TESTO
UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA
PARTE II – Normativa
tecnica per l’edilizia
Capo I
Disposizioni di
carattere generale
Articolo 52 (L)
Tipo di strutture e norme tecniche
(Legge 3
febbraio 1974, n. 64, artt. 1 e 32, co. 1)
1. In tutti i
comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche sia private debbono essere
realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi
costruttivi fissate con decreti del Ministro per le infrastrutture e i
trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio
nazionale delle ricerche. Qualora le norme tecniche riguardino costruzioni in
zone sismiche esse sono adottate di concerto con il Ministro per l'interno.
Dette norme definiscono:
a) i criteri generali
tecnico-costruttivi per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in
muratura e per il loro consolidamento;
b) i carichi
e sovraccarichi e loro combinazioni, anche in funzione del tipo e delle
modalità costruttive e della destinazione dell'opera, nonché i criteri
generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni;
c) le
indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle
scarpate, i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione,
esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di
fondazione; i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione,
esecuzione e collaudo di opere speciali, quali ponti, dighe, serbatoi,
tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti, fognature;
d) la
protezione delle costruzioni dagli incendi.
2. Qualora
vengano usati sistemi costruttivi diversi da quelli in muratura o con ossatura
portante in cemento armato normale e precompresso, acciaio o sistemi combinati
dei predetti materiali, per edifici con quattro o più piani entro e fuori
terra, l'idoneità di tali sistemi deve essere comprovata da una dichiarazione
rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su
conforme parere dello stesso Consiglio.
3. Le norme
tecniche di cui al presente articolo e i relativi aggiornamenti entrano in
vigore trenta giorni dopo la pubblicazione dei rispettivi decreti nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
Articolo 53 (L)
Definizioni
(Legge 5
novembre 1971, n. 1086, art. 1, primo, secondo e terzo comma)
1. Ai fini del presente testo
unico si considerano:
a) opere in
conglomerato cementizio armato normale, quelle composte da un complesso di
strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione
statica;
b) opere in
conglomerato cementizio armato precompresso, quelle composte di strutture in
conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno
stato di.42 sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare
permanentemente l'effetto statico voluto;
c) opere a
struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in
parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli;
Articolo 54 (L)
Sistemi
costruttivi
(Legge 2
febbraio 1974, n. 64, art. 5, art.6, primo comma, art.7, primo comma, art.8,
primo comma)
1. Gli
edifici possono essere costruiti con:
a) struttura
intelaiata in cemento armato normale o precompresso, acciaio o sistemi combinati
dei predetti materiali;
b) struttura
a pannelli portanti;
c) struttura
in muratura;
d) struttura
in legname.
2. Ai fini di
questo testo unico si considerano:
a)
costruzioni in muratura, quelle nelle quali la muratura ha funzione portante;
b) strutture
a pannelli portanti, quelle formate con l'associazione di pannelli verticali
prefabbricati (muri), di altezza pari ad un piano e di larghezza superiore ad un
metro, resi solidali a strutture orizzontali (solai) prefabbricate o costruite
in opera;
c) strutture
intelaiate, quelle costituite da aste rettilinee o curvilinee, comunque
vincolate fra loro ed esternamente.
Articolo 55 (L)
Edifici
in muratura
(Legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 6, secondo comma)
1. Le
costruzioni in muratura devono presentare adeguate caratteristiche di
solidarietà fra gli elementi strutturali che le compongono, e di rigidezza
complessiva secondo le indicazioni delle norme tecniche di cui all’articolo 83.
Articolo 56 (L)
Edifici
con struttura a pannelli portanti
(Legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 7, secondo, terzo, quarto e quinto comma)
1. Le
strutture a pannelli portanti devono essere realizzate in calcestruzzo pieno od
alleggerito, semplice, armato normale o precompresso, presentare giunzioni
eseguite in opera con calcestruzzo o malta cementizia, ed essere irrigidite da
controventamenti opportuni, costituiti dagli stessi pannelli verticali
sovrapposti o da lastre in calcestruzzo realizzate in opera; i controventamenti
devono essere orientati almeno secondo due direzioni distinte.
2. Il
complesso scatolare costituito dai pannelli deve realizzare un organismo statico
capace di assorbire le azioni sismiche di cui all'articolo 85.
3. La
trasmissione delle azioni mutue tra i diversi elementi deve essere assicurata da
armature metalliche.
4.
L'idoneità di tali sistemi costruttivi, anche in funzione del grado di
sismicità, deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal
presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, su conforme parere dello
stesso Consiglio.
Articolo 57 (L)
Edifici con strutture
intelaiate.
(Legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 8, secondo periodo del primo comma, secondo, terzo e
quarto comma)
1. Nelle
strutture intelaiate possono essere compresi elementi irrigidenti costituiti da:
a) strutture
reticolate in acciaio, calcestruzzo armato normale o precompresso;
b)
elementi-parete in acciaio, calcestruzzo armato normale o precompresso.
2. Gli
elementi irrigidenti devono essere opportunamente collegati alle intelaiature
della costruzione in modo che sia assicurata la trasmissione delle azioni
sismiche agli irrigidimenti stessi.
3. Il
complesso resistente deve essere proporzionato in modo da assorbire le azioni
sismiche definite dalle norme tecniche di cui all'articolo 83.
4. Le
murature di tamponamento delle strutture intelaiate devono essere efficacemente
collegate alle aste della struttura stessa secondo le modalità specificate
dalle norme tecniche di cui all’articolo 83.
Articolo 58 (L)
Produzione in serie in
stabilimenti di manufatti in conglomerato normale e precompresso e di manufatti
complessi in metallo
(Legge 5
novembre 1971, n. 1086, art. 9)
1. Le ditte
che procedono alla costruzione di manufatti in conglomerato armato normale o
precompresso ed in metallo, fabbricati in serie e che assolvono alle funzioni
indicate negli articoli 53, comma 1 e 64, comma 1, hanno l'obbligo di darne
preventiva comunicazione al Servizio Tecnico Centrale del Ministero dei lavori
pubblici, con apposita relazione nella quale debbono:
a) descrivere ciascun tipo di
struttura indicando le possibili applicazioni e fornire i calcoli relativi, con
particolare riguardo a quelli riferentisi a tutto il comportamento sotto carico
fino a fessurazione e rottura;
b) precisare
le caratteristiche dei materiali impiegati sulla scorta di prove eseguite presso
uno dei laboratori di cui all'articolo 59;
c) indicare,
in modo particolareggiato, i metodi costruttivi e i procedimenti seguiti per la
esecuzione delle strutture;
d) indicare i
risultati delle prove eseguite presso uno dei laboratori di cui all'articolo 59.
2. Tutti gli
elementi precompressi debbono essere chiaramente e durevolmente contrassegnati
onde si possa individuare la serie di origine.
3. Per le
ditte che costruiscono manufatti complessi in metallo fabbricati in serie, i
quali assolvono alle funzioni indicate negli articoli 53, comma 1 e 64, comma 1,
la relazione di cui al comma 1 del presente articolo deve descrivere ciascun
tipo di struttura, indicando le possibili applicazioni e fornire i calcoli
relativi.
4. Le ditte
produttrici di tutti i manufatti di cui ai comma precedenti sono tenute a
fornire tutte le prescrizioni relative alle operazioni di trasporto e di
montaggio dei loro manufatti.
5. La
responsabilità della rispondenza dei prodotti rimane a carico della ditta
produttrice, che è obbligata a corredare la fornitura con i disegni del
manufatto e l'indicazione delle sue caratteristiche di impiego.
6. Il progettista delle
strutture è responsabile dell'organico inserimento e della previsione di
utilizzazione dei manufatti di cui sopra nel progetto delle strutture
dell'opera.
Articolo 59 (L)
Laboratori
(Legge 5
novembre 1971, n. 1086, art. 20)
1. Agli
effetti del presente testo unico sono considerati laboratori ufficiali:.44
a) i
laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di
ingegneria e delle facoltà o istituti universitari di architettura;
b) il
laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei
servizi antincendi e di protezione civile (Roma);
2. Il
Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei
lavori pubblici, può autorizzare con proprio decreto, ai sensi del presente
capo, altri laboratori ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese
quelle geotecniche su terreni e rocce.
3.
L'attività dei laboratori, ai fini del presente capo, è servizio di pubblica
utilità.
Articolo 60 (L)
Emanazione
di norme tecniche
(Legge 5
novembre 1971, n. 1086, art.21)
1. Il
Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei
lavori pubblici ed il Consiglio nazionale delle ricerche, predispone, modifica
ed aggiorna le norme tecniche alle quali si uniformano le costruzioni di cui al
capo secondo.
Articolo 61 (L)
Abitati
da consolidare
(Legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 2)
1. In tutti i
territori comunali o loro parti, nei quali siano intervenuti od intervengano lo
Stato o la Regione per opere di consolidamento di abitato ai sensi della legge 9
luglio 1908, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, nessuna opera e
nessun lavoro, salvo quelli di manutenzione ordinaria o di rifinitura, possono
essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione del competente ufficio
tecnico della Regione.
2. Le opere
di consolidamento, nei casi di urgenza riconosciuta con ordinanza del competente
ufficio tecnico regionale o comunale, possono eccezionalmente essere intraprese
anche prima della predetta autorizzazione, la quale comunque dovrà essere
richiesta nel termine di cinque giorni dall'inizio dei lavori.
Articolo 62 (L)
Utilizzazione
di edifici
(Legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 28)
1. Il
rilascio della licenza d'uso per
gli edifici costruiti in cemento armato e dei certificati di agibilità da parte
dei comuni è condizionato all'esibizione di un certificato da rilasciarsi
dall'ufficio tecnico della regione, che attesti la perfetta rispondenza
dell'opera eseguita alle norme del capo quarto.
Articolo 63 (L)
Opere
pubbliche
1. Quando si tratti di opere eseguite dai soggetti di cui all’art. 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le norme della presente parte si applicano solo nel caso in cui non sia diversamente disposto dalla citata legge n. 109 del 1994, dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 544, dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e dal D.M. 19 aprile 2000 n. 145.
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