TESTO
UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA
Parte 2 - Sezione II
Vigilanza
Articolo 68 (L)
Controlli
(Legge 5
novembre 1971, n. 1086, art. 10)
1. Il
dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, nel cui territorio
vengono realizzate le opere indicate nell'articolo 53, comma 1, ha il compito di
vigilare sull'osservanza degli adempimenti preposti dalla presente legge: a tal
fine si avvale dei funzionari ed agenti comunali.
2. Le
disposizioni del precedente comma non si applicano alle opere costruite per
conto dello Stato e per conto delle regioni, delle province e dei comuni, aventi
un ufficio tecnico con a capo un ingegnere.
Articolo
69 (L)
Accertamenti
delle violazioni
(Legge 5
novembre 1971, n. 1086, art. 11)
1. I funzionari e agenti
comunali che accertino l'inosservanza degli adempimenti previsti nei precedenti
articoli, redigono processo verbale che, a cura del dirigente o responsabile del
competente ufficio comunale, verrà inoltrato all’Autorità giudiziaria
competente ed all’ufficio tecnico della regione per i provvedimenti di cui
all’articolo 70.
Articolo 70 (L)
Sospensione
dei lavori
(Legge 5
novembre 1971, n. 1086, art. 12)
1. Il
dirigente dell’ufficio tecnico regionale, ricevuto il processo verbale redatto
a norma dell’articolo 69 ed eseguiti gli opportuni accertamenti, ordina, con
decreto notificato a mezzo di messo comunale, al committente, al direttore dei
lavori e al costruttore la sospensione dei lavori.
2. I lavori
non possono essere ripresi finché il dirigente dell’ufficio tecnico regionale
non abbia accertato che sia stato provveduto agli adempimenti previsti dal
presente capo.
3. Della disposta sospensione è data comunicazione al dirigente del competente ufficio comunale perché ne curi l'osservanza.
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