TESTO
UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA
Sezione
II
Eliminazione o
superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati
aperti al pubblico
Articolo
82 (L )
Eliminazione
o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati
aperti al pubblico.52
(Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 24;
dlgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 62, comma 2; d.lgs. n. 267 del 2000, artt. 107
e 109)
1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati
aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la
visitabilità di cui alla sezione prima del presente capo, sono eseguite in
conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e
successive modificazioni, al regolamento approvato con D.P.R. 27 aprile 1978, n.
384, alla sezione prima del
presente capo, al regolamento approvato con D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503,
recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche, e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n.
236.
2. Per gli
edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui al
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nonché ai vincoli previsti da
leggi speciali aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste
dall’articolo 20, commi 6 e 7, non possano venire concesse, per il mancato
rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del
vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di
superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere
provvisionali, come definite dall'articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, sulle quali sia stata acquisita
l’approvazione delle predette autorità.
3. Alle comunicazioni allo sportello unico dei progetti di esecuzione
dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1,
rese ai sensi dell'articolo 22, sono allegate una documentazione grafica e una
dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità
e di superamento delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del
presente articolo.
4. Il
rilascio del permesso di costruire per le opere di cui al comma 1 è subordinato
alla verifica della conformità del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal
tecnico incaricato dal comune. Il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale, nel rilasciare il certificato di agibilità per le opere di
cui al comma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto
delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche. A tal fine può richiedere al proprietario dell'immobile o
all'intestatario del permesso di costruire una dichiarazione resa sotto forma di
perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.
5. La
richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici o
aperti al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. Il
rilascio del certificato di agibilità è condizionato alla verifica tecnica
della conformità della dichiarazione allo stato dell'immobile.
6. Tutte le
opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in
difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di
eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano
tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone
handicappate, sono dichiarate inagibili.
7. Il
progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti
per l'agibilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono
direttamente responsabili, relativamente ad opere eseguite dopo l’entrata in
vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 104, delle difformità che siano tali da
rendere impossibile l’utilizzazione dell’opera da parte delle persone
handicappate. Essi sono puniti con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50
milioni e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo
compreso da uno a sei mesi.
8. I piani di
cui all'articolo 32, comma 21, della legge n. 41 del 1986, sono modificati con
integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare
riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili,
all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della
segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone
handicappate.
9. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui all'articolo 27 della citata legge n. 118 del 1971, all'articolo 2 del citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978, alle disposizioni di cui alla sezione prima del presente capo, e al.53 citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Le norme dei regolamenti edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del presente articolo perdono efficacia.
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