D.P.R.
26 agosto 1993, n. 412 (1)
(G.U. n. 96 del 14 ottobre 1993)
Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10
(1) Rettificato in base al contenuto dei
seguenti decreti:
DM
6 agosto 1994
(GU 31 agosto 1994, n. 203),
DM 6 agosto 1994 (GU
24 agosto 1994, n. 197) e
DM 16 maggio 1995
(GU 24 maggio 1995, n. 119)
DM 6 ottobre 1997
(GU 16 ottobre 1997, n. 242)
DPR 21 dicembre 1999
n. 551 (GU 6 aprile 2000,
n. 81) Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412: Regolamento recante norme per la progettazione,
l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti
termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di
energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4 della legge 9
gennaio 1991, n. 10.
N.d.r.: Funzioni di coordinamento sono state
attribuite alle Regioni in base all'art. 30 del Decreto Legislativo 31 marzo
1998, n. 112 (S.O. n. 77/L alla G.U. del 21 aprile 1998, n. 92) Conferimeto di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n.59.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della
Costituzione;
Visto l'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio
1991, n. 10;
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
Visto l'art.1, comma 1, lettera i), della
legge 12 gennaio, n. 13;
Considerata l'opportunità di rinviare ad un
separato decreto gli aspetti concernenti gli impianti termici di
climatizzazione estiva, nonché la rete di distribuzione e
l'adeguamento delle infrastrutture di trasporto, di ricezione e di
stoccaggio delle fonti di energia;
Sentiti in qualità di enti energetici: l'ENEA,
l'ENEL, L'ENI;
Ritenuto che i predetti pareri, ai sensi degli
articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono
intendersi sostitutivi anche di quello del CNR, considerata la
mancata risposta di tale Ente entro il termine di 90 giorni dalla
richiesta e tenuto conto della equipollente qualificazione e capacità
tecnica dell'ENEA, dell'ENEL e dell'ENI nello specifico campo della
ricerca energetica;
Sentite le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano in sede di Conferenza dei presidenti delle regioni
e delle province autonome;
Sentiti la CONFINDUSTRIA, la CONFARTIGIANATO,
la CNA, la Lega delle cooperative, l'ANCE, l'ANIMA, l'ANIT,
l'ASSOCALOR, l'ASSISTAL, l'ANPAE, l'ANCI, la CISPEL, l'ANIACAP, il
SUNIA, l'AIACI, l'AICARR, quali associazioni di categorie
interessate, e la FIRE quale associazione di istituti nazionali
operanti per l'uso razionale dell'energia, sentiti inoltre l'UNI, il
CTI, il CIG, l'ATI, il Consiglio nazionale degli ingegneri, il
Consiglio nazionale dei periti industriali, la SNAM, l'AGIP servizi,
il CIR;
Ritenuto di poter prescindere dai pareri
facoltativi richiesti ad ulteriori enti ed associazioni interessati
al settore e non pervenuti nel termine di novanta giorni dalla
richiesta;
Tenuto conto di tutti i pareri pervenuti e
respinte le osservazioni ritenute non pertinenti o comunque non
coerenti con la complessiva impostazione del provvedimento e con le
posizioni espresse dalla maggioranza degli enti ed associazioni
interpellati;
Udito il parere del Consiglio di Stato,
espresso nell'adunanza generale del 28 gennaio 1993;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 1993;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112;
Considerata l'opportunità di conformare il
decreto del Presidente della Repubblica medesimo al disposto della
direttiva 92/42/CEE, attuata dal regolamento approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n.660;
Sentito in qualità di ente energetico l’ENEA;
Ritenuto che il predetto parere, ai sensi
degli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può
ritenersi sostitutivo anche di quello del CNR, considerata la
mancata risposta di tale ente entro il termine di novanta giorni
dalla richiesta e tenuto conto della equipollente qualificazione e
capacità tecnica dell’ENEA nello specifico campo della ricerca
energetica;
Visto il parere della Conferenza unificata,
istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Sentite le associazioni di categoria
interessate e le associazioni di istituti nazionali operanti per
l’uso razionale dell’energia;
Vista la notifica alla Commissione
dell’Unione Europea effettuata, ai sensi della direttiva n.
98/34/CE, con nota n. 98/0117/I;
Udito il parere del Consiglio di Stato,
espresso dalla Sezione
consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza del 28 settembre
1998;
Vista la sentenza della Corte di Giustizia
delle Comunità Europee nella causa C-112/97, pronunciata in data 25
marzo 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 10 dicembre 1999;
Sulla proposta del Ministro dell'Industria,
del Commercio e dell'Artigianato;
EMANA
il seguente regolamento:
Art. 1 - Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si
intende:
a)
per "edificio", un sistema costituito dalle
strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume
definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da
tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano
al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può
confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno,
il terreno, altri edifici;
b)
per "edificio di proprietà pubblica", un edificio
di proprietà dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali, nonchè
di altri Enti Pubblici, anche economici, destinato sia allo
svolgimento delle attività dell'Ente, sia ad altre attività o usi,
compreso quello di abitazione privata;
c)
per "edificio adibito ad uso pubblico", un edificio
nel quale si svolge, in tutto o in parte, l'attività istituzionale
di Enti pubblici;
d)
per "edificio di nuova costruzione", salvo quanto
previsto dall'articolo 7 comma 3, un edificio per il quale la
richiesta di concessione edilizia sia stata presentata
successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento
stesso;
e)
per "climatizzazione invernale", l'insieme di
funzioni atte ad assicurare, durante il periodo di esercizio
dell'impianto termico consentito dalle disposizioni del presente
regolamento, il benessere degli occupanti mediante il controllo,
all'interno degli ambienti, della temperatura e, ove presenti
dispositivi idonei, della umidità, della portata di rinnovo e della
purezza dell'aria;
f)
per "impianto termico", un impianto tecnologico
destinato alla climatizzazione degli ambienti con o senza produzione
di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione
centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente i
sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore
nonchè gli organi di regolazione e di controllo; sono quindi
compresi negli impianti termici gli impianti individuali di
riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici
apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali,
scaldacqua unifamiliari;
g)
per "impianto termico di nuova installazione", un
impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in
un edificio o porzione di edificio antecedentemente privo di
impianto termico;
h)
per "manutenzione ordinaria dell'impianto termico",
le operazioni specificamente previste nei libretti d'uso e
manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere
effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli
apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di
attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;
i)
per "manutenzione straordinaria dell'impianto
termico", gli interventi atti a ricondurre il funzionamento
dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa
vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi,
attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti,
ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti
dell'impianto termico;
j)
per "proprietario dell'impianto termico", chi è
proprietario, in tutto o in parte, dell'impianto termico; nel caso
di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in
condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli
obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal
presente regolamento sono da intendersi riferiti agli
Amministratori;
l)
per "ristrutturazione di un impianto termico", gli
interventi rivolti a trasformare l'impianto termico mediante un
insieme sistematico di opere che comportino la modifica sostanziale
sia dei sistemi di produzione che di distribuzione del calore;
rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto
termico centralizzato in impianti termici individuali nonchè la
risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o
parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico
individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato;
m) per "sostituzione di un generatore di calore", la
rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro
nuovo destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze;
n)
per "esercizio e manutenzione di un impianto
termico", il complesso di operazioni che comporta l'assunzione
di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti
includente: conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e
controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di
contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale;
o)
per "terzo responsabile dell'esercizio e della
manutenzione dell'impianto termico", la persona fisica o
giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle
normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica,
organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la
responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione
delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;
p)
per "contratto servizio energia", l'atto
contrattuale che disciplina l'erogazione dei beni e servizi
necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel
rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale
dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente,
provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di
trasformazione e di utilizzo dell'energia;
q)
per "valori nominali" delle potenze e dei
rendimenti di cui ai punti successivi, quelli dichiarati e garantiti
dal costruttore per il regime di funzionamento continuo;
r)
per "potenza termica del focolare" di un generatore
di calore, il prodotto del potere calorifico inferiore del
combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato;
l'unità di misura utilizzata è il kW;
s)
per "potenza termica convenzionale" di un
generatore di calore, la potenza termica del focolare diminuita
della potenza termica persa al camino; l'unità di misura utilizzata
è il kW;
t)
per "potenza termica utile" di un generatore di
calore, la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al
fluido termovettore, corrispondente alla potenza termica del f
colare diminuita della potenza termica scambiata dall'involucro del
generatore con l'ambiente e della potenza termica persa al camino;
l'unità di misura utilizzata è il kW;
u)
per "rendimento di combustione", sinonimo di
"rendimento termico convenzionale" di un generatore di
calore, il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la
potenza termica del focolare;
v)
per "rendimento termico utile" di un generatore di
calore, il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza
termica del focolare;
w)
per "temperatura dell'aria in un ambiente", la
temperatura dell'aria misurata secondo le modalità prescritte dalla
norma tecnica UNI 5364;
z)
per "gradi giorno" di una località, la somma,
estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di
riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la
temperatura dell'ambiente, convenzionalmente fissata a 20 °C, e la
temperatura media esterna giornaliera; l'unità di misura utilizzata
è il grado giorno (GG).
Art. 2 - Individuazione della zona climatica e dei gradi giorno
1.
Il territorio nazionale è suddiviso nelle seguenti sei zone
climatiche in funzione dei gradi - giorno, indipendentemente dalla
ubicazione geografica:
Zona A: comuni che presentano un numero di
gradi - giorno non superiore a 600;
Zona B: comuni che presentano un numero di
gradi - giorno maggiore di 600 e non superiore a 900;
Zona C: comuni che presentano un numero di
gradi giorno maggiore di 900 e non superiore a 1.400;
Zona D: comuni che presentano un numero di
gradi - giorno maggiore di 1.400 e non superiore a 2.100;
Zona E: comuni che presentano un numero di gradi - giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000;
Zona F: comuni che presentano un numero di
gradi - giorno maggiore di 3.000.
2.
La tabella in allegato A, ordinata per regioni e province,
riporta per ciascun comune l'altitudine della casa comunale, i gradi
giorno e la zona climatica di appartenenza. Detta tabella può
essere modificata ed integrata, con decreto del Ministro
dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, anche in relazione
all'istituzione di nuovi comuni o alle modificazioni dei territori
comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'ENEA ed in
conformità ad eventuali metodologie che verranno fissate dall'UNI.
3.
I comuni comunque non indicati nell'allegato A o nelle sue
successive modificazioni ed integrazioni adottano, con provvedimento
del Sindaco, i gradi giorno riportati nella tabella suddetta per il
comune più vicino in linea d'aria, sullo stesso versante,
rettificati, in aumento o in diminuzione, di una quantità pari ad
un centesimo del numero di giorni di durata convenzionale del
periodo di riscaldamento di cui all'art. 9 comma 2 per ogni metro di
quota sul livello del mare in più o in meno rispetto al comune di
riferimento. Il provvedimento è reso noto dal Sindaco agli abitanti
del Comune con pubblici avvisi entro 5 giorni dall'adozione del
provvedimento stesso e deve essere comunicato al Ministero
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ed all'ENEA ai fini
delle successive modifiche dell'allegato A.
4.
I Comuni aventi porzioni edificate del proprio territorio a
quota superiore rispetto alla quota della casa comunale, quota
indicata nell'allegato A, qualora detta circostanza, per effetto
della rettifica dei gradi giorno calcolata secondo le indicazioni di
cui al comma 3, comporti variazioni della zona climatica, possono,
mediante provvedimento del Sindaco, attribuire esclusivamente a
dette porzioni del territorio una zona climatica differente da
quella indicata in allegato A. Il provvedimento deve essere
notificato al Ministero dell'Industria, del Commercio e
dell'Artigianato e all'ENEA e diventa operativo qualora entro 90
giorni dalla notifica di cui sopra non pervenga un provvedimento di
diniego ovvero un provvedimento interruttivo del decorso del termine
da parte del Ministero dell'Industria, del Commercio e
dell'Artigianato. Una volta operativo il provvedimento viene reso
noto dal Sindaco agli abitanti mediante pubblici avvisi e comunicato
per conoscenza alla regione ed alla provincia di appartenenza.
Art. 3 - Classificazione generale degli edifici per categorie
1.
Gli edifici sono classificati in base alla loro destinazione
d'uso nelle seguenti categorie:
E.1 Edifici adibiti a residenza e
assimilabili:
E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con
carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi,
conventi, case di pena, caserme;
E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con
occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e
simili;
E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione
ed attività similari;
E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili:
pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite
anche ad attività industriali o artigianali, purchè siano da tali
costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;
E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o
case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o
cura di minori o anziani nonchè le strutture protette per
l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri
soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative,
associative o di culto e assimilabili:
E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di
riunione per congressi;
E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche,
luoghi di culto;
E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo;
E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e
assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al
minuto, supermercati, esposizioni;
E.6 Edifici adibiti ad attività sportive:
E.6 (1) piscine, saune e assimilabili;
E.6 (2) palestre e assimilabili;
E.6 (3) servizi di supporto alle attività
sportive;
E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a
tutti i livelli e assimilabili;
E.8 Edifici adibiti ad attività industriali
ed artigianali e assimilabili.
2.
Qualora un edificio sia costituito da parti individuabili
come appartenenti a categorie diverse, le stesse devono essere
considerate separatamente e cioè ciascuna nella categoria che le
compete.
Art. 4 - Valori massimi della temperatura ambiente
1.
Durante il periodo in cui è in funzione l'impianto di
climatizzazione invernale, la media aritmetica delle temperature
dell'aria nei diversi ambienti di ogni
singola unità immobiliare, definite e misurate come indicato al
comma 1 lettera w dell'articolo 1, non deve superare i seguenti
valori con le tolleranze a fianco indicate:
a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici
rientranti nella categoria E.8;
b) 20°C + 2°C di tolleranza per gli edifici
rientranti nelle categorie diverse da E.8.
2.
Il mantenimento della temperatura dell'aria negli ambienti
entro i limiti fissati al comma 1 deve essere ottenuto con
accorgimenti che non comportino spreco di energia.
3.
Per gli edifici classificati E.3, ed E.6 (1), le autorità
comunali, con le procedure di cui al comma 5, possono concedere
deroghe motivate al limite massimo del valore della temperatura
dell'aria negli ambienti durante il periodo in cui è in funzione
l'impianto di climatizzazione invernale, qualora elementi oggettivi
legati alla destinazione d'uso giustifichino temperature più
elevate di detti valori.
4.
Per gli edifici classificati come E.8 sono concesse deroghe
al limite massimo della temperatura dell'aria negli ambienti,
durante il periodo in cui è in funzione l'impianto di
climatizzazione invernale, qualora si verifichi almeno una delle
seguenti condizioni:
a)
le esigenze tecnologiche o di produzione richiedano
temperature superiori al valore limite;
b)
l'energia termica per il riscaldamento ambiente derivi da
sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo.
5.
Ferme restando le deroghe già concesse per gli edifici
esistenti in base alle normative all'epoca vigenti, i valori di
temperatura fissati in deroga ai sensi dei commi 3 e 4 devono essere
riportati nella relazione tecnica di cui all'articolo 28 della legge
9 gennaio 1991, n. 10 assieme agli elementi tecnici di carattere
oggettivo che li giustificano. Prima dell'inizio lavori le autorità
comunali devono fornire il benestare per l'adozione di tali valori
di temperatura; qualora il consenso non pervenga entro 60 giorni
dalla presentazione della suddetta relazione tecnica, questo si
intende accordato, salvo che non sia stato notificato prima della
scadenza un provvedimento interruttivo o di diniego riguardante le
risultanze della relazione tecnica.
Art. 5 - Requisiti e dimensionamento degli impianti termici
1.
Gli impianti termici di nuova installazione nonchè quelli
sottoposti a ristrutturazione devono essere dimensionati in modo da
assicurare, in relazione a:
-
il
valore massimo della temperatura interna previsto dall'art.4,
-
le
caratteristiche climatiche della zona,
-
le
caratteristiche termofisiche dell'involucro edilizio,
-
il
regime di conduzione dell'impianto in base agli obblighi di
intermittenza-attenuazione previsti dall'art. 9 del presente
decreto, un "rendimento globale medio stagionale",
definito al successivo comma 2, non inferiore al seguente valore:
n(eta) g = (65 + 3 log Pn)%
dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore o del complesso dei generatori di calore al servizio del singolo impianto termico, espressa in kW.
2.
Il "rendimento globale medio stagionale"
dell'impianto termico è definito come rapporto tra il fabbisogno di
energia termica utile per la climatizzazione invernale e l'energia
primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica
ed è calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio di
cui all'art. 9. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in
energia primaria si considera l'equivalenza:
10 MJ = 1kWh.
Il rendimento globale medio stagionale risulta
dal prodotto dei seguenti rendimenti medi stagionali:
-
rendimento
di produzione,
-
rendimento
di regolazione,
-
rendimento
di distribuzione,
-
rendimento
di emissione, e deve essere calcolato secondo le metodologie e le
indicazioni riportate nelle norme tecniche UNI che verranno
pubblicate entro il 31 ottobre 1993 e recepite dal Ministero
dell'industria del commercio e dell'artigianato entro i successivi
trenta giorni.
3.
Nella sostituzione di generatori di calore il dimensionamento
del o dei generatori stessi deve essere effettuato in modo tale che
il "rendimento di produzione medio stagionale" definito
come il rapporto tra l'energia termica utile generata ed immessa
nella rete di distribuzione e l'energia primaria delle fonti
energetiche, compresa l'energia elettrica, calcolato con riferimento
al periodo annuale di esercizio di cui all'art. 9, risulti non
inferiore al seguente valore:
n(eta) p = (77 + 3 log Pn)%
per il significato di log Pn e per il fattore
di conversione dell'energia elettrica in energia primaria vale
quanto specificato al commi 1 e 2.
4.
Il "rendimento di produzione medio stagionale" deve
essere calcolato secondo le metodologie e le indicazioni riportate
nelle norme tecniche UNI di cui al comma 2.
5.
Negli impianti termici ad acqua calda per la climatizzazione
invernale con potenza nominale superiore a 350 kW, la potenza deve
essere ripartita almeno su due generatori di calore. Alla
ripartizione di cui sopra è ammessa deroga nel caso di sostituzione
di generatore di calore già esistente, qualora ostino obiettivi
impedimenti di natura tecnica o economica quali ad esempio la
limitata disponibilità di spazio nella centrale termica.
6.
Negli impianti termici di nuova installazione, nonchè in
quelli sottoposti a ristrutturazione, la produzione centralizzata
dell'energia termica necessaria alla climatizzazione invernale degli
ambienti ed alla produzione di acqua calda per usi igienici e
sanitari per una pluralità di utenze, deve essere effettuata con
generatori di calore separati, fatte salve eventuali situazioni per
le quali si possa dimostrare che l'adozione di un unico generatore
di calore non determini maggiori consumi di energia o comporti
impedimenti di natura tecnica o economica. Gli elementi
tecnico-economici che giustificano la scelta di un unico generatore
vanno riportati nella relazione tecnica di cui all'art. 28 della
legge 9 gennaio 1991, n. 10. L'applicazione della norma tecnica UNI
8065, relativa ai sistemi di trattamento dell'acqua, è prescritta,
nei limiti e con le specifiche indicate nella norma stessa, per gli
gli impianti termici di nuova installazione con potenza complessiva
superiore o uguale a 350 kW.
7.
Negli impianti termici di nuova installazione e in quelli
sottoposti a ristrutturazione, i generatori di calore destinati alla
produzione centralizzata di acqua calda per usi igienici e sanitari
per una pluralità di utenze di tipo abitativo devono essere
dimensionati secondo le norme tecniche UNI 9182, devono disporre di
un sistema di accumulo dell'acqua calda di capacità adeguata,
coibentato in funzione del diametro dei serbatoi secondo le
indicazioni valide per tubazioni di cui all'ultima colonna
dell'allegato B e devono essere progettati e condotti in modo che la
temperatura dell'acqua, misurata nel punto di immissione della rete
di distribuzione, non superi i 48°C, + 5°C di tolleranza.
8.
Negli impianti termici di nuova installazione, nella
ristrutturazione degli impianti termici nonchè nella sostituzione
di generatori di calore destinati alla produzione di energia per la
climatizzazione invernale o per la produzione di acqua calda
sanitaria, per ciascun generatore di calore deve essere realizzato
almeno un punto di prelievo dei prodotti della combustione sul
condotto tra la cassa dei fumi del generatore stesso ed il camino
allo scopo di consentire l'inserzione di sonde per la determinazione
del rendimento di combustione e della composizione dei gas di
scarico ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni.
9.
Gli impianti termici
siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono
essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di
evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto
dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica
vigente, nei seguenti casi:
-
nuove
installazioni di impianti termici, anche se al servizio delle
singole unità immobiliari,
-
ristrutturazioni
di impianti termici centralizzati,
-
ristrutturazioni
della totalità degli impianti termici individuali appartenenti ad
uno stesso edificio,
-
trasformazioni
da impianto termico centralizzato a impianti individuali.
-
impianti
termici individuali realizzati dai singoli previo distacco
dall'impianto centralizzato.
Fatte salve diverse disposizioni normative, ivi comprese
quelle contenute nei regolamenti edilizi locali e loro successive
modificazioni, le disposizioni del presente comma possono non essere
applicate in caso di mera sostituzione di generatori di calore
individuali e nei seguenti casi, qualora si adottino generatori di
calore che, per i valori di emissioni nei prodotti della
combustione, appartengano alla classe meno inquinante prevista dalla
norma tecnica UNI EN 297:
-
singole
ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti,
siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non
dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione
dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto
dell’edificio, funzionali ed idonei o comunque adeguabili alla
applicazione di apparecchi con combustione asservita da ventilatore;
-
nuove installazioni di
impianti termici individuali in edificio assoggettato dalla
legislazione nazionale o regionale vigente a categorie di intervento
di tipo conservativo, precedentemente mai dotato di alcun tipo di
impianto termico, a condizione che non esista camino, canna fumaria
o sistema di evacuazione fumi funzionale ed idoneo, o comunque
adeguabile allo scopo.
Resta ferma anche per le disposizioni del
presente articolo l'inapplicabilità agli apparecchi non considerati
impianti termici in base all'art. 1, comma 1 lettera f), quali:
stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari.
10.
In tutti i casi di nuova installazione o di
ristrutturazione dell'impianto termico, che comportino
l'installazione di generatori di calore individuali che rientrano
nel campo di applicazione della direttiva 90/396/CEE del 29 giugno
1990, è prescritto l'impiego di generatori muniti di marcatura CE.
In ogni caso i generatori di calore di tipo B1 (secondo
classificazione della norma tecnica UNI-CIG 7129) installati
all'interno di locali abitati devono essere muniti all'origine di un
dispositivo di sicurezza dello scarico dei prodotti della
combustione, secondo quanto indicato nella norma tecnica UNI-CIG EN
297 del 1996. Al fine di garantire una adeguata ventilazione, nel
caso di installazione di generatori di tipo B1 in locali abitati,
dovrà essere realizzata, secondo le modalità previste al punto
3.2.1 della norma tecnica UNI-CIG 7129, apposita apertura di sezione
libera totale non inferiore a 0,4 metri quadrati.
11.
Negli impianti termici di nuova installazione e nelle opere
di ristrutturazione degli impianti termici, la rete di distribuzione
deve essere progettata in modo da assicurare un valore del
rendimento medio stagionale di distribuzione compatibile con le
disposizioni di cui al comma 1 relative al rendimento globale medio
stagionale. In ogni caso, come prescrizione minimale, tutte le
tubazioni di distribuzione del calore, comprese quelle montanti in
traccia o situate nelle intercapedini delle tamponature a cassetta,
anche quando queste ultime siano isolate termicamente, devono essere
installate e coibentate, secondo le modalità riportate
nell'allegato B al presente decreto. La messa in opera della
coibentazione deve essere effettuata in modo da garantire il
mantenimento delle caratteristiche fisiche e funzionali dei
materiali coibenti e di quelli da costruzione, tenendo conto in
particolare della permeabilità al vapore dello strato isolante,
delle condizioni termoigrometriche dell’ambiente, della
temperatura del fluido termovettore.
Tubazioni portanti fluidi a temperature diverse, quali ad esempio le
tubazioni di mandata e ritorno dell'impianto termico, devono essere
coibentate separatamente.
12.
Negli impianti termici di nuova installazione e in quelli
sottoposti a ristrutturazione, qualora siano circoscrivibili zone di
edificio a diverso fattore di occupazione (ad esempio singoli
appartamenti ed uffici, zone di guardiania, uffici amministrativi
nelle scuole), è prescritto che l'impianto termico per la
climatizzazione invernale sia dotato di un sistema di istribuzione a
zone che consenta la parzializzazione di detta climatizzazione in
relazione alle condizioni di occupazione dei locali.
13.
Negli impianti termici di nuova installazione e nei casi di
ristrutturazione dell'impianto termico, qualora per il rinnovo
dell'aria nei locali siano adottati sistemi a ventilazione meccanica
controllata, è prescritta l'adozione di apparecchiature per il
recupero del calore disperso per rinnovo dell'aria ogni qual volta
la portata totale dell'aria di ricambio G ed il numero di ore annue
di funzionamento M dei sistemi di ventilazione siano superiori ai
valori limite riportati nell'allegato C del presente decreto.
14.
L'installazione nonchè la ristrutturazione degli impianti
termici deve essere effettuata da un soggetto in possesso dei
requisiti di cui agli art. 2 e 3 della legge 5 marzo 1990, n. 46,
attenendosi alle prescrizioni contenute nella relazione tecnica di
cui all'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
15.
Per gli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso
pubblico è fatto obbligo, ai sensi del comma 7 dell'art. 26 della
legge 9 gennaio 1991, n. 10, di soddisfare il fabbisogno energetico
favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate ai
sensi dell'art. 1 comma 3 della legge 10 stessa, salvo impedimenti
di natura tecnica od economica. Per quanto riguarda gli impianti
termici, tale obbligo si determina in caso di nuova installazione o
di ristrutturazione. Gli eventuali impedimenti di natura tecnica od
economica devono essere evidenziati nel progetto e nella relazione
tecnica di cui al comma 1 dell'art. 28 della legge stessa relativi
all'impianto termico, riportando le specifiche valutazioni che hanno
determinato la non applicabilità del ricorso alle fonti rinnovabili
o assimilate.
16.
Ai fini di cui al comma 15 il limite di convenienza
economica, per gli impianti di produzione di energia di nuova
installazione o da ristrutturare, che determina l'obbligo del
ricorso alle fonti rinnovabili di energia o assimilate è
determinato dal recupero entro un periodo di otto anni degli
extracosti dell'impianto che utilizza le fonti rinnovabili o
assimilate rispetto ad un impianto convenzionale; il recupero,
calcolato come tempo di ritorno semplice, è determinato dalle
minori spese per l'acquisto del combustibile, o di altri vettori
energetici, valutate ai costi di fornitura all'atto della
compilazione del progetto, e dagli eventuali introiti determinati
dalla vendita della sovrapproduzione di energia elettrica o termica
a terzi. Il tempo di ritorno semplice è elevato da otto a dieci
anni per edifici siti nei centri urbani dei comuni con popolazione
superiore a 50.000 abitanti, al fine di tenere conto della maggiore
importanza dell'impatto ambientale.
17.
Nel caso l'impianto per produzione di energia venga
utilizzato oltre che per la climatizzazione invernale e per la
produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari anche per
altri usi, compreso l'utilizzo di energia meccanica e l'utilizzo o
la vendita a terzi di energia elettrica, le valutazioni comparative
tecniche ed economiche di cui ai commi 15 e 16 vanno effettuate
globalmente tenendo conto anche dei suddetti utilizzi e vendite.
18.
L'allegato D al presente decreto individua alcune tecnologie
di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia o assimilate
elettivamente indicate per la produzione di energia per specifiche
categorie di edifici. L'adozione di dette tecnologie per dette
categorie di edifici deve essere specificatamente valutata in sede
di progetto e di relazione tecnica di cui all'art. 28 della legge 9
gennaio 1991, n. 10 senza che tale adempimento esoneri il
progettista dal valutare la possibilità al ricorso ad altre
tecnologie d'utilizzo di fonti rinnovabili di energia o assimilate,
da lui ritenute valide.
Art. 6 - Rendimento minimo dei generatori di calore
1.
Negli impianti termici di nuova installazione, nella
ristrutturazione degli impianti termici nonché nella sostituzione
di generatori di calore, i generatori di calore ad acqua calda di
potenza nominale utile pari o inferiore a 400 kW devono avere un
"rendimento termico utile" conforme a quanto prescritto
dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n.
660. I generatori ad acqua calda di potenza superiore devono
rispettare i limiti di rendimento fissati dal medesimo decreto del
Presidente della Repubblica per le caldaie di potenza pari a 400 kW. I generatori di calore ad aria calda devono avere
un "rendimento di combustione" non inferiore ai valori
riportati nell'allegato E al presente decreto.
2.
Alle disposizioni di cui al comma 1 non sono soggetti:
a)
i generatori di calore alimentati a combustibili solidi;
b)
i generatori di calore appositamente concepiti per essere
alimentati con combustibili le cui caratteristiche si discostano
sensibilmente da quelle dei combustibili liquidi o gassosi
comunemente commercializzati, quali ad esempio gas residui di
lavorazioni, biogas;
c)
i generatori di calore policombustibili limitatamente alle
condizioni di funzionamento con combustibili di cui alla lettera b.
Art. 7 - Termoregolazione e contabilizzazione
1.
Fermo restando che gli edifici la cui concessione edilizia
sia stata rilasciata antecedentemente all'entrata in vigore del
presente decreto devono disporre dei sistemi di regolazione e
controllo previsti dalle precedenti normative, le disposizioni
contenute nel presente articolo si applicano agli impianti termici
di nuova installazione e nei casi di ristrutturazione degli impianti
termici.
2.
Negli impianti termici centralizzati adibiti al riscaldamento
ambientale per una pluralità di utenze, qualora la potenza nominale
del generatore di calore o quella complessiva dei generatori di
calore sia uguale o superiore a 35 kW, è prescritta l'adozione di
un gruppo termoregolatore dotato di programmatore che consenta la
regolazione della temperatura ambiente almeno su due livelli a
valori sigillabili nell'arco delle 24 ore. Il gruppo termoregolatore
deve essere pilotato da una sonda termometrica di rilevamento della
temperatura esterna. La temperatura esterna e le temperature di
mandata e di ritorno del fluido termovettore devono essere misurate
con una incertezza non superiore a più o meno 2 °C.
3.
Ai sensi del comma 6 dell'articolo 26 della legge 9 gennaio
1991, n. 10, gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di
nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia stata rilasciata
dopo il 18 luglio 1991, data di entrata in vigore di detto articolo
26, devono essere progettati e realizzati in modo tale da consentire
l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del
calore per ogni singola unità immobiliare.
Ai sensi del comma 3 dell’articolo 26 della
legge 9 gennaio 1991, n. 10, gli impianti termici al servizio di
edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia
rilasciata dopo il 30 giugno 2000, devono essere dotati di sistemi
di termoregolazione e di contabilizzazione del consumo energetico
per ogni singola unità immobiliare.
4.
Il sistema di termoregolazione di cui al comma 2 del presente
articolo può essere dotato di un programmatore che consenta la
regolazione su un solo livello di temperatura ambiente qualora in
ogni singola unità immobiliare sia effettivamente installato e
funzionante un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema
di termoregolazione pilotato da una o più sonde di misura della
temperatura ambiente dell'unità immobiliare e dotato di
programmatore che consenta la regolazione di questa temperatura
almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore.
5.
Gli edifici o le porzioni di edificio che in relazione alla
loro destinazione d'uso sono normalmente soggetti ad una occupazione
discontinua nel corso della settimana o del mese devono inoltre
disporre di un programmatore settimanale o mensile che consenta lo
spegnimento del generatore di calore o l'intercettazione o il
funzionamento in regime di attenuazione del sistema di riscaldamento
nei periodi di non occupazione.
6.
Gli impianti termici per singole unità immobiliari
destinati, anche se non esclusivamente, alla climatizzazione
invernale devono essere parimenti dotati di un sistema di
termoregolazione pilotato da una o più sonde di misura della
temperatura ambiente con programmatore che consenta la regolazione
di questa temperatura su almeno due livelli di temperatura nell'arco
delle 24 ore.
7.
Al fine di non determinare sovrariscaldamento nei singoli
locali di una unità immobiliare per effetto degli apporti solari e
degli apporti gratuiti interni è opportuna l'installazione di
dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente
nei singoli locali o nelle singole zone aventi caratteristiche di
uso ed esposizioni uniformi. L'installazione di detti dispositivi è
aggiuntiva rispetto ai sistemi di regolazione di cui ai precedenti
commi 2, 4, 5 e 6, ove tecnicamente compatibile con l'eventuale
sistema di contabilizzazione, ed è prescritta nei casi in cui la
somma dell'apporto termico solare mensile, calcolato nel mese a
maggiore insolazione tra quelli interamente compresi nell'arco del
periodo annuale di esercizio dell'impianto termico, e degli apporti
gratuiti interni convenzionali sia superiore al 20% del fabbisogno
energetico complessivo calcolato nello stesso mese.
8.
L'eventuale non adozione dei sistemi di cui al comma 7 deve
essere giustificata in sede di relazione tecnica di cui al comma 1
dell'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10; in particolare la
valutazione degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni
deve essere effettuata utilizzando la metodologia indicata dalle
norme tecniche UNI di cui al comma 3 dell'art. 8.
9.
Nel caso di installazione in centrale termica di più
generatori di calore, il loro funzionamento deve essere attivato in
maniera automatica in base al carico termico dell'utenza.
Art. 8 - Valori limite del fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione invernale
1.
Ai fini dell'applicazione del presente decreto il fabbisogno
energetico convenzionale per la climatizzazione invernale è la
quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un
anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura al
valore costante di 20°C con un adeguato ricambio d'aria durante una
stagione di riscaldamento il cui periodo è convenzionalmente
fissato:
a)
per le zone climatiche A, B, C, D, E dal comma 2
dell'articolo 9 del presente decreto;
b)
per la zona climatica F in 200 giorni a partire dal 5 di
ottobre, senza che ciò determini alcuna limitazione dell'effettivo
periodo annuale di esercizio.
2.
Il fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione
invernale (FEN) è il fabbisogno energetico convenzionale di cui al
precedente comma 1 diviso per il volume riscaldato e i gradi giorno
della località . L'unità di misura utilizzata è il kJ/m3
GG.
3.
Il calcolo del fabbisogno energetico convenzionale per la
climatizzazione invernale definito al comma 1 ed il calcolo del
fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione invernale
definito al comma 2 devono essere effettuati con la metodologia
indicata dalle norme tecniche UNI che verranno pubblicate entro il
31 ottobre 1993 e recepite dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato entro i successivi trenta giorni; tale
calcolo deve essere riportato nella relazione tecnica di cui al
comma 1 dell'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
4.
La metodologia UNI di cui al comma 3 esprime il bilancio
energetico del sistema edificio-impianto termico e tiene conto, in
termini di apporti:
-
dell'energia
primaria immessa nella centrale termica attraverso i vettori
energetici,
-
dell'energia
solare fornita all'edificio,
-
degli
apporti gratuiti interni quali, ad esempio, quelli dovuti al
metabolismo degli abitanti, all'uso della cucina, agli
elettrodomestici, all'illuminazione, in termini di perdite:
-
dell'energia
persa per trasmissione e per ventilazione attraverso l'involucro
edilizio, comprendente quest'ultima anche l'energia associata
all'umidità ,
-
dell'energia
persa dall'impianto termico nelle fasi di produzione, regolazione,
distribuzione ed emissione del calore.
5.
Per edifici con volumetria totale lorda climatizzata
inferiore a 10.000 m3 è ammesso un calcolo semplificato
del fabbisogno energetico convenzionale e del fabbisogno energetico
normalizzato, basato su un bilancio energetico del sistema edificio
impianto che tiene conto, in termini di apporti;
-
dell'energia
primaria immessa nella centrale termica attraverso i vettori
energetici, in termini di perdite:
-
dell'energia
persa per trasmissione e per ventilazione attraverso l'involucro
edilizio, comprendente quest'ultima anche l'energia associata
all'umidità,
-
dell'energia
persa dall'impianto termico nelle fasi di produzione, regolazione,
distribuzione ed emissione del calore.
6.
Il calcolo del coefficiente di dispersione volumica per
trasmissione dell'involucro edilizio deve essere effettuato
utilizzando le norme UNI 7357 e non deve superare i valori che
saranno fissati dai regolamenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4
della legge 9 gennaio 1991, n. 10. In attesa della emanazione di
detti regolamenti, i valori limite di tale coefficiente restano
fissati in conformità di quanto disposto dal decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro dei lavori pubblici del 30 luglio 1986 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 1986, n. 244.
7.
Il valore del fabbisogno energetico normalizzato per la
climatizzazione invernale di cui al comma 2, calcolato con le
metodologie di cui ai commi 3, 4, 5, 6, deve risultare inferiore al
seguente valore limite:
FEN(lim) = ((Cd + 0.34 n) - k(u) (0.01 I/dTm +
a/dTm)) 86.4/eta(g)
La predetta formula non è utilizzabile per il
calcolo del fabbisogno energetico normalizzato per la
climatizzazione invernale; essa serve esclusivamente per la
determinazione di un valore limite superiore di detto fabbisogno; il
valore dei simboli e delle costanti viene di seguito elencato:
Cd = valore limite del coefficiente di
dispersione volumica per trasmissione dell'involucro edilizio,
espresso in W/m3 °C, come fissato in base alle
disposizioni richiamate al comma 6;
n = numero dei volumi d'aria ricambiati in
un'ora (valore medio nelle 24 ore), espresso in h-1;
0.34 = costante, dimensionata in Wh/m3 °C,
che esprime il prodotto del calore specifico dell'aria per la sua
densità ;
I = media aritmetica dei valori dell'irradianza
solare media mensile sul piano orizzontale espressa in W/m2,
la media è estesa a tutti i mesi dell'anno interamente compresi nel
periodo di riscaldamento di cui al comma 1 del presente articolo; i
valori saranno forniti dalle norme tecniche UNI di cui al comma 3;
dTm = differenza di temperatura media
stagionale espressa in gradi C; i valori saranno forniti dalle norme
tecniche UNI di cui al comma 3;
0.01 = valore convenzionale, espresso in m-1,
della superficie ad assorbimento totale dell'energia solare per unità
di volume riscaldato;
a = valore degli apporti gratuiti interni,
espresso in W/m3, fissati in conformità a quanto
indicato nelle norme tecniche UNI di cui al comma 3;
k(u) = coefficiente adimensionato di
utilizzazione degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni,
calcolato in conformità a quanto indicato nelle norme tecniche UNI
di cui al comma 3;
86.4 = migliaia di secondi in un giorno;
rappresenta la costante di conversione da W/m3 °C
(dimensioni della espressione tra parentesi nella formula) a kJ/m3
GG (dimensione del FEN);
eta(g) = valore del rendimento globale medio
stagionale definito all'art. 5 comma 1.
8.
Il valore n, indica la media giornaliera nelle 24 ore del
numero dei volumi d'aria ricambiati in un'ora ed è
convenzionalmente fissato in 0.5 per l'edilizia abitativa nel caso
non sussistano ricambi meccanici controllati.
9.
Nei casi in cui sussistano valori minimi di ricambio d'aria
imposti da norme igieniche o sanitarie (in relazione ad esempio:
alla destinazione d'uso dell'edificio, all'eventuale presenza nei
locali di apparecchi di riscaldamento a focolare aperto), o comunque
regolamentati da normative tecniche, il valore di n è
convenzionalmente fissato pari ad 1.1 volte i valori succitati, che
devono comunque essere espressi in termini di valori medi
giornalieri nelle 24 ore.
10.
Per edifici con volumetria totale lorda climatizzata
inferiore a 10.000 m3, nel caso sia stato utilizzato il
calcolo semplificato di cui al punto 5, il valore limite del
fabbisogno energetico normalizzato per climatizzazione invernale,
dovrà essere calcolato mediante la formula di cui al comma 7
ponendo I=0, a=0.
11.
La formulazione del valore limite del fabbisogno energetico
normalizzato di cui al comma 7 potrà essere variata, anche in
relazione all'evoluzione della normativa nazionale o comunitaria,
mediante decreto del Ministro dell'industria del commercio e
dell'artigianato.
Art. 9 Limiti di esercizio degli impianti termici
1.
Gli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale
degli ambienti devono essere condotti in modo che, durante il loro
funzionamento, non vengano superati i valori massimi di temperatura
fissati dall'articolo 4 del presente decreto.
2.
L'esercizio degli impianti termici è consentito con i
seguenti limiti massimi relativi al periodo annuale di esercizio
dell'impianto termico ed alla durata giornaliera di attivazione:
Zona A: ore 6 giornaliere dal 1 dicembre al 15
marzo;
Zona B: ore 8 giornaliere dal 1 dicembre al 31
marzo;
Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al
31 marzo;
Zona D: ore 12 giornaliere dal 1 novembre al
15 aprile;
Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al
15 aprile;
Zona F: nessuna limitazione.
Al di fuori di tali periodi gli impianti
termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni
climatiche che ne giustifichino l'esercizio e comunque con una
durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a
pieno regime.
3.
è consentito il frazionamento dell'orario giornaliero di
riscaldamento in due o più sezioni.
4.
La durata di attivazione degli impianti non ubicati nella
zona F deve essere comunque compresa tra le ore 5 e le ore 23 di
ciascun giorno.
5.
Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4, relative alla limi
azione del periodo annuale di esercizio ed alla durata giornaliera
di attivazione non si applicano:
a)
agli edifici rientranti nella categoria E.3;
b)
alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di
organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili
condominiali;
c)
agli edifici rientranti nella categoria E.7, solo se adibiti
a scuole materne e asili nido;
d)
agli edifici rientranti nella categoria E.1 (3), adibiti ad
alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
e)
agli edifici rientranti nella categoria E.6 (1), adibiti a
piscine saune e assimilabili;
f)
agli edifici rientranti nella categoria E.8, nei casi in cui
ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
6.
Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 non si applicano,
limitatamente alla sola durata giornaliera di attivazione degli
impianti termici per il riscaldamento degli edifici, nei seguenti
casi:
a)
edifici rientranti nella categoria E.2 ed E.5, limitatamente
alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle
attività ;
b)
impianti termici che utilizzano calore proveniente da
centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e
calore;
c)
impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di
tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;
d)
impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di
circuito primario, al solo fine di alimentare gli edifici di cui
alle deroghe previste al comma 5, di produrre acqua calda per usi
igienici e sanitari, nonchè al fine di mantenere la temperatura
dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il
funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
e)
impianti termici centralizzati di qualsivoglia potenza,
dotati di apparecchi per la produzione di calore aventi valori
minimi di rendimento non inferiori a quelli richiesti per i
generatori di calore installati dopo l'entrata in vigore del
presente regolamento e dotati di gruppo termoregolatore pilotato da
una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore
che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura
ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere
condotti in esercizio continuo purchè il programmatore giornaliero
venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura
degli ambienti pari a 16 °C + 2 °C di tolleranza nelle ore al di
fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2 del
presente articolo;
f)
impianti termici centralizzati di qualsivoglia potenza,
dotati di apparecchi per la produzione di calore aventi valori
minimi di rendimento non inferiori a quelli richiesti per i
generatori di calore installati dopo l'entrata in vigore del
presente regolamento e nei quali sia installato e funzionante, in
ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del
calore ed un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente
dell'unità immobiliare stessa dotato di un programmatore che
consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura
nell'arco delle 24 ore;
g)
impianti termici per singole unità immobiliari dotati di
apparecchi per la produzione di calore aventi valori minimi di
rendimento non inferiori a quelli richiesti per i generatori di
calore installati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento
e dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura
ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione
di detta temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore
nonchè lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle
necessità dell'utente;
h)
impianti termici condotti mediante "contratti di
servizio energia" i cui corrispettivi siano essenzialmente
correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti
consentiti dal presente regolamento, purchè si provveda, durante le
ore al di fuori della durata di attivazione degli impianti
consentita dal comma 2 ad attenuare la potenza erogata dall'impianto
nei limiti indicati alla lettera e);
7.
In caso di fabbricato in condominio ciascun condominio o
locatario può richiedere che, a cura delle Autorità competenti di
cui all'art. 31 comma 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 e a
proprie spese, venga verificata l'osservanza delle disposizioni del
presente regolamento.
8.
In tutti gli edifici di cui all'art. 3 l'amministratore e,
dove questo manchi, il proprietario o i proprietari sono tenuti ad
esporre, presso ogni impianto termico centralizzato al servizio di
una pluralità di utenti, una tabella concernente:
a)
l'indicazione del periodo annuale di esercizio dell'impianto
termico e dell'orario di attivazione giornaliera prescelto nei
limiti di quanto disposto dal presente articolo;
b)
le generalità e il domicilio del soggetto responsabile
dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico.
Art. 10 Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici
1.
In deroga a quanto previsto dall'art.9, i sindaci, su
conforme delibera immediatamente esecutiva della giunta comunale,
possono ampliare, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali
di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti
termici, sia per i centri abitati, sia per i singoli immobili.
2.
I sindaci assicurano l'immediata informazione della
popolazione relativamente ai provvedimenti adottati ai sensi del
comma 1.
Art. 11 Esercizio e manutenzione degli impianti termici e controlli relativi
1.
L’esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono
affidati al proprietario, definito come alla lettera j)
dell’articolo 1, comma 1, o per esso ad un terzo, avente i
requisiti definiti alla lettera o) dell’articolo 1, comma 1, che
se ne assume la responsabilità. L’eventuale atto di assunzione di
responsabilità da parte del terzo, che lo espone altresì alle
sanzioni amministrative previste dal comma 5 dell'articolo 34 della
legge 9 gennaio 1991, n. 10, deve essere redatto in forma scritta e
consegnato al proprietario. Il terzo eventualmente incaricato, non
può delegare ad altri le responsabilità assunte, e può ricorrere
solo occasionalmente al subappalto delle attività di sua
competenza, fermo restando il rispetto della legge 5 marzo 1990, n.
46, per le attività di manutenzione straordinaria, e ferma restando
la propria diretta responsabilità ai sensi degli articoli 1667 e
seguenti del codice civile. Il ruolo di terzo responsabile di un
impianto è incompatibile con il ruolo di fornitore di energia per
il medesimo impianto, a meno che la fornitura sia effettuata
nell’ambito di un contratto servizio energia, con modalità
definite con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze.
2.
Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici
individuali la figura dell'occupante, a qualsiasi titolo, dell'unità
immobiliare stessa subentra, per la durata dell'occupazione, alla
figura del proprietario, nell'onere di adempiere agli obblighi
previsti dal presente regolamento e nelle connesse responsabilità
limitatamente all'esercizio, alla manutenzione dell'impianto termico
ed alle verifiche periodiche di cui al comma 12.
3.
Nel
caso di impianti termici centralizzati con potenza nominale
superiore a 350 kW ed in ogni caso qualora gli impianti termici
siano destinati esclusivamente ad edifici di proprietà pubblica od
esclusivamente ad edifici adibiti ad uso pubblico, il possesso dei
requisiti richiesti al "terzo responsabile dell'esercizio e
della manutenzione dell'impianto termico" è dimostrato
mediante l'iscrizione ad albi nazionali tenuti dalla pubblica
amministrazione e pertinenti per categoria quali, ad esempio, l'albo
nazionale dei costruttori - categoria gestione e manutenzione degli
impianti termici di ventilazione e di condizionamento, oppure
mediante l'iscrizione ad elenchi equivalenti delle Comunità
Europee, oppure mediante accreditamento del soggetto ai sensi delle
norme UNI EN 29.000.
(2)
(2) Il presente comma è stato differito nei termini della sua entrata in vigore da diversi Decreti leggi, successivamente è entrata in vigore la legge 5 gennaio 1995, n. 25, che ha fatto decorrere il termine di entrata in vigore del suddetto comma al 1 ottobre 1995 per gli impianti termici con potenza nominale superiore a 600 kW, e al 1 giugno 1996 per quelli superiori a 350kW.
Nel
caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore
a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti
pubblici, il possesso dei requisiti richiesti al ‘terzo
responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto
termico’ è dimostrato mediante l’iscrizione ad albi nazionali
tenuti dalla pubblica amministrazione e pertinenti per categoria
quali, ad esempio, l’albo nazionale dei costruttori - categoria
gestione e manutenzione degli impianti termici di ventilazione e
condizionamento, oppure mediante l’iscrizione ad elenchi
equivalenti dell’Unione Europea, oppure mediante certificazione
del soggetto, ai sensi delle norme UNI EN ISO della serie 9.000, per
l’attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, da
parte di un organismo accreditato e riconosciuto a livello italiano
o europeo. In ogni caso il terzo responsabile o il responsabile
tecnico preposto deve possedere conoscenze tecniche adeguate alla
complessità dell’impianto o degli impianti a lui affidati.
4.
Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione
dell’impianto termico devono essere eseguite conformemente alle
istruzioni tecniche per la regolazione, l’uso e la manutenzione
elaborate dal costruttore dell’impianto. Qualora non siano
disponibili le istruzioni del costruttore, le operazioni di
controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei
dispositivi facenti parte dell’impianto termico devono essere
eseguite conformemente alle istruzioni tecniche elaborate dal
fabbricante ai sensi della normativa vigente, mentre le operazioni
di controllo e manutenzione delle restanti parti dell’impianto
termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano
disponibili le istruzioni del fabbricante relative allo specifico
modello, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la
periodicità prevista dalle vigenti normative UNI e CEI per lo
specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo. In mancanza
di tali specifiche indicazioni, i controlli di cui all’allegato H
devono essere effettuati almeno una volta l’anno, fermo restando
quanto stabilito ai commi
12 e 13.
4-bis. Al
termine delle operazioni di controllo e manutenzione
dell’impianto, l’operatore ha l’obbligo di redigere e
sottoscrivere un rapporto da rilasciare al responsabile
dell’impianto, che deve sottoscriverne copia per ricevuta.
L’originale del rapporto sarà da questi conservato ed allegato al
libretto di cui al comma
9. Nel caso di impianti di riscaldamento unifamiliari, di potenza
nominale del focolare inferiore a 35 kW, il rapporto di controllo e
manutenzione dovrà essere redatto e sottoscritto conformemente al
modello di cui all’allegato H al presente decreto. Tale modello
potrà essere modificato ed aggiornato, anche in relazione al
progresso della tecnica ed all’evoluzione della normativa
nazionale o comunitaria, dal Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, con proprio decreto o mediante
approvazione di specifiche norme tecniche UNI. Con la medesima
procedura potranno essere adottati modelli standard per altre
tipologie di impianto.
5.
Il nominativo del responsabile dell'esercizio e della
manutenzione degli impianti termici deve essere riportato in
evidenza sul "libretto di centrale" o sul "libretto
di impianto" prescritto dal comma 9.
6.
Il terzo eventualmente nominato responsabile dell'esercizio
e della manutenzione dell'impianto termico comunica entro sessanta
giorni la propria nomina all’ente locale competente per i
controlli previsti al comma 3 dell'articolo 31 della legge 9 gennaio
1991, n. 10. Al medesimo ente il terzo responsabile comunica
immediatamente eventuali revoche o dimissioni dall’incarico, nonché
eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità
dell’impianto.
7.
Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli
impianti termici è tra l'altro tenuto:
-
al
rispetto del periodo annuale di esercizio;
-
all'osservanza
dell'orario prescelto, nei limiti della durata giornaliera di
attivazione consentita dall'art. 9;
-
al
mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti consentiti
dalle disposizioni di cui all'art. 4.
8.
Il responsabile dell’esercizio e della
manutenzione dell’impianto, ove non possieda i requisiti necessari
o non intenda provvedere direttamente, affida le operazioni di cui
al comma 4 a soggetti
abilitati alla manutenzione straordinaria degli impianti di cui alla
lettera c) dell'articolo 1, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n.
46. Nel caso di impianti termici a gas il soggetto deve essere
abilitato anche per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera e) della medesima legge 5 marzo 1990, n. 46. Nel caso di
impianti termici unifamiliari con potenza nominale del focolare
inferiore a 35 kW, la figura del responsabile dell'esercizio e della
manutenzione si identifica con l'occupante che può, con le modalità
di cui al comma 1, delegarne i compiti al soggetto cui è affidata
con continuità la manutenzione dell'impianto, che assume pertanto
il ruolo di terzo responsabile, fermo restando che l'occupante
stesso mantiene in maniera esclusiva le responsabilità di cui al
comma 7. Al termine dell'occupazione è fatto obbligo all'occupante
di consegnare al proprietario o al subentrante il "libretto di
impianto" prescritto al comma 9, debitamente aggiornato, con
gli eventuali allegati.
9.
Gli impianti termici con potenza nominale superiore o uguale
a 35 kW devono essere muniti di un "libretto di centrale"
conforme all'allegato F al presente regolamento; gli impianti
termici con potenza nominale inferiore a 35 kW devono essere muniti
di un "libretto di impianto" conforme all'allegato G al
presente regolamento.
10.
I modelli dei libretti di centrale e dei libretti d'impianto
di cui al comma 9 possono essere aggiornati dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio
decreto.
11.
La compilazione iniziale del libretto
nel caso di impianti termici di nuova installazione o sottoposti a
ristrutturazione, e per impianti termici individuali anche in caso
di sostituzione dei generatori di calore, deve essere effettuata
all’atto della prima messa in servizio, previo rilevamento dei
parametri di combustione, dalla ditta installatrice che, avendo
completato i lavori di realizzazione dell’impianto termico, è in
grado di verificarne la sicurezza e funzionalità nel suo complesso,
ed è tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità di cui
all’articolo 9 della legge 5 marzo 1990, n. 46, comprensiva, se
del caso, dei riferimenti di cui alla nota 7 del modello di
dichiarazione allegato al decreto del Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato 20 febbraio 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1992. Copia della scheda
identificativa dell’impianto contenuta nel libretto, firmata dal
responsabile dell’esercizio e della manutenzione, dovrà essere
inviata all’ente competente per i controlli di cui al comma 18. La
compilazione iniziale del libretto, previo rilevamento dei parametri
di combustione, per impianti esistenti all’atto dell’entrata in
vigore del presente regolamento nonché la compilazione per le
verifiche periodiche previste dal presente regolamento è effettuata
dal responsabile dell’esercizio e della manutenzione
dell’impianto termico. Il libretto di centrale ed il libretto di
impianto devono essere conservati presso l’edificio o l’unità
immobiliare in cui è collocato l’impianto termico. In caso di
nomina del terzo responsabile e successiva rescissione contrattuale,
il terzo responsabile è tenuto a consegnare al proprietario o
all’eventuale terzo responsabile subentrante l’originale del
libretto, ed eventuali allegati, il tutto debitamente aggiornato.
12.
Gli elementi da sottoporre a verifica periodica sono quelli
riportati sul "libretto di centrale" o sul "libretto
di impianto" di cui al comma 9. Le suddette verifiche vanno
effettuate almeno una volta l'anno, normalmente all'inizio del
periodo di riscaldamento, per i generatori di calore con potenza
nominale superiore o uguale a 35 kW e almeno con periodicità
biennale per i generatori di calore con potenza nominale inferiore,
ferma restando la periodicità almeno annuale delle operazioni di
manutenzione prescritte al comma 4.
13.
Per le centrali termiche dotate di generatore di calore o di
generatori di calore con potenza termica nominale complessiva
maggiore o uguale a 350 kW è inoltre prescritta una seconda
determinazione del solo rendimento di combustione da effettuare
normalmente alla metà del periodo di riscaldamento.
14. Il rendimento di combustione, rilevato nel
corso delle verifiche di cui ai commi 12 e 13, misurato alla massima
potenza termica effettiva del focolare nelle condizioni di normale
funzionamento, in conformità alle vigenti norme tecniche UNI, deve
risultare:
a)
per i generatori di calore ad acqua calda installati
antecedentemente al 29 ottobre 1993, non inferiore di tre punti
percentuali rispetto al valore minimo del rendimento termico utile
alla potenza nominale previsto ai sensi dell’articolo 6 per
caldaie standard della medesima potenza;
b)
per i generatori di calore ad acqua calda installati a
partire dal 29 ottobre 1993, non inferiore al valore minimo del
rendimento termico utile alla potenza nominale previsto ai sensi
dell’articolo 6 del presente decreto per caldaie standard della
medesima potenza;
c)
per generatori di calore ad aria calda installati
antecedentemente al 29 ottobre 1993, non inferiore a sei punti
percentuali rispetto al valore minimo del rendimento di combustione
alla potenza nominale indicato all'allegato E;
d)
per generatori di calore ad aria calda installati a partire
dal 29 ottobre 1993, non inferiore a tre punti percentuali rispetto
al valore minimo del rendimento di combustione alla potenza nominale
indicato all'allegato E.
15.
Qualora i generatori di calore installati antecedentemente
alla data di entrata in vigore del presente regolamento non possano
essere ricondotti mediante operazioni di manutenzione ai valori di
rendimento di combustione indicati alle lettere a) e c) del comma 14
è prescritta la loro sostituzione entro i termini appresso
indicati:
Potenza Nominale
Termini
350 kW e oltre
entro il 30 settembre 1994
inferiore a 350 kW per zone climatiche E,
F
entro il 30 settembre 1995
inferiore a 350 kW per le restanti zone
climatiche
entro il 30 settembre 1996
I generatori di calore installati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento per i quali, durante le operazioni di verifica in esercizio, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli indicati alle lettere b) e d) del comma 14, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 300 giorni solari a partire dalla data della verifica.
16.
I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di
verifica in esercizio, siano stati rilevati rendimenti di
combustione inferiori a quelli indicati alle lettere b) e d) del
comma 14, sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio
continuo prevista alle lettere e), f), g) ed h) del comma 6
dell'art. 9.
17.
Gli impianti termici che provvedono alla climatizzazione
invernale degli ambienti in tutto o in parte mediante l'adozione di
macchine e sistemi diversi dai generatori di calore, macchine e
sistemi quali ad esempio le pompe di calore, le centrali di
cogenerazione al servizio degli edifici, gli scambiatori di calore
al servizio delle utenze degli impianti di teleriscaldamento, gli
impianti di climatizzazione invernale mediante sistemi solari
attivi, devono essere muniti di "libretto di centrale"
predisposto, secondo la specificità del caso, dall'installatore
dell'impianto ovvero, per gli impianti esistenti, dal responsabile
dell'esercizio e della manutenzione; detto libretto dovrà contenere
oltre alla descrizione dell'impianto stesso, l'elenco degli elementi
da sottoporre a verifica, i limiti di accettabilità di detti
elementi in conformità alle leggi vigenti, la periodicità prevista
per le verifiche; un apposito spazio dovrà inoltre essere riservato
all'annotazione degli interventi di manutenzione straordinaria. Per
la parte relativa ad eventuali generatori di calore il libretto di
centrale si atterrà alle relative disposizioni già previste nel
presente regolamento.
18.
Ai sensi dell'art. 31, comma 3 della legge 9
gennaio 1991, n. 10, i comuni con più di quarantamila abitanti e le
province per la restante parte del territorio, in un quadro di
azioni che vedano l’Ente locale promuovere la tutela degli
interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione,
sensibilizzazione ed assistenza all’utenza, effettuano, con
cadenza almeno biennale e con onere a carico degli utenti ed anche
avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza
tecnica, i controlli necessari ad accertare l'effettivo stato di
manutenzione e di esercizio dell'impianto termico. I risultati dei
controlli eseguiti sugli impianti termici devono essere allegati al
libretto di centrale o al libretto di impianto di cui al comma 9,
annotando i riferimenti negli spazi appositamente previsti. Entro il
31 dicembre 2000 gli Enti di cui sopra inviano alla Regione di
appartenenza, e per conoscenza al Ministero dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, una relazione sulle caratteristiche
e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici
nel territorio di propria competenza, con particolare riferimento
alle risultanze dei controlli effettuati nell’ultimo biennio. La
relazione sarà aggiornata con frequenza biennale.
19.
In
caso di affidamento ad organismi esterni dei controlli di cui al
comma 18, i comuni e le province competenti dovranno stipulare con
detti organismi apposite convenzioni, previo accertamento che gli
stessi soddisfino, con riferimento alla specifica attività
prevista, i requisiti minimi di cui all’allegato I al presente
decreto. L'ENEA, nell'ambito dell'accordo di programma con il
Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato di cui
all’articolo 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, o su specifica
commessa, fornisce agli Enti locali che ne facciano richiesta
assistenza per l'accertamento dell'idoneità tecnica dei predetti
organismi.
20.
Limitatamente agli impianti di potenza nominale del
focolare inferiore a 35 kW, gli Enti di cui al comma 18 possono,
nell’ambito della propria autonomia, con provvedimento reso noto
alle popolazioni interessate, al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e all'ENEA, stabilire che i controlli
si intendano effettuati nei casi in cui i manutentori degli impianti
termici o i terzi responsabili dell’esercizio e manutenzione o i
proprietari degli stessi trasmettano, con le modalità ed entro i
termini stabiliti dal provvedimento medesimo, apposita
dichiarazione, redatta secondo il modello di cui all’allegato H,
con timbro e firma del terzo responsabile o dell’operatore, nel
caso la prima figura non esista per l’impianto specifico, e con
connessa assunzione di responsabilità, attestante il rispetto delle
norme del presente regolamento, con particolare riferimento ai
risultati dell'ultima delle verifiche periodiche di cui al comma 12.
Gli Enti di cui al comma 18 possono altresì stabilire, per
manutentori e terzi responsabili, l’obbligo di consegna periodica
delle dichiarazioni di cui sopra su supporto informatico
standardizzato. Gli Enti, qualora ricorrano alla forma di verifica
prevista al presente comma, devono comunque effettuare annualmente
controlli tecnici a campione su almeno il 5% degli impianti di
potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW esistenti sul
territorio, scegliendoli tra quelli per i quali sia pervenuta
nell’ultimo biennio la dichiarazione di avvenuta manutenzione, ai
fini del riscontro della veridicità della dichiarazione stessa,
provvedendo altresì ad effettuare, nei termini previsti
dall’articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, i
controlli su tutti gli impianti termici per i quali la dichiarazione
di cui sopra risulti omessa o si evidenzino comunque situazioni di
non conformità alle norme vigenti. Gli Enti Locali, al fine di
massimizzare l’efficacia della propria azione, possono programmare
i predetti controlli a campione dando priorità agli impianti più
vecchi o per i quali si abbia comunque una indicazione di maggiore
criticità, avendo peraltro cura di predisporre il campione in modo
da evitare distorsioni di mercato. In conformità al principio
stabilito dal comma 3, articolo 31, della legge 9 gennaio 1991, n.
10, gli oneri per la effettuazione dei controlli a campione sono
posti a carico di tutti gli utenti che presentino detta
dichiarazione, con opportune procedure definite da ciascun ente
locale nell’ambito della propria autonomia.
Art. 12 Entrata in vigore
1.
Il presente regolamento, salvo quanto disposto al comma 2,
entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2.
Le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8 e 11 hanno
effetto dal novantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di
recepimento delle normative UNI previste dall'articolo 5, comma 2,
dell'articolo 8, comma 3, dall'articolo 11, comma 14, e
dall'allegato B e, in ogni caso, a decorrere dal 1 agosto 1994. Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 agosto 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
SAVONA, Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato
Art. 16 Competenza delle regioni (tratto da DPR 21 dicembre 1999 n. 551)
1.
Le disposizioni di cui ai commi 18, 19 e 20 dell’articolo
11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412, si applicano fino all’adozione dei provvedimenti di
competenza delle regioni, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Nell’ambito delle
funzioni di coordinamento ed assistenza agli enti locali ivi
previste, le regioni promuovono altresì, nel rispetto delle
rispettive competenze, l’adozione di strumenti di raccordo che
consentano la collaborazione e l’azione coordinata tra i diversi
enti ed organi preposti, per i diversi aspetti, alla vigilanza sugli
impianti termici.
Art. 17 Istituzione o completamento del catasto degli impianti termici (tratto da DPR 21 dicembre 1999 n. 551)
1.
Al fine di costituire il catasto degli impianti o di
completare quello già esistente all’atto della data di entrata in
vigore del presente decreto, gli Enti locali competenti possono
richiedere alle società distributrici di combustibile per il
funzionamento degli impianti di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, che sono tenute a provvedere
entro 90 giorni, di comunicare l’ubicazione e la titolarità degli
impianti da esse riforniti nel corso degli ultimi dodici mesi; i
comuni trasmettono i suddetti dati alla provincia ed alla regione,
anche in via informatica.
Art. 18 Allegati (tratto da DPR 21 dicembre 1999 n. 551)
1.
Al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412, dopo l’allegato G, sono inseriti gli allegati H ed I al
presente decreto. Il punto 1 dell’allegato E del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è soppresso.
Art. 19 Norma transitoria (tratto da DPR 21 dicembre 1999 n. 551)
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