TESTO
UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA
Procedimento
Articolo 20 (R)
Procedimento per il rilascio del
permesso di costruire
(decreto legge 5
ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3 e
4, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493)
1. La domanda per il
rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati
ai sensi dell’articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da
un’attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati
progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i
presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II, nonché da
un’autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme
igienico-sanitarie nel caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia
residenziale ovvero la verifica in ordine a tale conformità non comporti
valutazioni tecnico-discrezionali.
2. Lo sportello unico
comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del
procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni. L’esame delle domande si svolge secondo l’ordine
cronologico di presentazione.
3. Entro sessanta
giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura
l’istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, i prescritti
pareri dagli uffici comunali, nonché i pareri di cui all’articolo 5, comma 3,
e, valutata la conformità del progetto alle normativa vigente, formula una
proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la
qualificazione tecnico giuridica dell’intervento richiesto.
4. Il responsabile del
procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire
sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto
originario, può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali
modifiche, illustrandone le ragioni. L’interessato si pronuncia sulla
richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto
ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di
cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine
di cui al comma 3.
5. Il termine di cui
al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del
procedimento, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda,
esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino
la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità
dell’amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal
caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della
documentazione integrativa.
6. Nell’ipotesi in
cui, ai fini della realizzazione dell’intervento, sia necessario acquisire
atti di assenso, comunque denominati, di altre amministrazioni, diverse da
quelle di cui all’articolo 4, comma 3, il competente ufficio comunale convoca
una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Qualora si tratti
di opere pubbliche incidenti su beni culturali, si applica l’articolo 25 del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
7. Il provvedimento
finale, che lo sportello unico provvede a notificare all’interessato, è
adottato dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio, entro quindici giorni
dalla proposta di cui al comma 3, ovvero dall’esito della conferenza di
servizi di cui al comma 6. Dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire è
data notizia al pubblico mediante affissione all’albo pretorio.
8. I termini di cui ai
commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni con più di 100.000 abitanti, nonché
per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del
responsabile del procedimento.
9. Decorso inutilmente
il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo la domanda di permesso
di costruire si intende rifiutata.
10. Il procedimento
previsto dal presente articolo si applica anche al procedimento per il rilascio
del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, a seguito
dell’approvazione della deliberazione consiliare di cui all’articolo 14.
10-bis. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all'articolo 22, comma 7, è di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
Articolo 21 (R)
Intervento sostitutivo
regionale
(decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4,
commi 5 e 6, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493)
1. In caso di mancata
adozione, entro i termini previsti dall’articolo 20, del provvedimento
conclusivo del procedimento per il rilascio del permesso di costruire,
l’interessato può, con atto notificato o trasmesso in piego raccomandato con
avviso di ricevimento, richiedere allo sportello unico che il dirigente o il
responsabile dell’ufficio di cui all’articolo 13, si pronunci entro quindici
giorni dalla ricezione dell’istanza. Di tale istanza viene data notizia al
sindaco a cura del responsabile del procedimento. Resta comunque ferma la facoltà
di impugnare in sede giurisdizionale il silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda
di permesso di costruire.
2. Decorso inutilmente
anche il termine di cui al comma 1, l’interessato può inoltrare richiesta di
intervento sostitutivo al competente organo regionale, il quale, nei successivi
quindici giorni, nomina un commissario ad acta che provvede nel termine di
sessanta giorni. Trascorso inutilmente anche quest’ultimo termine, la domanda
di intervento sostitutivo si intende rifiutata.
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