TESTO
UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA
Capo II
Disciplina delle opere
di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura
metallica
Sezione I
Adempimenti
Articolo 64 (L)
Progettazione, direzione, esecuzione,
responsabilità
(Legge n.
1086 del 1971, art. 1, quarto comma; art. 2, primo e secondo comma; art. 3,
primo e secondo comma)
1. La
realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica, deve avvenire in modo tale da assicurare
la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi
pericolo per la pubblica incolumità.
2. La
costruzione delle opere di cui all’articolo 53, comma 1, deve avvenire in base
ad un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato, iscritto nel relativo
albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e
collegi professionali.
3.
L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un tecnico
abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze
stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.
4. Il progettista ha la
responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera
comunque realizzate.
5. Il
direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza,
hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto,
dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità
dei materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi
prefabbricati, della posa in opera.
Articolo 65 (R)
Denuncia dei lavori di
realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica
(Legge n.
1086 del 1971, artt. 4 e 6)
1. Le opere
di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura
metallica, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal direttore dei
lavori allo sportello unico, che provvede a trasmettere tale denuncia al
competente ufficio tecnico regionale.
2. Nella
denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del
progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.
3. Alla
denuncia devono essere allegati:.46
a) il
progetto dell'opera in triplice copia, firmato dal progettista, dal quale
risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione,
il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire
l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle
condizioni di sollecitazione;
b) una
relazione illustrativa in triplice copia firmata dal progettista e dal direttore
dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature
dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.
4. Lo
sportello unico restituisce al direttore dei lavori, all'atto stesso della
presentazione, una copia del progetto e della relazione con l'attestazione
dell'avvenuto deposito.
5. Anche le
varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di cui al
comma 1, previste nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di
dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e con gli
allegati previsti nel presente articolo.
6. A
strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori
deposita presso lo sportello unico una relazione, redatta in triplice copia,
sull’adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, esponendo:
a) i
certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui
all’articolo 59;
b) per le
opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla
tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
c) l’esito
delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate
per copia conforme.
7. Lo
sportello unico restituisce al direttore dei lavori, all’atto stesso della
presentazione, una copia della relazione di cui al comma 6 con l’attestazione
dell’avvenuto deposito, e provvede a trasmettere una copia di tale relazione
al competente ufficio tecnico regionale.
8. Il
direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione, unitamente alla
restante documentazione di cui al comma 6.
Articolo 66 (L)
Documenti
in cantiere
(Legge n.
1086 del 1971, artt. 5)
1. Nei
cantieri, dal giorno di inizio delle opere, di cui all’articolo 53, comma 1, a
quello di ultimazione dei lavori, devono essere conservati gli atti indicati
all’articolo 65, commi 3 e 4, datati e firmati anche dal costruttore e dal
direttore dei lavori, nonché un apposito giornale dei lavori.
2. Della
conservazione e regolare tenuta di tali documenti è responsabile il direttore
dei lavori. Il direttore dei lavori è anche tenuto a vistare periodicamente, ed
in particolare nelle fasi più importanti dell'esecuzione, il giornale dei
lavori.
Articolo 67 (L, comma 1, 2, 4
e 8; R, i restanti commi)
Collaudo
statico
(Legge 5
novembre 1971, n. 1086, artt. 7 e 8)
1. Tutte le
costruzioni di cui all’articolo 53, comma 1, la cui sicurezza possa comunque
interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico.
2. Il
collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto
all’albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella
progettazione, direzione, esecuzione dell’opera.
3.
Contestualmente alla denuncia prevista
dall’articolo 65, il direttore dei lavori è tenuto a presentare presso lo
sportello unico l’atto di nomina del collaudatore scelto dal committente e la
contestuale dichiarazione di accettazione dell’incarico, corredati da
certificazione attestante le condizioni di cui al comma 2.
4. Quando non
esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al
costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di
inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli
architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il
collaudatore.
5. Completata
la struttura con la copertura dell’edificio, il direttore dei lavori ne dà
comunicazione allo sportello unico e al collaudatore che ha 60 giorni di tempo
per effettuare il collaudo.
6. In corso
d’opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati da difficoltà
tecniche e da complessità esecutive dell’opera, fatto salvo quanto previsto
da specifiche disposizioni.
7. Il
collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di
collaudo in tre copie che invia al competente ufficio tecnico regionale e al
committente, dandone contestuale comunicazione allo sportello unico.
8. Per il rilascio di licenza d’uso o di agibilità, se prescritte, occorre presentare all’amministrazione comunale una copia del certificato di collaudo.
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