Delibera n. 224/00 


(G.U. serie generale n. 19 del 24 gennaio 2001)

Disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 kW

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 6 dicembre 2000,

Premesso che:

Visti:

Viste:

Visto il documento "Impianti fotovoltaici da collegare in bassa tensione con la rete di distribuzione" trasmesso dall’Enel distribuzione Spa con lettera in data 20 aprile 2000 (Prot. n. 5383);

Considerato che:

Ritenuto che:

DELIBERA

Articolo 1 - Definizioni

Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:

  1. l’Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  2. la gestione della rete è l’insieme delle attività e delle procedure che determinano il funzionamento e la previsione del funzionamento, in ogni condizione, di una rete elettrica; tali attività e procedure comprendono la gestione dei flussi di energia elettrica, dei dispositivi di interconnessione e dei servizi ausiliari necessari;
  3. il Gestore contraente è il gestore della rete nella quale si trova il punto di connessione;
  4. il gestore della rete è la persona fisica o giuridica responsabile della gestione di una rete con obbligo di connessione di terzi, anche non avendone la proprietà, nonché delle attività di manutenzione e di sviluppo della medesima;
  5. l’impianto fotovoltaico è un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della luce, cioè della radiazione solare, in energia elettrica (effetto fotovoltaico); pertanto, esso rientra nella categoria degli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili;
  6. la potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) dell’impianto fotovoltaico è la potenza determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o massime, o di picco o di targa) di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto;
  7. il punto di connessione è il punto in cui il punto di consegna e di riconsegna dell’energia elettrica scambiata coincidono;
  8. il punto di consegna è il punto in cui l’energia elettrica scambiata viene immessa in rete;
  9. il punto di riconsegna è il punto in cui l’energia elettrica scambiata viene prelevata dalla rete;
  10. la rete con obbligo di connessione di terzi è una rete i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, e dall’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ivi incluse le reti di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 25 giugno 1999, le porzioni limitate della rete di trasmissione nazionale la cui gestione sia affidata a terzi ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del medesimo decreto legislativo e le piccole reti isolate, nonché la porzione della rete di proprietà della società Ferrovie dello Stato Spa non facente parte della rete di trasmissione nazionale;
  11. il Richiedente è il soggetto che presenta richiesta di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza nominale non superiore a 20 kW;
  12. il saldo è la differenza tra energia elettrica consegnata ed energia elettrica riconsegnata nel punto di connessione;
  13. lo scambio è la modalità di riconciliazione tra l’energia elettrica consegnata e l’energia elettrica riconsegnata, applicata nel caso in cui la consegna e la riconsegna dell'energia elettrica non avvengano simultaneamente;
  14. scambio sul posto è lo scambio nei casi in cui il punto di consegna e di riconsegna dell’energia elettrica scambiata coincidono.
Articolo 2 - Oggetto e ambito di applicazione

2.1    La presente deliberazione definisce le condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza nominale non superiore a 20 kW situati sul territorio nazionale.

2.2    Le disposizioni contenute nella presente deliberazione si applicano ai clienti del mercato vincolato titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica.

Articolo 3 - Modalità per l’erogazione del servizio di scambio sul posto

3.1    Il soggetto che intende usufruire del servizio di scambio sul posto per l’energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al precedente articolo 2, comma 2.1, ne fa richiesta al gestore della rete nella quale si trova il punto di connessione.

3.2    Il gestore della rete a cui è presentata la richiesta di cui al precedente comma 3.1 propone al soggetto richiedente, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, un contratto conforme allo schema di contratto tipo allegato come parte integrante e sostanziale della presente delibera (Allegato A).

Articolo 4 - Norme tecniche per la consegna e riconsegna dell’energia elettrica

Il Gestore contraente può richiedere, anche telefonicamente, al Richiedente il distacco temporaneo dell’impianto fotovoltaico dalla rete, per giustificati motivi o qualora l’esercizio in parallelo alla rete dell’impianto medesimo possa costituire pericolo per persone o cose.

Articolo 5 - Misura dell’energia elettrica consegnata e riconsegnata

5.1    I complessi di misura consentono la misura dell’energia elettrica attiva, immessa e prelevata nel punto di connessione, nonché l’accesso alle medesime misure da parte sia del Gestore contraente che del Richiedente.

5.2    Il Gestore contraente è responsabile della fornitura e installazione dei complessi di misura relativi al punto di connessione. Il Gestore contraente è altresì responsabile della manutenzione e dell’eventuale sostituzione dei complessi di misura stessi, nonché della rilevazione delle misure in detto punto.

5.3    Ciascun complesso di misura è sigillato a cura del Gestore contraente.

5.4    I complessi di misura sono conformi alle norme tecniche adottate dal Comitato Elettrotecnico Italiano. La precisione dei complessi di misura è almeno pari a quella raccomandata dallo stesso Comitato.

5.5    Il Richiedente o il Gestore contraente si comunicano tempestivamente qualunque irregolarità presunta o riscontrata nel funzionamento dei complessi di misura. E’ compito del Gestore contraente intervenire per effettuare le dovute verifiche.

5.6    Il Richiedente e il Gestore contraente possono richiedere in qualsiasi momento la verifica, anche in contraddittorio, dei complessi di misura, rimanendo a carico del soggetto che ha richiesto la verifica le spese necessarie nel caso in cui gli errori riscontrati risultino compresi entro i limiti di precisione di cui al precedente comma 5.4. Qualora gli errori riscontrati superino tali limiti, il Gestore contraente assume a proprio carico le spese di verifica e provvede al ripristino della funzionalità dei complessi di misura stessi.

5.7    Sono a cura e spese del Richiedente le eventuali opere civili per l’alloggiamento dei complessi di misura relativi all’energia consegnata e riconsegnata.

Articolo 6 - Scambio sul posto dell’energia elettrica

6.1    Lo scambio sul posto dell’energia elettrica è assicurato dal Gestore contraente.

6.2    Lo scambio sul posto dell’energia elettrica consegnata e riconsegnata nell’ambito di un contratto di scambio sul posto per gli impianti di cui al precedente articolo 2, comma 2.1, viene effettuato su base annuale, secondo le modalità di cui ai seguenti commi.

6.3    Nel caso in cui il contratto di fornitura di cui al precedente articolo 2, comma 2.2, preveda corrispettivi articolati sulla base delle fasce orarie in cui l’energia elettrica viene prelevata, l’energia consegnata nell’ambito di un contratto di scambio viene convenzionalmente attribuita a ciascuna fascia oraria proporzionalmente all’energia riconsegnata nella medesima fascia. L’energia elettrica consegnata e quella riconsegnata si compensano tra di loro su base annua in ciascuna fascia oraria, utilizzando un coefficiente pari a 1.

6.4    Nel caso in cui il contratto di fornitura di cui al precedente articolo 2, comma 2.2, preveda corrispettivi indipendenti dalle fasce orarie in cui l’energia elettrica viene prelevata, l’energia elettrica consegnata e quella riconsegnata si compensano tra loro su base annua, utilizzando un coefficiente pari a 1, indipendentemente dalle fasce orarie in cui l’energia elettrica viene consegnata e riconsegnata.

6.5  Effettuata la compensazione a titolo di scambio, qualora permanga un saldo positivo o negativo, a seconda del caso:

  1. se il saldo è positivo viene riportato a credito per la compensazione negli anni successivi e non dà luogo a remunerazione;

b.       se il saldo è negativo alla differenza tra energia elettrica riconsegnata ed energia elettrica consegnata si applica il trattamento e il corrispettivo previsto dal contratto di fornitura di cui al precedente articolo 2, comma 2.2.

Articolo 7 - Corrispettivi

Ai fini dello scambio sul posto al Richiedente è richiesto un corrispettivo per il servizio di misura pari a 60.000 lire per anno.

Articolo 8 - Disposizioni finali

8.1    Con riferimento ai punti di connessione in deroga a quanto previsto dall’articolo 3, comma 3.2, della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 28 dicembre 1999, n. 201/99, nella definizione del livello generale di qualità del servizio relativo ai fattori commerciali del Gestore contraente, non si fa riferimento all’indicatore di qualità "grado di scostamento del conguaglio rispetto agli acconti"

8.2    La presente deliberazione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.  

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