Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 8 della legge 11 Febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
D.P.R. 25 GENNAIO 2000 N. 34
DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 GENNAIO 2000 N.34
(Suppl.
Ordinario n.35/L della Gazzetta Ufficiale del 29 Febbraio 2000, n. 49)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87, quinto comma,
della Costituzione;
Visto l’articolo 8 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni con cui si prevede che con
apposito regolamento governativo venga istituito un sistema di qualificazione
unico per tutti gli esecutori di lavori pubblici di importi superiori a 150.000
euro;
Visto l’articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 Ottobre 1999;
Acquisito in data 11 Novembre 1999 il
parere della conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28
Agosto 1997, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato,
espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 29
Novembre 1999;
Acquisiti i pareri delle competenti
commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, espressi in
data 16 Dicembre 1999;
Vista la definitiva deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 Gennaio 2000;
Sulla proposta del Ministro dei Lavori
pubblici, di concerto con il Ministro dell’Industria, del commercio e
dell’artigianato, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
emana il seguente
regolamento:
TITOLO I
Disposizioni
generali
Art. 1. Ambito di applicazione
1. Il
presente Regolamento disciplina il sistema unico di qualificazione di cui
all’articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni.
2. La
qualificazione è obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici affidati
dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni, dalle Regioni anche a statuto speciale e dalle
Province Autonome di Trento e Bolzano, di importo superiore a 150.000 Euro.
3.
Fatto salvo quanto stabilito all’articolo 3, commi 6 e 7, l’attestazione di
qualificazione rilasciata a norma del presente Regolamento costituisce
condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei
requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di
lavori pubblici.
4. Le
stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della
qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti
dal presente titolo, nonché dai titoli III e IV.
Art. 2. Definizione
1. Ai
fini del presente Regolamento si intende per :
a)
"Legge": la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni;
b)
"Stazioni appaltanti": i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2,
della Legge, nonché le Regioni anche a statuto speciale e le Province autonome
di Trento e Bolzano;
c)
"Regolamento generale": il regolamento di cui all’articolo 3, comma
2, della Legge;
d)
"Regolamento": il presente regolamento;
e)
"Procedimento di qualificazione": la sequenza degli atti disciplinati
dalle norme del Regolamento che permette di individuare in capo a determinati
soggetti il possesso di requisiti giuridici, organizzativi, finanziari e
tecnici, necessari per realizzare lavori pubblici;
f)
"Autorità": l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
istituita ai sensi dell’articolo 4 della Legge;
g)
"Organismo di autorizzazione": l’Autorità;
h)
"Organismi di accreditamento": i soggetti legittimati da norme
nazionali o internazionali ad accreditare, ai sensi delle norme europee serie
UNI CEI EN 45000, gli organismi di certificazione a svolgere le attività di cui
alla lettera l);
i)
"Organismi di attestazione": gli organismi di diritto privato, in
prosieguo denominati SOA, che accertano ed attestano l’esistenza nei soggetti
esecutori di lavori pubblici degli elementi di qualificazione di cui
all’articolo 8, comma 3, lettera c) ed eventualmente lettere a) e b) della
Legge;
l)
"Organismi di certificazione": gli organismi di diritto privato che
rilasciano i certificati del sistema di qualità conformi alle norme europee
serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi
significativi e correlati del sistema di qualità;
m)
"Autorizzazione": l’atto conclusivo del procedimento mediante il
quale l’Autorità autorizza gli organismi di attestazione a svolgere le
attività di cui alla lettera i);
n)
"Accreditamento": l’atto conclusivo della procedura mediante il
quale gli organismi di accreditamento legittimano gli organismi di
certificazione a svolgere le attività di cui alla lettera l);
o)
"Commissione": la Commissione consultiva prevista dall’articolo 8,
comma 3, della Legge del cui parere si avvale l’Autorità ai fini
dell’autorizzazione e della sua eventuale revoca nei confronti dei soggetti di
cui alle lettere i) e l), nonché della definizione delle procedure e dei
criteri cui devono attenersi nella loro attività i soggetti autorizzati al
rilascio dell’attestazione di qualificazione;
p)
"Attestazione": il documento che dimostra il possesso dei requisiti di
cui all’articolo 8, comma 3, lettera c), ed eventualmente lettere a) e b),
della Legge;
q)
"Certificazione": il documento che dimostra il possesso del
certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee serie UNI EN ISO
9000 e alla vigente disciplina nazionale;
r)
"Dichiarazione": il documento che dimostra la presenza di elementi
significativi e correlati del sistema di qualità di cui all’articolo 8, comma
3, lettera b) della legge;
s)
"Osservatorio": l’Osservatorio dei lavori pubblici di cui
all’articolo 4, comma 10, lettera c), e all’articolo 14, comma 11, della
Legge;
t)
"Imprese": i soggetti di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a),
b) e c), della Legge;
u)
"Impresa assegnataria": l’impresa cui i consorzi previsti
all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c), della Legge assegnano, in parte o
totalmente, l’esecuzione dei lavori;
v)
"Casse Edili": gli organismi paritetici istituiti attraverso la
contrattazione collettiva di cui all’articolo 37 della Legge.
Art. 3. Categorie e classifiche
1. Le
imprese sono qualificate per categorie di opere generali, per categorie di opere
specializzate, nonché per prestazioni di sola costruzione e per prestazioni di
progettazione e costruzione, e classificate, nell’ambito delle categorie loro
attribuite, secondo gli importi di cui al comma 4.
2. La
qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad
eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto;
nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si
applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a
condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto
dell’importo dei lavori a base di gara.
3. Le
categorie sono specificate nell’allegato A.
4. Le
classifiche sono stabilite secondo i seguenti livelli di importo:
I
|
fino
a £. 500.000.000 |
Euro
258.228 |
II
|
fino
a £. 1.000.000.000 |
Euro
516.457 |
III
|
fino
a £. 2.000.000.000 |
Euro
1.032.913 |
IV
|
fino
a £. 5.000.000.000 |
Euro
2.582.284 |
V
|
fino
a £. 10.000.000.000 |
Euro
5.164.569 |
VI
|
fino
a £. 20.000.000.000 |
Euro
10.329.138 |
VII
|
fino
a £. 30.000.000.000 |
Euro
15.493.707 |
VIII
|
oltre
£. 30.000.000.000 |
Euro
15.493.707 |
5.
L’importo della classifica VIII (illimitato) ai fini del rispetto dei
requisiti di qualificazione è convenzionalmente stabilito pari a lire quaranta
miliardi (Euro 20.658.276).
6. Per
gli appalti di importo a base di gara superiore a lire 40.000.000.000 (Euro
20.658.276), l’impresa, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica
VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione
del bando, una cifra d’affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività
diretta ed indiretta, non inferiore a tre volte l’importo a base di gara; il
requisito è comprovato secondo quanto previsto all’articolo 18, commi 3 e 4,
ed è soggetto a verifica secondo l’articolo 10, comma 1-quater, della Legge.
7. Per
le imprese stabilite in altri Stati aderenti all’Unione Europea la
qualificazione di cui al presente regolamento non è condizione obbligatoria per
la partecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici, nonché per
l’affidamento dei relativi subappalti. Ai sensi dell’articolo 8, comma
11-bis, della Legge per le imprese stabilite in altri Stati aderenti
all’Unione europea l’esistenza dei requisiti prescritti per la
partecipazione delle imprese italiane alle gare di appalto è accertata in base
alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi.
La qualificazione è comunque consentita, alle stesse condizioni richieste per
le imprese italiane, anche alle imprese stabilite negli Stati aderenti alla
Unione Europea.
8. Le
imprese che non possiedono la qualificazione per prestazione di progettazione e
costruzione, possono partecipare alle relative gare in associazione temporanea
con i soggetti di cui all’articolo 17, comma 1, lettere d), e) ed f), della
Legge.
Art. 4. Sistema di qualità aziendale ed elementi
significativi e correlati del sistema di qualità aziendale
1. Ai
fini della qualificazione, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, lettere a) e b),
della Legge, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale UNI EN
ISO 9000 ovvero elementi significativi e correlati del suddetto sistema, nella
misura prevista dall’allegato C, secondo la cadenza temporale prevista
dall’allegato B.
2. La
certificazione del sistema di qualità aziendale e la dichiarazione della
presenza degli elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità
aziendale si intendono riferite agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo
complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche.
3. Il
possesso della certificazione di qualità aziendale ovvero il possesso della
dichiarazione della presenza di requisiti del sistema di qualità aziendale,
rilasciate da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di
costruzione, è attestato dalle SOA.
TITOLO II
Autorizzazione
degli organismi di attestazione
Art. 5. Commissione consultiva
1. La
Commissione è composta dai seguenti componenti:
a) un
rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, con funzioni di Presidente,
designato dal Ministro competente;
b) un
rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali designato dal
Ministro competente;
c) un
rappresentante del Ministero dell’industria, del commercio e
dell’artigianato designato dal Ministro competente;
d) un
rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale designato dal
Ministro competente;
e) un
rappresentante del Ministero dell’ambiente designato dal Ministro competente;
f) un
rappresentante del Ministero dei trasporti e della navigazione designato dal
Ministro competente;
g) un
rappresentante del Ministero della difesa designato dal Ministro competente;
h) due
rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome, designati dalla
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome;
i) due
rappresentanti dei Comuni designati dall’Associazione nazionale dei comuni
italiani;
l) un
rappresentante delle Province designato dall’Unione delle province d’Italia;
m) tre
rappresentanti delle categorie lavoratrici interessate, designati dalle
associazioni che hanno sottoscritto contratti collettivi nazionali di lavoro per
i dipendenti delle imprese edili ed affini o di comparto;
n) nove
rappresentanti delle imprese designati dalle associazioni nazionali di categoria
che hanno sottoscritto contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti
delle imprese edili ed affini o di comparto.
2. Le
attività di segreteria della Commissione sono svolte da personale
dell’Autorità.
3. La
mancata designazione dei componenti di cui alle lettere h), i), l), m) e n) del
comma 1 entro trenta giorni dalla richiesta non costituisce motivo ostativo al
funzionamento della Commissione.
4. La
Commissione è convocata dal Presidente dell’Autorità, con preavviso di
almeno quindici giorni e con l’indicazione delle questioni da trattare.
5. I
pareri della Commissione sono assunti, in prima convocazione, con la presenza di
almeno metà dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei
presenti e, in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei presenti; in
caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Per
la partecipazione alle attività della Commissione è stabilito un compenso
nella misura determinata dall’Autorità nei limiti delle risorse disponibili.
Art. 6. Nomina dei componenti della Commissione
1. I
membri della Commissione sono nominati dall’Autorità e durano in carica per
un triennio.
2. In
caso di dimissioni di uno o più componenti o di loro cessazione dall’incarico
per qualsiasi altro motivo, l’Autorità provvede alla loro sostituzione con le
stesse modalità previste per la nomina, per il periodo di tempo in cui
sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.
Art. 7. Requisiti generali e di indipendenza
delle SOA e relativi controlli
1. Le
Società Organismi di Attestazione sono costituite nella forma delle società
per azioni, la cui denominazione sociale deve espressamente comprendere la
locuzione "organismi di attestazione"; la sede legale deve essere nel
territorio della Repubblica.
2. Il
capitale sociale deve essere almeno pari ad un miliardo di lire interamente
versato.
3. Lo
statuto deve prevedere come oggetto esclusivo lo svolgimento dell'attività di
attestazione secondo le norme del Regolamento e di effettuazione dei connessi
controlli tecnici sull'organizzazione aziendale e sulla produzione delle imprese
di costruzione, nonché sulla loro capacità operativa ed economico -
finanziaria.
4. La
composizione e la struttura organizzativa delle SOA deve assicurare, anche in
presenza di eventuali situazioni di controllo o di collegamento, individuate
secondo quanto previsto dall’articolo 2359 del codice civile, il rispetto del
principio di indipendenza di giudizio e l’assenza di qualunque interesse
commerciale, finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o
discriminatori.
5. Le
SOA devono dichiarare e adeguatamente documentare, entro 15 giorni dal loro
verificarsi, le eventuali circostanze che possano implicare la presenza di
interessi idonei ad influire sul requisito dell'indipendenza.
6. Ai
fini del controllo e della vigilanza sulla composizione azionaria delle SOA e
sulla persistenza del requisito dell’indipendenza l’Autorità può
richiedere, indicando il termine per la risposta non inferiore a trenta giorni,
alle stesse SOA e alle società ed enti che partecipano al relativo capitale
azionario ogni informazione riguardante i nominativi dei rispettivi soci e le
eventuali situazioni di controllo o di collegamento, secondo quanto risulta dal
libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da ogni altro dato a loro
disposizione.
7. Non
possono svolgere attività di attestazione le SOA:
a) che
si trovano in stato di liquidazione, concordato preventivo, o qualsiasi altra
situazione equivalente secondo la legislazione vigente;
b) che
sono soggette a procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
c) che
non sono in regola con gli obblighi fiscali, contributivi ed assistenziali
previsti dalla vigente legislazione;
d)
qualora nei confronti dei propri amministratori, legali rappresentanti, soci
diretti o indiretti, direttori tecnici sia pendente un procedimento per
l'applicazione di una delle misure di prevenzione prevista dall'articolo 3 della
legge 27 dicembre 1956 n. 1423, o sussista una delle cause ostative previste
dell’articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575;
e)
qualora nei confronti dei propri amministratori, legali rappresentanti o
direttori tecnici è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incida sulla
affidabilità morale o professionale, o per delitti finanziari;
f) che
nell'esercizio della propria attività si sono rese responsabili di errore
professionale grave formalmente accertato;
g. che
hanno reso false dichiarazioni o fornito falsa documentazione in merito alle
informazioni loro richieste.
8. Le
SOA comunicano all’Autorità l’eventuale sopravvenienza di fatti o
circostanze che incidono sulle situazioni di cui al comma 7.
9. La
mancata risposta a richieste dell’Autorità nel termine di trenta giorni, o la
mancata comunicazione di cui al comma 8 nel medesimo termine, o la comunicazione
di informazioni non veritiere implicano l’applicazione delle sanzioni previste
dall'articolo 4, comma 7, della Legge e possono nei casi più gravi comportare
la revoca dell'autorizzazione.
Art. 8. Partecipazioni azionarie
1. Non
possono possedere, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, una
partecipazione al capitale di una SOA i soggetti indicati dagli articoli 2,
comma 2, 10, comma 1, e 17, comma 1, della Legge, nonché le regioni e le
province autonome.
2. Le
associazioni nazionali delle imprese di cui all’articolo 5, comma 1, lettera
n) e le associazioni nazionali rappresentative delle stazioni appaltanti possono
possedere azioni di una SOA nel limite massimo complessivo del 20% del capitale
sociale, ed ognuna delle associazioni nella misura massima del 10%. Al fine di
garantire il principio dell’uguale partecipazione delle parti interessate alla
qualificazione, la partecipazione al capitale da parte delle associazioni di
imprese è ammessa qualora nella medesima SOA vi sia partecipazione in uguale
misura da parte di associazione di stazioni appaltanti e viceversa.
3.
Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente o
indirettamente, una partecipazione azionaria in una SOA, deve darne preventiva
comunicazione all'Autorità.
4. Si
intendono acquisite o cedute indirettamente le partecipazioni azionarie
trasferite tramite società controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice
civile, società fiduciarie, o comunque tramite interposta persona.
5.
L'Autorità, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può vietare il
trasferimento della partecipazione quando essa può influire sulla correttezza
della gestione della SOA o può compromettere il requisito dell'indipendenza a
norma dell'articolo 7, comma 4; il decorso del termine senza che l'Autorità
adotti alcun provvedimento equivale a nulla osta all'operazione.
6. Il
trasferimento della partecipazione, una volta avvenuto, è comunicato
all'Autorità e alla SOA.
Art. 9. Requisiti tecnici delle SOA
1.
L'organico minimo delle SOA è costituito:
a) da
un direttore tecnico laureato in ingegneria, o in architettura, abilitato
all'esercizio della professione da almeno dieci anni, iscritto, al momento
dell'attribuzione dell'incarico, al relativo albo professionale, assunto a tempo
indeterminato, dotato di adeguata esperienza almeno quinquennale nel settore dei
lavori pubblici maturata in posizione di responsabilità direttiva, nell'attività
di controllo tecnico dei cantieri (organizzazione, qualità, avanzamento lavori,
costi) o di valutazione della capacità economico - finanziaria delle imprese in
relazione al loro portafoglio ordini, ovvero nella attività di certificazione
della qualità; il medesimo direttore tecnico dovrà dichiarare, nelle forme
previste dalle vigenti leggi, di non svolgere analogo incarico presso altre SOA;
b) da
tre laureati, di cui uno in ingegneria o architettura, uno in giurisprudenza ed
uno in economia e commercio, assunti a tempo indeterminato, in possesso di
esperienza professionale almeno triennale attinente al settore dei lavori
pubblici;
c) da
sei dipendenti, in possesso almeno del diploma di scuola media superiore,
assunti a tempo indeterminato.
2. I
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle
SOA devono possedere i requisiti morali previsti dall'articolo 7, comma 7.
3 Il
venire meno dei requisiti determina la decadenza dalla carica; essa è
dichiarata dagli organi sociali delle SOA entro trenta giorni dalla conoscenza
del fatto.
4. Le
SOA devono disporre di attrezzatura informatica per la comunicazione delle
informazioni all’Osservatorio conforme al tipo definito dall’Autorità entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
Art. 10. Concessione e revoca della
autorizzazione
1. Lo
svolgimento da parte delle SOA dell'attività di attestazione della
qualificazione ai sensi del presente Regolamento è subordinato alla
autorizzazione dell'Autorità.
2. La
SOA presenta istanza di autorizzazione, corredata dai seguenti documenti:
a)
l'atto costitutivo e lo statuto sociale;
b)
l'elencazione della compagine sociale e la dichiarazione circa eventuali
situazioni di controllo o di collegamento;
c)
l'organigramma della SOA, comprensivo dei curriculum dei soggetti che ne fanno
parte;
d) la
dichiarazione del legale rappresentante, nei modi e con le forme previsti dalle
vigenti leggi, circa l'inesistenza delle situazioni previste dall'articolo 7,
comma 7, in capo alla SOA, ai suoi amministratori, legali rappresentanti o
direttori tecnici;
e)
certificato del casellario giudiziale relativo agli amministratori, legali
rappresentanti e direttori tecnici della SOA;
f) un
documento contenente la descrizione delle procedure che, conformemente a quanto
stabilito dall’Autorità entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente Regolamento, saranno utilizzate per l’esercizio dell’attività
di attestazione;
g) una
polizza assicurativa stipulata con impresa di assicurazione autorizzata alla
copertura del rischio cui si riferisce l’obbligo, per la copertura delle
responsabilità conseguenti all’attività svolta, avente massimale non
inferiore a sei volte il volume di affari prevedibile.
3.
L'Autorità ai fini istruttori può chiedere ulteriori informazioni ed
integrazioni alla documentazione fornita dalla SOA istante, e conclude il
procedimento entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
Il tempo necessario all’Autorità per acquisire le richieste integrazioni non
si computa nel termine.
4. Il
diniego di autorizzazione non impedisce la presentazione di una nuova istanza.
5.
L'autorizzazione è revocata dall'Autorità quando sia accertato il venire meno
dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9, nonché quando
sia accertato il mancato inizio dell'attività sociale entro sei mesi dalla
autorizzazione, o quando la stessa attività risulti interrotta per più di sei
mesi. L'autorizzazione è altresì revocata nei casi più gravi di violazione
dell'obbligo di rendere le informazioni richieste ai sensi degli articoli 7, 8 e
9 e comunque quando sia accertato che la SOA non svolge la propria attività in
modo efficiente e conforme alle disposizioni della Legge, del presente
Regolamento e nel rispetto delle procedure contenute nel documento di cui al
comma 2, lettera f).
6. Il
procedimento di revoca dell'autorizzazione, è iniziato d’ufficio, quando
l’Autorità viene a conoscenza dell’esistenza, anche a seguito di denuncia
di terzi interessati, del verificarsi di una delle circostanze di cui al comma
5. A tal fine l’Autorità contesta alla SOA gli addebiti accertati,
invitandola a presentare le proprie osservazioni e controdeduzioni entro un
termine perentorio non inferiore a trenta giorni, decorsi i quali, entro i
successivi novanta giorni, viene assunta la decisione in ordine alla revoca.
8. In
via istruttoria l’Autorità può disporre tutte le audizioni e le acquisizioni
documentali necessarie; le audizioni sono svolte in contraddittorio con la SOA
interessata e le acquisizioni documentali sono alla stessa comunicate, con
l’assegnazione di un termine non inferiore a trenta e non superiore a sessanta
giorni per controdeduzioni. In tal caso, il termine per le pronuncia da parte
dell’Autorità rimane sospeso per il periodo necessario allo svolgimento
dell’istruttoria ed alle presentazione delle controdeduzioni.
9. In
caso di revoca dell’autorizzazione, ovvero di fallimento e di cessazione della
attività di una SOA le attestazioni rilasciate sono valide a tutti gli effetti.
Le imprese qualificate indicano, entro novanta giorni dalla data della
comunicazione dei suddetti fatti, la SOA cui trasferire la documentazione in
base alla quale sono state rilasciate le attestazioni di qualificazione;
nell’eventualità di inerzia del soggetto qualificato il trasferimento è
disposto dall’Autorità.
10. In
caso di revoca dell’autorizzazione, ovvero di fallimento e di cessazione della
attività di una SOA, le documentazioni relative ai contratti per il rilascio di
attestazioni non ancora conclusi sono trasferite d’ufficio ad altre SOA scelte
dalle imprese contraenti.
Art. 11. Elenco delle SOA ed elenchi delle
imprese qualificate
1.
L'Autorità iscrive in apposito elenco le società autorizzate a svolgere
l'attività di attestazione e ne assicura la pubblicità per il tramite
dell'Osservatorio.
2.
L'Autorità, sulla base delle attestazioni trasmesse dalle SOA ai sensi
dell'articolo 12, cura la formazione su base regionale, con riferimento alla
sede legale dei soggetti qualificati, di elenchi delle imprese che hanno
conseguito la qualificazione. Tali elenchi sono resi pubblici tramite
l'Osservatorio.
Art. 12. Svolgimento dell'attività di
qualificazione e relative tariffe
1.
Nello svolgimento della propria attività le SOA devono:
a)
comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nel rispetto dei principi
di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge;
b)
acquisire le informazioni necessarie dai soggetti da qualificare ed operare in
modo da assicurare adeguata informazione;
c)
agire in modo da garantire imparzialità ed equo trattamento;
d)
assicurare e mantenere l'indipendenza richiesta dalla Legge e dal Regolamento;
e)
disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad
assicurare efficienza e correttezza;
f)
verificare la veridicità e la sostanza delle dichiarazioni, delle
certificazioni e delle documentazioni presentate dai soggetti cui rilasciare
l’attestato.
2. Per
l’espletamento delle loro attività le SOA non possono ricorrere a prestazioni
di soggetti esterni alla loro organizzazione aziendale.
3. Ogni
attestazione di qualificazione o di suo rinnovo è soggetta al pagamento di un
corrispettivo determinato, in rapporto all’importo complessivo ed al numero
delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati
secondo la formula di cui all'allegato E.
4.
L’importo determinato ai sensi del comma 3 è considerato corrispettivo minimo
della prestazione resa. Non può essere previsto il pagamento di un
corrispettivo in misura maggiore del suo doppio. Ogni patto contrario è nullo.
5. Le
SOA trasmettono all'Autorità, entro quindici giorni dal loro rilascio, copia
degli attestati.
Art. 13. Autorizzazione di organismi di
certificazione
1. Gli
organismi già accreditati al rilascio di certificazione dei sistemi di qualità,
che intendono svolgere anche attività di attestazione, sono soggetti alla
autorizzazione da parte dell'Autorità.
2.
L'autorizzazione è subordinata all'accertamento della sussistenza dei requisiti
e delle condizioni stabiliti dagli articoli 7, 8 e 9, fatta eccezione per ciò
che attiene alla denominazione sociale e all’unicità dell’oggetto sociale.
Art. 14. Vigilanza dell’Autorità
1.
L’Autorità, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera i), della Legge,
vigila sul sistema di qualificazione, e a tale fine, anche effettuando ispezioni
o richiedendo qualsiasi documento ritenesse necessario, controlla che le SOA:
a)
operino secondo le procedure, anche di controllo interno, presentate in sede di
richiesta di autorizzazione ed approvate dall’Autorità stessa;
b)
abbiano un comportamento che elimini qualsiasi possibilità di conflitti di
interesse;
c)
rilascino le attestazioni nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti
nell’articolo 4, e nel titolo III.
d)
applichino le tariffe di cui all’allegato E.
2. I
poteri di vigilanza e di controllo dell’Autorità ai fini di quanto previsto
dal comma 1, lettera c), sono esercitati anche su motivata e documentata istanza
di altra impresa, che in ogni momento può chiedere la verifica della
sussistenza dei requisiti che hanno dato luogo al rilascio dell’attestazione,
sempre che vanti un interesse concreto ed attuale. Sull’istanza di verifica
l’Autorità, disposti i necessari accertamenti anche a mezzo dei propri uffici
e sentita l’impresa sottoposta a verifica, provvede entro sessanta giorni nei
modi e con gli effetti previsti dall’articolo 16, comma 2, del presente
Regolamento.
3.
L’Autorità provvede periodicamente alla verifica a campione di un numero di
attestazioni rilasciate dalle SOA, di anno in anno fissato dalla stessa Autorità.
TITOLO III
Requisiti per
la qualificazione
Art. 15. Domanda di qualificazione
1. Per
il conseguimento della qualificazione le imprese devono possedere, oltre alla
certificazione di sistema di qualità o alla dimostrazione della presenza di
elementi significativi di cui all'articolo 8, comma 3, lettere a) e b), della
Legge secondo la cadenza temporale prevista nell’allegato B, i requisiti
stabiliti dal presente titolo.
2.
L'impresa che intende ottenere l'attestazione di qualificazione deve stipulare
apposito contratto con una delle SOA autorizzate.
3. La
SOA svolge l'istruttoria e gli accertamenti necessari alla verifica dei
requisiti di qualificazione, anche mediante accesso diretto alle strutture
aziendali dell'impresa istante, e compie la procedura di rilascio
dell’attestazione entro novanta giorni dalla stipula del contratto.
4.
Della stipula del contratto, del rilascio o del diniego di rilascio
dell’attestazione la SOA informa l’Autorità nei successivi trenta giorni.
5. La
durata dell'efficacia dell'attestazione è pari a tre anni. Almeno tre mesi
prima della scadenza del termine, l'impresa che intende conseguire il rinnovo
dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con
un’altra autorizzata.
6. Il
rinnovo dell'attestazione può essere richiesto anche prima della scadenza
sempre che siano decorsi tre mesi dalla data del rilascio dell'attestazione già
acquisita.
7. Il
rinnovo dell'attestazione avviene alle stesse condizioni e con le stesse modalità
previste per il rilascio dell’attestazione; dalla data della nuova
attestazione decorre il termine di efficacia fissato dal comma 5.
8. Non
costituiscono rinnovo di attestazione e non producono conseguenze sulla durata
di efficacia dell’attestazione le variazioni che non producono effetti diretti
sulle categorie e classifiche oggetto della relativa qualificazione; dette
variazioni sono soggette, secondo criteri fissati dall’Autorità entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, a
procedure accelerate e semplificate nonché a tariffa ridotta.
9. In
caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o
di un suo ramo, il nuovo soggetto può avvalersi per la qualificazione dei
requisiti posseduti dalle imprese che ad esso hanno dato origine.
Art. 16. Controllo dell’Autorità sulle
attestazioni
1. Le
determinazioni assunte dalle SOA in merito ai contratti stipulati dalle imprese
per ottenere la qualificazione sono soggette al controllo dell’Autorità
qualora l’impresa interessata ne faccia richiesta entro il termine di trenta
giorni dalla data di effettiva conoscenza della determinazione stessa.
2.
L’Autorità, sentita l’impresa richiedente e la SOA e acquisite le
informazioni necessarie, provvede entro sessanta giorni ad indicare alla SOA le
eventuali condizioni da osservarsi nell’esecuzione del contratto stipulato.
L’inottemperanza da parte della SOA alle indicazioni dell’Autorità costituisce comportamento valutabile ai sensi
dell’articolo 10, comma 5 del presente Regolamento.
Art. 17. Requisiti d'ordine generale
1. I
requisiti d'ordine generale occorrenti per la qualificazione sono:
a)
cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero
residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società
commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono
trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani;
b)
assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di
una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965,
n. 575;
c)
inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale a carico del titolare, del legale rappresentante,
dell’amministratore o del direttore tecnico per reati che incidono sulla
moralità professionale;
d)
inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di
residenza;
e)
inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o
del paese di provenienza;
f)
iscrizione al registro delle imprese presso le competenti camere di commercio,
industria, agricoltura e artigianato, ovvero presso i registri professionali
dello Stato di provenienza, con indicazione della specifica attività di
impresa;
g)
insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione
dell'attività;
h)
inesistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di
amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria;
i)
inesistenza di errore grave nell’esecuzione di lavori pubblici;
l)
inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti
l’osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza
sui luoghi di lavoro;
m)
inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per
l’ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di
qualificazione.
2.
L’Autorità stabilisce mediante quale documentazione i soggetti che intendono
qualificarsi dimostrano l’esistenza dei requisiti richiesti per la
qualificazione. Di ciò è fatto espresso riferimento nel contratto da
sottoscriversi fra SOA e impresa.
3. Per
la qualificazione delle società commerciali, delle cooperative e dei loro
consorzi, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili, i requisiti
di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si riferiscono al direttore tecnico
e a tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo; al direttore
tecnico e a tutti gli accomandatari se si tratta di società in accomandita
semplice; al direttore tecnico e agli amministratori muniti di rappresentanza se
si tratta di ogni altro tipo di società o di consorzio.
Art.18. Requisiti di ordine speciale
1. I
requisiti d'ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:
a)
adeguata capacità economica e finanziaria;
b)
adeguata idoneità tecnica e organizzativa;
c)
adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
d)
adeguato organico medio annuo.
2. La
adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata:
a) da
idonee referenze bancarie;
b)
dalla cifra di affari, determinata secondo quanto previsto all’articolo 22,
realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta non
inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie
categorie;
c)
limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, dal capitale
netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all’articolo
2424 del codice civile, riferito all’ultimo bilancio approvato, di valore
positivo.
3. La
cifra di affari in lavori relativa alla attività diretta è comprovata: da
parte delle ditte individuali, delle società di persone, dei consorzi di
cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili con la
presentazione delle dichiarazioni annuali IVA; da parte delle società di
capitale con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità alle
direttive europee, e della relativa nota di deposito.
4. La
cifra di affari in lavori relativa alla attività indiretta, in proporzione alle
quote di partecipazione dell’impresa richiedente, è comprovata con la
presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità alle direttive europee,
e della relativa nota di deposito, dei consorzi di cui all’articolo 10, comma
1, lettere e) ed e-bis) della Legge, e delle società fra imprese riunite dei
quali l'impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato
direttamente alla stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavori
eseguiti da parte di soggetti consorziati.
5. La
adeguata idoneità tecnica è dimostrata:
a) con
la presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall’articolo
26;
b)
dall'esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna delle categorie oggetto della
richiesta, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta;
l’importo è determinato secondo quanto previsto dall’articolo 22;
c)
dall'esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola categoria oggetto della
richiesta, di importo non inferiore al 40% dell’importo della qualificazione
richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola
categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% dell’importo della
qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa
singola categoria, di importo complessivo, non inferiore al 65% dell’importo
della qualificazione richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto
previsto dall’articolo 22.
6.
L’esecuzione dei lavori è documentata dai certificati di esecuzione dei
lavori previsti dall’articolo 22, comma 7.
7. Per
la qualificazione necessaria a realizzare lavori pubblici affidati in appalto a
seguito di appalto concorso, ovvero oggetto dei contratti di cui all’articolo
19, comma 1, lettera b), numero 1) della Legge, oppure affidati in concessione,
il requisito dell’idoneità tecnica è altresì dimostrato dalla presenza di
uno staff tecnico composto da laureati e diplomati assunti a tempo
indeterminato. Il numero minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno la metà
in possesso di laurea, è stabilito in due per le imprese qualificate fino alla
terza classifica, in quattro per le imprese appartenenti alla quarta ed alla
quinta classifica, ed in sei per le imprese qualificate nelle classifiche
successive.
8.
L'adeguata attrezzatura tecnica consiste nella dotazione stabile di
attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, in proprietà o in
locazione finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le essenziali
indicazioni identificative. Detta dotazione contribuisce al valore della cifra
di affari in lavori di cui al comma 2, lettera b), effettivamente realizzata,
rapportata alla media annua dell’ultimo quinquennio, sotto forma di
ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o canoni di noleggio, per un
valore non inferiore al 2% della predetta cifra d’affari, costituito per
almeno la metà dagli ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria.
L'attrezzatura tecnica per la quale è terminato il piano di ammortamento
contribuisce al valore della cifra di affari sotto forma di ammortamenti
figurativi, da evidenziarsi separatamente, calcolati proseguendo il piano di
ammortamento precedentemente adottato per un periodo pari alla metà della sua
durata. L'ammortamento figurativo è calcolato con applicazione del metodo a
quote costanti con riferimento alla durata del piano di ammortamento concluso.
9.
L’ammortamento è comprovato: da parte delle ditte individuali e delle società
di persone, con la presentazione della dichiarazione dei redditi corredata da
autocertificazione circa la quota riferita alla attrezzatura tecnica; da parte
dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi
stabili e delle società di capitale con la presentazione dei bilanci,
riclassificati in conformità alle direttive europee, e della relativa nota di
deposito.
10.
L'adeguato organico medio annuo è dimostrato dal costo complessivo sostenuto
per il personale dipendente, composto da retribuzione e stipendi, contributi
sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 15% della
cifra di affari in lavori di cui al comma 2, lettera b), effettivamente
realizzata, di cui almeno il 40% per personale operaio. In alternativa
l’adeguato organico medio annuo può essere dimostrato dal costo complessivo
sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato non
inferiore al 10% della cifra di affari in lavori, di cui almeno l’80% per
personale tecnico laureato o diplomato. Per le imprese artigiane la retribuzione
del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria. Per le
imprese individuali e per le società di persone il valore della retribuzione
del titolare e dei soci è pari a cinque volte il valore della retribuzione
convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL.
11. Il
costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto a norma del
comma 10, è documentato con il bilancio corredato dalla relativa nota e
riclassificato in conformità delle direttive europee dai soggetti tenuti alla
sua redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonché da una
dichiarazione sulla consistenza dell’organico, distinto nelle varie
qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci
e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS
e all'INAIL ed alle Casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai
dipendenti e ai relativi contributi.
12.
Alla determinazione delle percentuali di cui ai commi 8 e 10 concorrono, in
proporzione alle quote di competenza dell’impresa, anche l’attrezzatura ed
il costo per il personale dipendente dei consorzi e delle società di cui al
comma 4.
13. I
consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili
possono dimostrare il requisito relativo alle attrezzature tecniche mediante
l'attrezzatura in dotazione stabile ai propri consorziati; gli stessi soggetti
possono dimostrare il requisito relativo all’organico medio annuo attraverso
il costo del personale dipendente proprio e dei soggetti consorziati.
14. Per
ottenere la qualificazione fino alla III classifica di importo, i requisiti di
cui al comma 5, lettere b) e c), possono essere dimostrati dall’impresa
mediante i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta è stato
responsabile uno dei propri direttori tecnici. Tale facoltà può essere
esercitata solo nel caso in cui i soggetti designati hanno svolto funzioni di
direttore tecnico, per conto di imprese già iscritte all'Albo nazionale dei
costruttori ovvero qualificate ai sensi del Regolamento, per un periodo
complessivo non inferiore a cinque anni, di cui almeno tre consecutivi nella
stessa impresa. Lo svolgimento delle funzioni in questione è dimostrato con
l'esibizione dei certificati di iscrizione all'Albo o dell'attestazione e dei
certificati di esecuzione dei lavori della cui condotta uno dei direttori
tecnici è stato responsabile. La valutazione dei lavori è effettuata
abbattendo ad un decimo l’importo complessivo di essi e fino ad un massimo di
due miliardi. Un direttore tecnico non può dimostrare i requisiti di cui al
comma 5, lettere b) e c) qualora non siano trascorsi sei anni da una eventuale
precedente dimostrazione ed a tal fine deve produrre una apposita dichiarazione.
15.
Qualora la percentuale dell’attrezzatura tecnica di cui al comma 8 o i
rapporti di cui al comma 10 fra il costo complessivo sostenuto per il personale
dipendente e la cifra d’affari di cui al comma 2, lettera b), sono inferiori
alle percentuali indicate nei medesimi commi 8 e 10, la cifra d’affari stessa
è figurativamente e proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire le
percentuali richieste; la cifra d’affari così figurativamente rideterminata
vale per la dimostrazione del requisito di cui al comma 2, lettera b).
Art. 19.
Incremento convenzionale premiante
1.
Qualora l’impresa, oltre al possesso di uno dei requisiti del sistema di
qualità di cui all’articolo 4, presenti almeno tre dei seguenti requisiti ed
indici economico finanziari:
a)
capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo dello stato
patrimoniale di cui all’articolo 2424 del codice civile dell’ultimo bilancio
approvato, pari o superiore al 5% della cifra di affari media annuale richiesta
ai fini di cui all’articolo 18, comma 2, lettera b);
b)
indice di liquidità, costituito dal rapporto tra liquidità ed esigibilità
correnti dell’ultimo bilancio approvato, pari o superiore a 0,5; le liquidità
comprendono le rimanenze per lavori in corso alla fine dell’esercizio;
c)
reddito netto di esercizio, costituito dalla differenza tra il valore ed i costi
della produzione di cui all’articolo 2425 del codice civile, di valore
positivo in almeno due esercizi tra gli ultimi tre;
d)
requisiti di cui all’articolo 18, comma 1, lettere c) e d), di valore non
inferiori ai minimi stabiliti al medesimo articolo, commi 8 e 10; i valori degli
importi di cui all’articolo 18, commi 2, lettera b), e 5, lettere b) e c),
posseduti dall’impresa sono figurativamente incrementati in base alla
percentuale determinata secondo quanto previsto dall’allegato F; gli importi
così figurativamente rideterminati valgono per la dimostrazione dei requisiti
dei suddetti commi dell’articolo 18.
Art. 20.
Consorzi stabili
1. Il
consorzio stabile è qualificato sulla base delle qualificazioni possedute dalle
singole imprese consorziate. La qualificazione è acquisita, in riferimento ad
una determinata categoria di opera generale o specializzata, per la classifica
corrispondente all’importo pari o immediatamente inferiore alla somma di
quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione alla
classifica di importo illimitato, è in ogni caso necessario che almeno una tra
le imprese consorziate già possieda tale qualificazione.
Art. 21.
Rivalutazione dell’importo dei lavori eseguiti
1. Gli
importi dei lavori ultimati, relativi a tutte le categorie individuate dalle
tabelle di cui all'allegato A, vanno rivalutati sulla base delle variazioni
accertate dall’ISTAT relative al costo di costruzione di un edificio
residenziale, intervenute fra la data di ultimazione dei lavori e la data di
sottoscrizione del contratto di qualificazione con la SOA.
2. Sono
soggetti alla rivalutazione esclusivamente gli importi dei lavori eseguiti a
seguito di contratti stipulati con le stazioni appaltanti di cui all’articolo
2, comma1, lettera b) del presente Regolamento.
Art. 22.
Determinazione del periodo di attività documentabile e dei relativi importi e
certificati
1. La
cifra d’affari in lavori e gli importi dei lavori previsti rispettivamente
all’articolo 18, comma 2, lettera b), e all’articolo 18, comma 5, lettera
b), sono quelli realizzati nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione
del contratto con la SOA.
2. Fino
al 31 dicembre 2002 per la qualificazione nelle categorie OG5, OG9 e OG10, gli
importi previsti all’articolo 18, comma 5, lettera b), sono quelli realizzati
nei migliori cinque anni del decennio antecedente la data di sottoscrizione del
contratto con la SOA.
3. I
lavori di cui all’articolo 18, comma 5, lettera c), sono quelli realizzati nel
quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.
4. Fino
al 31 dicembre 2002 per la qualificazione nelle categorie OG5, OG9 e OG10, i
lavori di cui all’articolo 18, comma 5, lettera c), sono quelli realizzati nel
decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.
5. I
lavori da valutare sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito iniziati
ed ultimati nel periodo di cui ai precedenti commi, ovvero la parte di essi
eseguita nel quinquennio, per il caso di lavori iniziati in epoca precedente o
per il caso di lavori in corso di esecuzione alla data della sottoscrizione del
contratto con la SOA, calcolata presumendo un avanzamento lineare degli stessi.
6.
L'importo dei lavori è costituito dall'importo contabilizzato al netto del
ribasso d'asta, incrementato dall'eventuale revisione prezzi e dalle risultanze
definitive del contenzioso eventualmente insorto per riserve dell’appaltatore
diverse da quelle riconosciute a titolo risarcitorio.
7. I
certificati di esecuzione dei lavori sono redatti in conformità allo schema di
cui all’allegato D e contengono la espressa dichiarazione dei committenti che
i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito; se hanno
dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne viene indicato
l'esito. Ai fini della qualificazione per i lavori sui beni soggetti alle
disposizioni in materia di beni culturali e ambientali e per gli scavi
archeologici, la certificazione deve contenere l’attestato dell’autorità
preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori, del buon esito degli
interventi eseguiti. 8. Sono fatti salvi i certificati rilasciati prima della
data di entrata in vigore del presente Regolamento.
I
certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori sono trasmessi in
copia, a cura delle stazioni appaltanti, all'Osservatorio. L'Autorità provvede
ai necessari riscontri a campione.
Art. 23.
Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all’estero
1. Per
i lavori eseguiti all'estero da imprese con sede legale in Italia, il
richiedente produce:
a) per
i Paesi aderenti all’Unione Europea, la certificazione rilasciata dal
committente ed il certificato di collaudo, laddove emesso;
b) per
gli altri Paesi una attestazione rilasciata dal tecnico di fiducia del consolato
competente, vistata dal medesimo dalla quale risultano i lavori eseguiti, il
loro ammontare, i tempi di esecuzione nonché la dichiarazione che i lavori
furono eseguiti regolarmente e con buon esito;
c) una
copia del contratto e ogni documento comprovante i lavori eseguiti.
Art. 24.
Lavori eseguiti dall’impresa aggiudicataria e dall’impresa subappaltatrice
1. Ai
fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in
subappalto e delle imprese che hanno eseguito lavorazioni in regime di
subappalto valgono i seguenti criteri:
a) le
lavorazioni assunte in regime di subappalto sono classificabili ai sensi delle
tabelle di cui all'allegato A; l’impresa subappaltatrice può utilizzare per
la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite aventi le
caratteristiche predette;
b)
l'impresa aggiudicataria può utilizzare l’importo complessivo dei lavori se
l'importo delle lavorazioni subappaltate non supera il 30% dell'importo
complessivo ed il 40% nel caso di lavorazioni appartenenti alle categorie di cui
all’allegato A per le quali è prescritta la qualificazione obbligatoria; in
caso contrario, l'ammontare complessivo dei lavori viene decurtato della quota
eccedente quella anzidetta; l’importo dei lavori così determinato può essere
utilizzato esclusivamente per la qualificazione nella categoria prevalente.
2. I
lavori sui beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali
e ambientali sono utilizzati ai fini della qualificazione soltanto
dall’impresa che li ha effettivamente eseguiti sia essa aggiudicataria o
subappaltatrice.
Art. 25.
Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi
1.
L'attribuzione alle categorie di qualificazione individuate dalle tabelle di cui
all'allegato A e relative ai lavori eseguiti per conto di stazioni appaltanti
pubbliche, ovvero di soggetti comunque tenuti all'applicazione delle leggi in
materia di lavori pubblici, viene effettuata con riferimento alla categoria
prevalente richiesta nel bando di gara.
2. Per
i lavori il cui committente non sia tenuto all'applicazione delle leggi sui
lavori pubblici, l’importo e la categoria dei lavori sono desunti dal
contratto di appalto o altro documento di analoga natura ed è valutato per
intero nella corrispondente categoria individuata dalle tabelle di cui
all'allegato A.
3. Per
i lavori eseguiti in proprio e non su committenza si fa riferimento a parametri
fisici (metri quadrati, metri cubi) valutati sulla base di prescrizioni od
indici ufficiali e il relativo importo è valutato nella misura del 100%.
4. Nel
caso di opere di edilizia abitativa, si fa riferimento al costo totale
dell’intervento (C.T.N.) così come determinato dai soggetti competenti
secondo le norme vigenti, moltiplicato per la superficie complessiva (S.C.) e
maggiorato del 25%.
5. Nei
casi indicati ai commi 3 e 4 le relative dichiarazioni sono corredate dalla
seguente documentazione:
a)
concessione edilizia relativa all'opera realizzata, ove richiesta, con allegata
copia autentica del progetto approvato;
b)
copia del contratto stipulato;
c)
copia delle fatture corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti;
d)
copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei
lavori.
6. Ai
fini della qualificazione, l'importo dei lavori appaltati al consorzio di
imprese artigiane, al consorzio di cooperative e al consorzio stabile è
attribuito, sulla base di una deliberazione del consorzio stesso, al consorzio
ed eventualmente al consorziato esecutore secondo le percentuali previste dall’articolo 24, comma 1, lettera b).
Art. 26.
Direzione tecnica
1. La
direzione tecnica è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico
- organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. La direzione tecnica
può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il
legale rappresentante dell’impresa, o da più soggetti.
2. I
soggetti ai quali viene affidato l'incarico di direttore tecnico sono dotati,
per la qualificazione in categorie con classifica di importo superiore alla IV,
di laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, di diploma
universitario in ingegneria o in architettura o equipollente; per le classifiche
inferiori è ammesso anche il possesso del diploma di geometra o di equivalente
titolo di studio tecnico, ovvero di requisito professionale identificato nella
esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore di cantiere
per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati
di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione.
3. I
soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico non possono rivestire
analogo incarico per conto di altre imprese qualificate; essi producono una
dichiarazione di unicità di incarico. Qualora il direttore tecnico sia persona
diversa dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante,
dall’amministratore e dal socio, deve essere dipendente dell'impresa stessa o
in possesso di contratto d'opera professionale regolarmente registrato. Per i
lavori che hanno ad oggetto beni immobili soggetti alle disposizioni in materia
di beni culturali e ambientali e per gli scavi archeologici, la direzione
tecnica è affidata a soggetto in possesso di laurea in conservazione di beni
culturali o in architettura e, per la qualificazione in classifiche inferiori
alla IV, anche a soggetto dotato di esperienza professionale acquisita nei
suddetti lavori quale direttore di cantiere per un periodo non inferiore a
cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori
attestanti tale condizione rilasciati dall’autorità preposta alla tutela dei
suddetti beni. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di
concerto con il Ministro dei lavori pubblici possono essere definiti o
individuati eventuali altri titoli o requisiti professionali equivalenti.
4. La
qualificazione conseguita ai sensi dell’articolo 18, comma 14, è collegata al
direttore tecnico che l’ha consentita. La stessa qualificazione può essere
confermata sulla base di autonoma e specifica valutazione se l’impresa
provvede alla sostituzione del direttore tecnico o dei direttori tecnici uscenti
con soggetti aventi analoga idoneità.
5. Se
l’impresa non provvede alla sostituzione del o dei direttori tecnici uscenti,
si dispone:
a) la
revoca della qualificazione nelle categorie ed importi corrispondenti, connessi
alla presenza del o dei direttori tecnici uscenti;
b) la
conferma o la riduzione della qualificazione nelle categorie ed importi
corrispondenti, nel caso in cui l’impresa dimostri di aver eseguito lavori
rispettivamente di pari o di minore importo nelle categorie in precedenza
connesse alla direzione tecnica.
6. Se
la variazione della direzione tecnica è influente per l’iscrizione
conseguita, ovvero se la medesima è costituita da una sola persona, l’impresa
provvede a darne comunicazione alla SOA che l’ha qualificata e
all’Osservatorio dei lavori pubblici entro trenta giorni dalla data della
avvenuta variazione.
7. In
deroga a quanto stabilito dal comma 2 i soggetti che alla data di entrata in
vigore del presente Regolamento svolgono la funzione di direttore tecnico, possono conservare l’incarico presso
la stessa impresa.
Art. 27.
Casellario informatico
1.
Presso l’Osservatorio per i lavori pubblici è istituito il casellario
informatico delle imprese qualificate. Il casellario è formato sulla base delle
attestazioni trasmesse dalle SOA ai sensi dell’articolo 12, comma 5, del
presente Regolamento, e delle comunicazioni delle stazioni appaltanti previste
dal Regolamento generale.
2. Nel
casellario sono inseriti in via informatica per ogni impresa qualificata i
seguenti dati:
a)
ragione sociale, indirizzo, partita IVA e numero di matricola di iscrizione alla
C.C.I.A.A.;
b)
rappresentanza legale, direzione tecnica e organi con potere di rappresentanza;
c)
categorie ed importi della qualificazione conseguita;
d) data
di cessazione dell’efficacia dell’attestazione di qualificazione;
e)
ragione sociale della SOA che ha rilasciato l’attestazione;
f)
cifra di affari in lavori realizzata nel quinquennio precedente la data
dell’ultima attestazione conseguita;
g)
costo del personale sostenuto nel quinquennio precedente la data dell’ultima
qualificazione conseguita, con indicazione specifica del costo relativo al
personale operaio, tecnico, diplomato o laureato;
h)
costo degli ammortamenti tecnici, degli ammortamenti figurativi e dei canoni per
attrezzatura tecnica sostenuto nel quinquennio precedente la data dell’ultima
qualificazione conseguita;
i)
natura ed importo dei lavori eseguiti in ogni categoria nel quinquennio
precedente l’ultima qualificazione conseguita, risultanti dai certificati
rilasciati dalle stazioni appaltanti;
l)
elenco dell’attrezzatura tecnica in proprietà o in locazione finanziaria;
m)
importo dei versamenti effettuati all’INPS, all’INAIL e alle Casse Edili in
ordine alla retribuzione corrisposte ai dipendenti;
n)
eventuale stato di liquidazione o cessazione di attività;
o)
eventuali procedure concorsuali pendenti;
p)
eventuali episodi di grave negligenza nell’esecuzione di lavori ovvero gravi
inadempienze contrattuali, anche in riferimento all’osservanza delle norme in
materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro,
comunicate dalle stazioni appaltanti;
q)
eventuali sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della pena
su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale a
carico dei legali rappresentanti, degli amministratori delegati o dei direttori
tecnici per reati contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la
fede pubblica o il patrimonio;
r)
eventuali provvedimenti di esclusione dalle gare ai sensi dell’articolo 8,
comma 7, della Legge adottati dalle stazioni appaltanti;
s)
eventuali falsità nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, accertate in
esito alla procedura di cui all’articolo 10, comma 1 quater, della Legge;
t)
tutte le altre notizie riguardanti le imprese che, anche indipendentemente
dall’esecuzione dei lavori, sono dall’Osservatorio ritenute utili ai fini
della tenuta del casellario.
3. Le
imprese sono tenute a comunicare all’Osservatorio, entro trenta giorni dal suo
verificarsi, ogni variazione relativa ai requisiti di ordine generale previsti
dall’articolo 17.
4. Le
stazioni appaltanti inviano alla fine dei lavori una relazione dettagliata sul
comportamento dell’impresa esecutrice, redatta secondo la scheda tipo definita
dall’Autorità e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente Regolamento.
5. I
dati del casellario di cui al comma 2 sono resi pubblici a cura
dell’Osservatorio e sono a disposizione di tutte le stazioni appaltanti per
l’individuazione delle imprese nei cui confronti sussistono cause di
esclusione dalle procedure di affidamento di lavori pubblici.
6.
Tutte le notizie, le informazioni e i dati riguardanti le imprese contenute nel
casellario sono riservati e tutelati nel rispetto della normativa vigente fatte salve le segnalazioni cui devono
provvedere le stazioni appaltanti.
Art. 28.
Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150. 000 Euro
1.
Fermo restando quanto previsto dal Regolamento generale in materia di esclusione
dalle gare, le imprese possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di
importo pari o inferiore a 150.000 Euro qualora in possesso dei seguenti
requisiti di ordine tecnico - organizzativo:
a)
importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando non inferiore all’importo del contratto da stipulare;
b)
costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15%
dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e
l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori
è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la
percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale
per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
c)
adeguata attrezzatura tecnica.
2. Per
i lavori sui beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni
culturali e ambientali, per gli scavi archeologici e per quelli
agricolo-forestali, le imprese devono aver realizzato nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del bando lavori analoghi per importo pari
a quello dei lavori che si intendono eseguire, e presentare l’attestato di
buon esito degli stessi rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla
tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.
3. I
requisiti sono determinati e documentati secondo quanto previsto dal presente
titolo, e dichiarati in sede di domanda di partecipazione o di offerta; la loro
sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni
vigenti in materia.
TITOLO IV
Norme
transitorie
Art.29.
Disciplina transitoria
1. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, le imprese
non ancora in possesso della qualificazione secondo il sistema previsto dai
titoli I, II e III possono realizzare lavori pubblici e partecipare alle
relative procedure di affidamento secondo i modi e i tempi previsti dagli
articoli 30, 31 e 32.
2. I
requisiti richiesti ai sensi degli articoli 31 e 32 sono riferiti al quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, e sono determinati e
documentati secondo quanto previsto al titolo III; il relativo possesso è
dichiarato dalle imprese in sede di domanda di partecipazione o di offerta ed è
accertato dalle stazioni appaltanti secondo le disposizioni vigenti in materia.
3. Fino
all’entrata in vigore del regolamento generale, le cause di esclusione dalle
gare per l’affidamento di lavori pubblici di qualsiasi importo sono
determinate con riferimento a quanto previsto dall’articolo 17, commi 1 e 3.
Art.30.
Categoria prevalente e lavorazioni subappaltabili o scorporabili
1. La
stazione appaltante indica nel bando di gara:
a)
l'importo complessivo dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto;
b) la
relativa categoria prevalente e la relativa classifica secondo l’allegato A e
l’articolo 3, comma 4; si intende prevalente la categoria di importo più
elevato fra quelle costituenti l’intervento;
c) le
parti appartenenti alle categorie generali o specializzate di cui si compone
l’opera o il lavoro, diverse dalla categoria prevalente, con i relativi
importi e categorie che, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13, comma
7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono tutte,
a scelta del concorrente, subappaltabili o affidabili a cottimo, e comunque
scorporabili.
2. Le
parti costituenti l’opera o il lavoro ai sensi del comma 1, lettera c) sono
quelle di valore singolarmente superiore al dieci per cento dell’importo
complessivo dell’opera o del lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000
Euro.
Art.31.
Appalti di importo superiore a 150.000 Euro ed inferiore al controvalore in Euro
di 5.000.000 di DSP
1. Alle
procedure di affidamento di appalti di importo superiore a 150.000 Euro ed
inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, i cui bandi sono
pubblicati entro il 31 dicembre 2001, sono ammesse le imprese in possesso dei
seguenti requisiti:
a)
cifra d'affari in lavori, non inferiore a 1,75 volte l’importo dell’appalto
da affidare;
b)
esecuzione di lavori appartenenti alla categoria prevalente oggetto
dell’appalto di importo non inferiore al 60% di quello da affidare; per gli
appalti di importo pari o inferiori a 3.500.000 di Euro, la percentuale è
fissata al 40%;
c)
costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore ai valori
fissati dall’articolo 18, comma 10, riferiti alla cifra d’affari
effettivamente realizzata;
d)
dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati
dall’articolo 18, comma 8, riferiti alla cifra d’affari effettivamente
realizzata; per le procedure i cui bandi sono pubblicati entro il 31 dicembre
2000 il valore richiesto è pari alla metà.
2. Nel
caso in cui i requisiti richiesti ai sensi del comma 1, lettere c) e d), non
rispettino i valori previsti, si applicano le disposizioni previste
dall’articolo 18, comma 15; la cifra d’affari così figurativamente
rideterminata vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al
comma 1, lettera a).
3. A partire dal 1° gennaio 2001 i requisiti di
cui al comma 1, lettere a) e b), sono incrementati del trenta per cento.
Art. 32.
Appalti di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP
1. Alle
procedure di affidamento di appalti di importo pari o superiore al controvalore
in Euro di 5.000.000 di DSP, i cui bandi sono pubblicati entro un anno dalla
data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono ammesse le imprese in
possesso dei seguenti requisiti:
a)
cifra d'affari in lavori non inferiore a due volte e mezzo l’importo
dell’appalto da affidare;
b)
esecuzione di lavori, realizzati nella categoria prevalente oggetto
dell’appalto, di importo non inferiore al 60% di quello dell’appalto da
affidare;
c)
esecuzione di un singolo lavoro, nella categoria prevalente oggetto
dell’appalto, di importo, non inferiore al 30% di quello dell’appalto da
affidare, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella suddetta categoria
prevalente, di importo complessivo, non inferiore al 40% di quello
dell’appalto da affidare ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella suddetta
categoria prevalente, di importo complessivo, non inferiore al 50% di quello
dell’appalto da affidare;
d)
costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore ai valori
fissati dall’articolo 18, comma 10, riferiti alla cifra d’affari
effettivamente realizzata;
e)
dotazione stabile di attrezzatura tecnica nella metà dei valori fissati
dall’articolo 18, comma 8, riferiti alla cifra di affari effettivamente
realizzata.
2. Nel
caso in cui i requisiti richiesti ai sensi del comma 1, lettere d) ed e), non
rispettino i valori previsti, si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 18, comma 15; la cifra di affari così figurativamente
rideterminata vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al
comma 1, lettera a).
3.
Qualora il concorrente sia un’associazione temporanea o un consorzio o un GEIE
di cui all’articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della Legge, ogni
singolo lavoro cui si riferisce il requisito fissato dal comma 1, lettera c),
deve essere stato integralmente eseguito da una qualsiasi delle imprese associate o consorziate.
Art. 33.
Disposizioni finali
1.
L’Ispettorato generale per l’Albo nazionale dei costruttori e per i
contratti del Ministero dei lavori pubblici assume la denominazione di
Ispettorato generale per i contratti con il compito di provvedere, con
l’attuale struttura organizzativa, all’esperimento delle gare e alla
stipulazione dei contratti per l’appalto dei lavori, dei servizi e delle
forniture di competenza del Ministero dei lavori pubblici, nonché alla
stipulazione degli atti di transazione nell’interesse del Ministero stesso.
All’Ispettorato è demandato inoltre ogni adempimento relativo alle materie
che residuano a seguito dell’abrogazione dell’Albo nazionale dei
costruttori, con particolare riferimento alla normativa antimafia. Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, con decreto del
Ministro dei lavori pubblici è determinato il contingente di personale da
assegnare all’Ispettorato nell’ambito delle dotazioni organiche complessive
del Ministero dei lavori pubblici.
2. Ai
sensi dell’articolo 8, commi 10 e 11, della Legge, sono inefficaci le delibere
assunte dagli organi deliberanti dell’Albo nazionale dei costruttori per le
quali non sia intervenuta entro il 31 dicembre 1999 l’effettiva iscrizione
all’Albo stesso.
Art. 34.
Entrata in vigore
1. Il
presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
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