TESTO
UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA
Capo IV
Provvedimenti per le costruzioni con
particolari prescrizioni per le zone sismiche
Sezione II
Vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche
Articolo
93 (R)
Denuncia
dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche
(Legge n. 64 del 1974, art. 17 e 19)
1. Nelle zone
sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni,
riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo
sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico
della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del
progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.
2. Alla
domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente
firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo,
nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.
3. Il
contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico
della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria,
piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal
fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in
elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.
4. Al
progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella
quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di
fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso
terreno-opera di fondazione.
5. La
relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazioni,
in quanto necessari.
6. In ogni
comune deve essere tenuto un registro delle denunzie dei lavori di cui al
presente articolo.
7. Il
registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai
funzionari, ufficiali ed agenti indicati nell’articolo 103.
Articolo 94 (L)
Autorizzazione per l'inizio dei lavori.58
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 18)
1. Fermo
restando l'obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, nelle
località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate
nei decreti di cui all’articolo 83, non si possono iniziare lavori senza
preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione.
2.
L'autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta e viene
comunicata al comune, subito dopo il rilascio, per i provvedimenti di sua
competenza.
3. Avverso il
provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione, o nei confronti del
mancato rilascio entro il termine di cui al comma 2, è ammesso ricorso al
presidente della giunta regionale che
decide con provvedimento definitivo.
4. I lavori
devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile
iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze.
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