Delibera n. 224/00
(G.U. serie generale n. 19 del 24 gennaio 2001)
L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 6 dicembre 2000,
Premesso che:
Visti:
la legge 9 gennaio
1991, n. 9;
Viste:
Visto il documento "Impianti fotovoltaici da collegare
in bassa tensione con la rete di distribuzione" trasmesso dall’Enel
distribuzione Spa con lettera in data 20 aprile 2000 (Prot. n. 5383);
Considerato che:
la deliberazione n. 13/99 prevede, all’articolo 10, le modalità di riconciliazione dell’energia vettoriata e di scambio;
la deliberazione n. 119/99
prevede, all’articolo
11, le modalità applicative della riconciliazione;
l’articolo 10, comma
7, primo periodo, della legge n. 133/99 prevede
che l’esercizio di impianti che utilizzano fonti rinnovabili di potenza
elettrica non superiore a 20 kW, anche collegati alla rete, non è
soggetto agli obblighi di cui all’articolo 53, comma 1, del testo unico
approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
l’energia consumata, sia autoprodotta che ricevuta in conto scambio, non
è sottoposta all’imposta erariale ed alle relative addizionali
sull’energia elettrica;
Ritenuto che:
Ai fini del presente provvedimento
si applicano le seguenti definizioni:
2.1 La presente deliberazione definisce
le condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto
dell’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza nominale
non superiore a 20 kW situati sul territorio nazionale.
2.2
Le disposizioni contenute nella
presente deliberazione si applicano ai clienti del mercato vincolato titolari di
un contratto di fornitura di energia elettrica.
3.1
Il soggetto che intende usufruire
del servizio di scambio sul posto per l’energia elettrica prodotta dagli
impianti di cui al precedente articolo 2, comma 2.1, ne fa richiesta al gestore
della rete nella quale si trova il punto di connessione.
3.2
Il gestore della rete a cui è
presentata la richiesta di cui al precedente comma 3.1 propone al soggetto
richiedente, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, un contratto
conforme allo schema di contratto tipo allegato come parte integrante e
sostanziale della presente delibera (Allegato
A).
Il Gestore contraente può
richiedere, anche telefonicamente, al Richiedente il distacco temporaneo
dell’impianto fotovoltaico dalla rete, per giustificati motivi o qualora
l’esercizio in parallelo alla rete dell’impianto medesimo possa costituire
pericolo per persone o cose.
5.1 I complessi di misura consentono la
misura dell’energia elettrica attiva, immessa e prelevata nel punto di
connessione, nonché l’accesso alle medesime misure da parte sia del Gestore
contraente che del Richiedente.
5.2 Il Gestore contraente è
responsabile della fornitura e installazione dei complessi di misura relativi al
punto di connessione. Il Gestore contraente è altresì responsabile della
manutenzione e dell’eventuale sostituzione dei complessi di misura stessi,
nonché della rilevazione delle misure in detto punto.
5.3 Ciascun
complesso di misura è sigillato a cura del Gestore contraente.
5.4 I complessi di misura sono conformi
alle norme tecniche adottate dal Comitato Elettrotecnico Italiano. La precisione
dei complessi di misura è almeno pari a quella raccomandata dallo stesso
Comitato.
5.5 Il Richiedente o il Gestore
contraente si comunicano tempestivamente qualunque irregolarità presunta o
riscontrata nel funzionamento dei complessi di misura. E’ compito del Gestore
contraente intervenire per effettuare le dovute verifiche.
5.6 Il Richiedente e il Gestore
contraente possono richiedere in qualsiasi momento la verifica, anche in
contraddittorio, dei complessi di misura, rimanendo a carico del soggetto che ha
richiesto la verifica le spese necessarie nel caso in cui gli errori riscontrati
risultino compresi entro i limiti di precisione di cui al precedente comma 5.4.
Qualora gli errori riscontrati superino tali limiti, il Gestore contraente
assume a proprio carico le spese di verifica e provvede al ripristino della
funzionalità dei complessi di misura stessi.
5.7 Sono a cura e spese del Richiedente
le eventuali opere civili per l’alloggiamento dei complessi di misura relativi
all’energia consegnata e riconsegnata.
6.1
Lo scambio
sul posto dell’energia elettrica è assicurato dal Gestore contraente.
6.2 Lo scambio sul posto dell’energia
elettrica consegnata e riconsegnata nell’ambito di un contratto di scambio sul
posto per gli impianti di cui al precedente articolo 2, comma 2.1, viene
effettuato su base annuale, secondo le modalità di cui ai seguenti commi.
6.3 Nel caso in cui il contratto di
fornitura di cui al precedente articolo 2, comma 2.2, preveda corrispettivi
articolati sulla base delle fasce orarie in cui l’energia elettrica viene
prelevata, l’energia consegnata nell’ambito di un contratto di scambio viene
convenzionalmente attribuita a ciascuna fascia oraria proporzionalmente
all’energia riconsegnata nella medesima fascia. L’energia elettrica
consegnata e quella riconsegnata si compensano tra di loro su base annua in
ciascuna fascia oraria, utilizzando un coefficiente pari a 1.
6.4 Nel caso in cui il contratto di
fornitura di cui al precedente articolo 2, comma 2.2, preveda corrispettivi
indipendenti dalle fasce orarie in cui l’energia elettrica viene prelevata,
l’energia elettrica consegnata e quella riconsegnata si compensano tra loro su
base annua, utilizzando un coefficiente pari a 1, indipendentemente dalle fasce
orarie in cui l’energia elettrica viene consegnata e riconsegnata.
6.5 Effettuata
la compensazione a titolo di scambio, qualora permanga un saldo positivo o
negativo, a seconda del caso:
se il saldo è positivo
viene riportato a credito per la compensazione negli anni successivi e non dà
luogo a remunerazione;
b.
se il saldo è negativo alla differenza tra energia elettrica
riconsegnata ed energia elettrica consegnata si applica il trattamento e il
corrispettivo previsto dal contratto di fornitura di cui al precedente articolo
2, comma 2.2.
Ai fini dello scambio sul posto al
Richiedente è richiesto un corrispettivo per il servizio di misura pari a
60.000 lire per anno.
8.1
Con riferimento ai punti di
connessione in deroga a quanto previsto dall’articolo 3, comma 3.2, della
deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 28 dicembre
1999, n. 201/99, nella
definizione del livello generale di qualità del servizio relativo ai fattori
commerciali del Gestore contraente, non si fa riferimento all’indicatore di
qualità "grado di scostamento del conguaglio rispetto agli acconti"
8.2 La presente deliberazione è
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore
il giorno della sua pubblicazione.