TESTO
UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA
TITOLO IV
Capo
III
Disposizioni fiscali
Articolo 49 (L)
Disposizioni
fiscali
(Legge 17
agosto 1942, n. 1150, art. 41-ter)
1. Fatte salve le sanzioni di cui al
presente titolo, gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in
contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente
annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme
vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici.
Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o
superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento
delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli
allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore
generale e nei piani particolareggiati di esecuzione.
2. È fatto obbligo al comune di
segnalare all'amministrazione finanziaria, entro tre mesi dall'ultimazione dei
lavori o dalla richiesta del certificato di agibilità, ovvero dall'annullamento
del titolo edilizio, ogni inosservanza alla presente legge comportante la
decadenza di cui al comma precedente.
3. Il diritto dell'amministrazione
finanziaria a recuperare le imposte dovute in misura ordinaria per effetto della
decadenza stabilita dal presente articolo si prescrive col decorso di tre anni
dalla data di ricezione della segnalazione del comune.
4. In caso di revoca o decadenza dai
benefici suddetti il committente è responsabile dei danni nei confronti degli
aventi causa.
Articolo 50 (L)
Agevolazioni
tributarie in caso di sanatoria
(Legge 28
febbraio 1985, n. 47, art.46)
1. In deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 49, le agevolazioni tributarie in materia di tasse ed imposte
indirette sugli affari si applicano agli atti stipulati dopo il 17 marzo 1985,
qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni
agevolative ed a condizione che copia conforme del provvedimento di sanatoria
venga presentata, contestualmente all'atto da registrare, all'amministrazione
cui compete la registrazione. In mancanza del provvedimento.40 definitivo di
sanatoria, per conseguire in via provvisoria le agevolazioni deve essere
prodotta, al momento della registrazione dell'atto, copia della domanda di
permesso in sanatoria presentata al comune, con la relativa ricevuta rilasciata
dal comune stesso. L'interessato, a pena di decadenza dai benefìci, deve
presentare all'ufficio del registro copia del provvedimento definitivo di
sanatoria entro sei mesi dalla sua notifica o, nel caso che questo non sia
intervenuto, a richiesta dell'ufficio, dichiarazione del comune che attesti che
la domanda non ha ancora ottenuto definizione.
2. In deroga alle
disposizioni di cui all’articolo 49, per i fabbricati costruiti senza permesso
o in contrasto con la stesso, ovvero sulla base di permesso successivamente
annullato, si applica la esenzione dall'imposta locale sui redditi, qualora
ricorrano i requisiti tipologici di inizio e ultimazione delle opere in virtù
dei quali sarebbe spettata, per il periodo di dieci anni a decorrere dal 17
marzo 1985. L'esenzione si applica a condizione che l'interessato ne faccia
richiesta all'ufficio distrettuale delle imposte dirette del suo domicilio
fiscale, allegando copia della domanda indicata nel comma precedente con la
relativa ricevuta rilasciata dal comune. Alla scadenza di ogni anno dal giorno
della presentazione della domanda suddetta, l'interessato, a pena di decadenza
dai benefìci, deve presentare, entro novanta giorni da tale scadenza,
all'ufficio distrettuale delle imposte dirette copia del provvedimento
definitivo di sanatoria, o in mancanza di questo, una dichiarazione del comune,
ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che la domanda
non ha ancora ottenuto definizione.
3. La omessa o tardiva presentazione del
provvedimento di sanatoria comporta il pagamento dell'imposta locale sui redditi
e delle altre imposte dovute nella misura ordinaria, nonché degli interessi di
mora stabiliti per i singoli tributi.
4. Il rilascio del permesso
in sanatoria, per le opere o le parti di opere abusivamente realizzate, produce
automaticamente, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti
disposizioni agevolative, la cessazione degli effetti dei provvedimenti di
revoca o di decadenza previsti dall’articolo 49.
5. In attesa del provvedimento
definitivo di sanatoria, per il conseguimento in via provvisoria degli effetti
previsti dal comma 4, deve essere prodotta da parte dell'interessato alle
amministrazioni finanziarie competenti copia autenticata della domanda di
permesso in sanatoria, corredata della prova del pagamento delle somme dovute
fino al momento della presentazione della istanza di cui al presente comma.
6. Non si fa comunque luogo
al rimborso dell'imposta locale sui redditi e delle altre imposte eventualmente
già pagate.
Articolo 51 (L)
Finanziamenti
pubblici e sanatoria
(Legge 23
dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 50)
1. La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle calamità naturali, è esclusa nei casi in cui gli immobili danneggiati siano stati eseguiti abusivamente in zone alluvionali; la citata concessione di indennizzi è altresì esclusa per gli immobili edificati in zone sismiche senza i prescritti criteri di sicurezza e senza che sia intervenuta sanatoria.
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