TESTO
UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA
TITOLO IV
Vigilanza
sull’attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni
Capo
I
Vigilanza sull’attività
urbanistico-edilizia e responsabilità
Articolo 27 (L)
Vigilanza
sull’attività urbanistico-edilizia
(Legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 4; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
art.107 e 109)
1. Il
dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche
secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, la
vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per
assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle
prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei
titoli abilitativi.
2. Il
dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio di opere eseguite senza
titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme
urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad
opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di
cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed
integrazioni, provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi.
Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al R.D. 30 dicembre
1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927,
n. 1766, nonché delle aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, il dirigente provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei
luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono
eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria
iniziativa.
3. Ferma
rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente comma 2, qualora sia constatata, dai
competenti uffici comunali d’ufficio o su denuncia dei cittadini,
l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1, il
dirigente o il responsabile dell’ufficio, ordina l'immediata sospensione dei
lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai
successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni
dall'ordine di sospensione dei lavori.
4. Gli
ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono
realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire, ovvero non sia
apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta
violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità
giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente del competente
ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle
opere e dispone gli atti conseguenti.
Articolo 28 (L)
Vigilanza
su opere di amministrazioni statali
(Legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 5; ; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
art.107 e 109)
1. Per le opere eseguite da
amministrazioni statali, qualora ricorrano le ipotesi di cui all’articolo 27,
il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ai sensi
dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, informa immediatamente la regione e il.28 Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, al quale compete, d'intesa con il presidente della giunta
regionale, la adozione dei provvedimenti previsti dal suddetto articolo 27.
Articolo 29 (L)
Responsabilità del titolare
del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei
lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate a denuncia di
inizio attività
(Legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 6; decreto legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 5-bis,
convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298; decreto legge 5
ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 12, convertito con modificazioni dalla legge
4 dicembre 1993, n. 493; ; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art.107 e
109)
1. Il
titolare del permesso di costruire , il committente e il costruttore sono
responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo,
della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di
piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle
modalità esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al
pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione
in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che
dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.
2. Il
direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri
soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire , con
esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile
del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della
violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale
rispetto al permesso di costruire , il direttore dei lavori deve inoltre
rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In
caso contrario il dirigente segnala al consiglio dell'ordine professionale di
appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che è
passibile di sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni.
3. Per le opere realizzate
dietro presentazione di denuncia di inizio attività, il progettista assume la
qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli
articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere
nella relazione di cui all'articolo 23, comma 1, l'amministrazione ne dà
comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle
sanzioni disciplinari.
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