muratura ordinaria.
Ruolo delle armature metalliche
Si distingue tra le armature
richieste dall’analisi strutturale e quelle aggiuntive, necessarie
per soddisfare le esigenze di monoliticitè, continuitè e
duttilitè,
i cui valori minimi sono fissati dalle norme.
Le armature derivanti dall’analisi sono quelle verticali, da
disporsi agli incroci e ai bordi dei pannelli murari, nonché quelle
orizzontali lungo i bordi delle aperture (architravi o travi di
collegamento tra pannelli affiancati).
Le armature aggiuntive comprendono:
- nei cordoli al livello di ciascun solaio, e nel corpo dei pannelli, ad interasse non superiore a 4 m, con funzione di incatenamento
- distribuite, ad interasse non superiore a 0,6 m.
Per i soli edifici con coefficiente
di protezione sismica I > 1 è obbligatoria una ulteriore
armatura diffusa sia orizzontale che verticale, con interasse non
superiore al doppio dello spessore della parete, quella orizzontale
a sostituzione dell’ultima sopra richiamata.
Stante il ruolo decisivo che le armature metalliche hanno nel
trasformare il comportamento della struttura muraria è essenziale
il rigoroso rispetto delle prescrizioni normative non solo riguardo
alla quantitè, ma anche e soprattutto per quanto concerne il
posizionamento, l’ancoraggio e la sovrapposizione, nonché la
protezione dalla corrosione.
Modello di calcolo
Quando l’altezza supera il valore
ammesso per un edificio in muratura non armata è sempre
obbligatorio effettuare il calcolo delle sollecitazioni indotte
dall’azione sismica, sulla base di un modello della struttura che
ne rappresenti il suo carattere tridimensionale.
Nei casi comuni tale modello sarè costituito da un insieme di
pareti disposte in pianta secondo due direzioni ortogonali e
collegate ai piani da diaframmi assunti come rigidi. Le pareti
comprendenti aperture regolarmente disposte lungo l’altezza
potranno essere schematizzate con modelli a telaio, con le pareti
piene costituenti i montanti e con le fasce sovraporta e
sovrafinestra costituenti le travi.
Forze di calcolo e criteri di verifica
Il testo normativo attuale prevede espressamente, per questa tipologia, il metodo delle tensioni ammissibili, con le seguenti specifiche:
Qualora si voglia utilizzare il metodo agli stati limite, devono valere invece, le seguenti specificazioni:
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La trasmissione delle azioni
sismiche in una struttura mista può avvenire attraverso un
organismo strutturale che presenti elementi in muratura ed elementi
in cemento armato o in acciaio funzionanti in parallelo (ossia
disposti altimetricamente allo stesso piano) oppure in serie (ossia
disposti altimetricamente su piani successivi). Nel primo caso le
azioni sismiche devono essere integralmente affidate alla struttura
muraria.
La prescrizione è riconducibile alla maggiore rigidezza e minore
duttilitè che le strutture in muratura tipicamente presentano
rispetto alle strutture monodimensionali in cemento armato o in
acciaio.
La compatibilitè ira le deformazioni subite dai diversi elementi
costruttivi deve essere espressamente valutata; in particolare si
dovrè controllare che le azioni sismiche siano effettivamente
attribuibili tutte alla scatola muraria e che la presenza di
elementi in cemento armato o in acciaio distribuiti in modo
disuniforme sia planimetricamente che altimetricamente non modifichi
significativamente la posizione del centro di rigidezza della sola
scatola muraria e la ripartizione della azioni orizzontali tra i
diversi setti murari. A tal fine, è da considerare con particolare
attenzione l’adozione di corpi scala e/o corpi ascensore
realizzati con pareti in cemento armato, per la forte rigidezza alle
azioni orizzontali tipica di tali strutture, ed analoga attenzione
deve essere prestata nel caso di elementi verticali in cemento
armato o in acciaio dotati di elevata rigidezza a flessione ed a
taglio.
Particolare importanza rivestono i collegamenti tra elementi di tecnologia differente (orizzontamenti, cordoli, travi di ripartizione). Gli orizzontamenti consentono alle diverse pareti in muratura di scambiare tra loro forze orizzontali nell’ambito di un complessivo comportamento scatolare ed assicurano la trasmissione alla scatola muraria delle forze d’inerzia di origine sismica di diretta competenza delle masse gravanti sulle strutture in cls armato o in acciaio. Occorrerè dunque verificare che gli orizzontamenti, sia in termini di rigidezza che in termini di resistenza a flessione e taglio nel loro piano, consentano il corretto realizzarsi del meccanismo globale di funzionamento sopra illustrato. Contemporaneamente si dovrè verificare che non si raggiungano tensioni eccessive per effetto delle azioni concentrate che gli elementi in cemento armato o in acciaio e i solai si scambiano a causa del sisma e dei carichi verticali; tale risultato si conseguirè adottando sistematicamente provvedimenti finalizzati alla diffusione dei carichi (cordoli, travi di ripartizione, ecc.) e con una continua attenzione alla centratura dei carichi verticali sugli elementi resistenti sottostanti.
Quanto alle prescrizioni relative agli edifici costituiti da struttura muraria nella parte inferiore e sormontati da un piano con struttura in cemento armato o in acciaio, la limitazione sull’altezza massima è riconducibile all’intento di contenere le tensioni su tali edifici entro gli ambiti propri degli edifici totalmente in muratura, ad essi assimilandoli; mentre la prescrizione sulle azioni da attribuire alla parte superiore in cemento armato o in acciaio è legata all’esigenza di evitare per dette strutture plasticizzazioni premature e conseguenti eccessive richieste di duttilitè.
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Sono da segnalare, rispetto alle precedenti norme, alcune lievi modifiche ed aggiunte a carattere migliorativo, riguardanti
L’analisi dinamica deve essere
eseguita per le strutture con periodo proprio T 0 >
1,4 secondi, ed in tutte quelle strutture, definite irregolari,
nelle quali si possono eccitare modi superiori locali che non
possono essere individuati con un’analisi statica. Questi modi
possono dare luogo a sollecitazioni localizzate importanti.
Al fine della valutazione dell’effetto dell’eccitazione indotta
dalle componenti di moto sismico verticale, si può impiegare lo
stesso spettro di risposta usato per le azioni orizzontali, ma
moltiplicato per 2 nel caso di strutture con luci superiori a 20
metri nonché di strutture spingenti quali archi o travi inclinate,
ovvero per 4 nel caso di sbalzi. Questi incrementi sono dovuti alle
ridotte duttilitè e capacitè dissipativa usualmente associate ai
modi di collasso indotti da questo tipo di strutture. Le
amplificazioni sono d’altronde analoghe a quelle considerate
nell’analisi statica.
è stata introdotta la possibilitè
di eseguire l’analisi dinamica per valutare la risposta alle
azioni verticali, quando richiesto.
Si impiega lo spettro di risposta utilizzato per le azioni
orizzontali, che tuttavia va amplificato per tener conto della
nimore duttilitè disponibile. A tal fine esso va moltipicato per 2
nella verifica di strutture di luce maggiore di 20 metri, e di
strutture spingenti (volte, archi), ovvero per 4 nel caso di sbalzi.
C.6.4 Elementi divisori e pannelli esterni
La disposizione riguardante gli elementi divisori interni è stata integrata sulla base delle indicazioni attualmente riportate nel punto B.9, consentendo, in definitiva, una maggiore libertè progettuale.
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C.9.1 - Interventi sugli edifici esistenti
Possibili tecniche di intervento sono illustrate nell’Allegato 3 per quanto riguarda gli edifici in muratura e nell’Allegato 4 per gli edifici in cemento armato.
C.9.1.1 - Intervento di adeguamento
Si segnala la soppressione del paragrafo e) del p.to C.9.1.1 - comma 20 del precedente D.M. 24.1.86.
C.9.1.2 - Intervento di miglioramento
Con riferimento al terzo comma, che
integra le precedenti disposizioni relative agli interventi di
miglioramento sismico, si rileva quanto segue.
L’intervento di restauro statico su edifici di carattere
monumentale ricadenti in zona sismica, specie se tali edifici sono
correntemente utilizzati, pone problemi peculiari al professionista
incaricato. Accade spesso che tali edifici evidenzino un
dimensionamento, un uso degli elementi strutturali, una
organizzazione planimetrica ed altimetrica, del tutto diversi da
quelli tipici della moderna ingegneria antisismica, specie per
quanto concerne i livelli minimi di sicurezza che occorre garantire
e che in tali edifici risultano usualmente sensibilmente inferiori a
quelli minimi attualmente ammessi.
Modificare tali livelli di sicurezza adeguandoli a quelli attuali,
come richiesto dalle esigenze di sicurezza connesse all’uso cui
tali edifici sono attualmente destinati, richiederebbe peraltro
interventi di adeguamento pesanti e dunque tali da snaturare
completamente l’edificio monumentale privandolo di conseguenza di
alcune delle caratteristiche intrinseche che ne fanno un bene
monumentale. Tale contrasto tra esigenze di sicurezza d’uso e di
conservazione dell’impianto originario, rende sovente,
problematica l’individuazione del tipo di intervento più
appropriato.
Per armonizzare le varie esigenze è stato introdotto, accanto al
concetto di adeguamento, il concetto di miglioramento.
Posto che le esigenze della conservazione sono in certi casi da
anteporre a quelle della sicurezza, ne consegue che non è
necessario "adeguare" i livelli di sicurezza
dell’edificio monumentale a quelli minimi fissati dalla normativa
per gli edifici di nuova costruzione, bensì è sufficiente che i
livelli di sicurezza vengano sempliceinente "migliorati"
rispetto a quelli antecedenti all’intervento.
Per i beni architettonici le tecniche di intervento debbono tener
conto in modo compiuto dei caratteri architettonici e
storico-artistici di detti beni; conseguentemente il miglioramento
dovrè essere conseguito senza che si producano sostanziali
modifiche nel comportamento strutturale globale dell’edificio
(vedi C.9.2.2) ed utilizzando, per quanto possibile, tecniche di
intervento e metodologie operative volte alla conservazione dei
fabbricati, che privilegino l’uso dei materiali e tecniche
tradizionali e/o contemporanee, coerenti con la logica costruttiva.
Pertanto le tecniche di intervento usuali per le costruzioni
ordinarie, ed in particolare quelle di cui all’Allegato 3 della
presente Circolare, non possono essere acriticamente applicate ai
predetti beni architettonici. Ovviamente, per ogni intervento, deve
essere valutata, in forma anche semplificata, la sicurezza
strutturale finale e l’incremento di sicurezza conseguito.
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C.9.3.3 - Provvedimenti tecnici in fondazione negli interventi di adeguamento
Come sempre avviene nel caso delle
fondazioni, per le quali la valutazione del livello di sicurezza
deve riguardare sia il terreno interessato dai carichi trasmessi
dalle strutture di fondazione che le strutture di fondazione stesse,
le prescrizioni interessano sia il terreno che le strutture.
Per quanto concerne i livelli di carico attribuibili al terreno,
l’attenzione è focalizzata sia su fenomeni di carattere locale
(relativi alla capacitè portante) che su fenomeni di carattere
globale (stabilitè dei pendii). Riguardo ai fenomeni locali, i
coefficienti di sicurezza possono essere ridotti del 20%, in quanto
si è in presenza di strutture realizzate da lungo tempo per le
quali un attento esame del comportamento passato fornisce
indicazioni utili a ridurre i margini di incertezza. Riguardo ai
fenomeni globali, ferma restando la possibilitè di ridurre i
coefficienti di sicurezza del 20% per i motivi giè illustrati, nel
caso di verifiche insoddisfacenti o di possibili liquefazioni,
l’efficacia degli interventi adottati deve essere documentata in
termini sperimentali.
Per quanto concerne le strutture di fondazione, le informazioni
ricavabili dalla storia della costruzione vengono tenute nel dovuto
conto, tanto che è possibile omettere interventi sulle strutture di
fondazione, nonché le relative verifiche, qualora siano
contemporaneamente presenti tutte le condizioni puntualmente
elencate dalla normativa, condizioni sinteticamente riassumibili in
una valutazione positiva della efficacia della struttura esistente
con un motivato giudizio del progettista basato sull’accertamento
dell’assenza di dissesti, sia presenti che passati, e
sull’accertamento che l’intervento di adeguamento non turbi
significativamente lo schema strutturale ed i carichi in fondazione.
Come giè evidenziato nel precedente paragrafo C.5.2., per i "vecchi" edifici in muratura non deve applicarsi il coefficiente g E di cui al punto B.8. delle norme, in quanto l’azione sismica risulta compiutamente definita dal presente paragrafo.
Per quanto riguarda i complessi
edilizi, nel caso di assenza di giunti, i calcoli di verifica devono
tener conto, anche con valutazioni approssimate, delle eventuali
azioni trasmesse dagli edifici contigui.
Per gli edifici in muratura, ciò può essere fatto, in prima
approssimazione, aumentando convenzionalmente le forze orizzontali
di progetto, facendo gravare sulle strutture resistenti
dell’edificio in esame una quota parte delle masse relative agli
edifici adiacenti.
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