TESTO
UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA
Capo IV
Provvedimenti per le costruzioni con
particolari prescrizioni per le zone sismiche
Sezione I
Norme per le costruzioni
in zone sismiche
Articolo 83 (L)
Opere
disciplinate e gradi di sismicità
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 3;
artt. 54, co. 1, lett. c), 93, co. 1, lett. g). e co. 4 del D.Lgs. n.112 del
1998)
1. Tutte le
costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità,
da realizzarsi in zone dichiarate sismiche ai sensi dei commi 2 e 3 del presente
articolo, sono disciplinate, oltre che dalle disposizioni di cui all’articolo
52, da specifiche norme tecniche emanate, anche per i loro aggiornamenti, con
decreti del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il
Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il
Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata.
2. Con
decreto del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il
Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il
Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata, sono definiti i
criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e dei relativi
valori differenziati del grado di sismicità da prendere a base per la
determinazione delle azioni sismiche e di quant’altro specificato dalle norme
tecniche.
3. Le
regioni, sentite le province e i comuni interessati, provvedono alla
individuazione delle zone dichiarate sismiche agli effetti del presente capo,
alla formazione e all’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone e dei
valori attribuiti ai gradi di sismicità, nel rispetto dei criteri generali di
cui al comma 2.
Articolo
84 (L)
Contenuto
delle norme tecniche
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 4)
1. Le norme
tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui all’articolo 83, da
adottare sulla base dei criteri generali indicati dagli articoli successivi e in
funzione dei diversi gradi di sismicità, definiscono:
a) l'altezza
massima degli edifici in relazione al sistema costruttivo, al grado di sismicità
della zona ed alle larghezze stradali;
b) le
distanze minime consentite tra gli edifici e giunzioni tra edifici contigui;
c) le azioni
sismiche orizzontali e verticali da tenere in conto del dimensionamento degli
elementi delle costruzioni e delle loro giunzioni;
d) il
dimensionamento e la verifica delle diverse parti delle costruzioni;
e) le
tipologie costruttive per le fondazioni e le parti in elevazione.
2. Le
caratteristiche generali e le proprietà fisico-meccaniche dei terreni di
fondazione, e cioè dei terreni costituenti il sottosuolo fino alla profondità
alla quale le tensioni indotte dal manufatto assumano valori significativi ai
fini delle deformazioni e della stabilità dei terreni medesimi, devono essere
esaurientemente accertate.
3. Per le
costruzioni su pendii gli accertamenti devono essere convenientemente estesi al
di fuori dell'area edificatoria per rilevare tutti i fattori occorrenti per
valutare le condizioni di stabilità dei pendii medesimi.
4. Le norme
tecniche di cui al comma 1 potranno stabilire l'entità degli accertamenti in
funzione della morfologia e della natura dei terreni e del grado di sismicità.
Articolo
85 (L)
Azioni
sismiche
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 9)
1. L'edificio
deve essere progettato e costruito in modo che sia in grado di resistere alle
azioni verticali e orizzontali, ai momenti torcenti e ribaltanti indicati
rispettivamente alle successive lettere a), b), c) e d) e definiti dalle norme
tecniche di cui all’articolo 83.
a) Azioni
verticali: non si tiene conto in genere delle azioni sismiche verticali; per le
strutture di grande luce o di particolare importanza, agli effetti di dette
azioni, deve svolgersi una opportuna analisi dinamica teorica o sperimentale.
b) Azioni
orizzontali: le azioni sismiche orizzontali si schematizzano attraverso
l'introduzione di due sistemi di forze orizzontali agenti non contemporaneamente
secondo due direzioni ortogonali.
c) Momenti
torcenti: ad ogni piano deve essere considerato il momento torcente dovuto alle
forze orizzontali agenti ai piani sovrastanti e in ogni caso non minore dei
valori da determinarsi secondo le indicazioni riportate dalle norme tecniche di
cui all’articolo 83;
d) Momenti
ribaltanti: per le verifiche dei pilastri e delle fondazioni gli sforzi normali
provocati dall'effetto ribaltante delle azioni sismiche orizzontali devono
essere valutati secondo le indicazioni delle norme tecniche di cui
all’articolo 83.
Articolo
86 (L)
Verifica
delle strutture
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 10)
1. L'analisi
delle sollecitazioni dovute alle azioni sismiche di cui all’articolo 85 è
effettuata tenendo conto della ripartizione di queste fra gli elementi
resistenti dell'intera struttura.
2. Si devono
verificare detti elementi resistenti per le possibili combinazioni degli effetti
sismici con tutte le altre azioni esterne, senza alcuna riduzione dei
sovraccarichi, ma con l'esclusione dell'azione del vento.
Articolo 87 (L)
Verifica
delle fondazioni
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 11)
1. I calcoli
di stabilità del complesso terreno-opera di fondazione si eseguono con i metodi
ed i procedimenti della geotecnica, tenendo conto, tra le forze agenti, delle
azioni sismiche orizzontali applicate alla costruzione e valutate come
specificato dalle norme tecniche di cui all’articolo 83.
Articolo
88 (L)
Deroghe
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 12)
1. Possono
essere concesse deroghe all'osservanza delle norme tecniche, di cui al
precedente articolo 83, dal Ministro per le infrastrutture e i trasporti, previa
apposita istruttoria da parte dell'ufficio periferico competente e parere favorevole del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, quando sussistano ragioni particolari, che ne
impediscano in tutto o in parte l'osservanza, dovute all'esigenza di
salvaguardare le caratteristiche ambientali dei centri storici.
2. La
possibilità di deroga deve essere prevista nello strumento urbanistico generale
e le singole deroghe devono essere confermate nei piani particolareggiati.
Articolo
89 (L)
Parere
sugli strumenti urbanistici
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 13)
1. Tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui alla
presente sezione e quelli di cui all’articolo 61, devono richiedere il parere
del competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti urbanistici generali e
particolareggiati prima della delibera di adozione nonché sulle lottizzazioni
convenzionate prima della delibera di approvazione, e loro varianti ai fini
della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le
condizioni geomorfologiche del territorio.
2. Il
competente ufficio tecnico regionale deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal
ricevimento della richiesta dell'amministrazione comunale.
3. In caso di mancato riscontro entro il termine di cui al comma 2 il
parere deve intendersi reso in senso negativo.
Articolo 90 (L)
Sopraelevazioni
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 14)
1. È
consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti:
a) la
sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura, purché nel complesso la
costruzione risponda alle prescrizioni di cui al presente capo;
b) la
sopraelevazione di edifici in cemento armato normale e precompresso, in acciaio
o a pannelli portanti, purché il complesso della struttura sia conforme alle
norme della presente legge
2.
L’autorizzazione è consentita previa certificazione che specifichi il numero
massimo di piani che è possibile realizzare in sopraelevazione e l’idoneità
della struttura esistente a sopportare il nuovo carico.
Articolo
91 (L)
Riparazioni
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 15)
1. Le
riparazioni degli edifici debbono tendere a conseguire un maggiore grado di
sicurezza alle azioni sismiche di cui ai precedenti articoli.
2. I criteri sono fissati nelle norme tecniche di cui all’articolo
83.
Articolo 92 (L)
Edifici
di speciale importanza artistica
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 16)
1. Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro di natura antisismica in edifici o manufatti di carattere monumentale o aventi, comunque, interesse archeologico, storico o artistico, siano essi pubblici o di privata proprietà, restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
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