TESTO
UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA
Capo IV
Provvedimenti per le costruzioni con
particolari prescrizioni per le zone sismiche
Sezione
III
Repressione delle violazioni
Articolo
95 (L)
Sanzioni
penali
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 20)
1. Chiunque violi le
prescrizioni contenute nel presente capo e nei decreti interministeriali di cui
agli articoli 52 e 83 è punito con l'ammenda da lire 400.000 a lire 20.000.000.
Articolo 96 (L)
Accertamento
delle violazioni
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 21)
1. I funzionari, gli ufficiali ed agenti
indicati all’articolo 103, appena accertato un fatto costituente violazione
delle presenti norme, compilano processo verbale trasmettendolo immediatamente
al competente ufficio tecnico della regione.
2. Il dirigente dell’ufficio tecnico
regionale, previ, occorrendo, ulteriori accertamenti di carattere tecnico,
trasmette il processo verbale all’Autorità giudiziaria competente con le sue
deduzioni.
Articolo
97 (L)
Sospensione
dei lavori
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art.
22).59
1. Il dirigente del competente ufficio
tecnico della regione, contemporaneamente agli adempimenti di cui all'articolo
96, ordina, con decreto motivato, notificato a mezzo di messo comunale, al
proprietario, nonché al direttore o appaltatore od esecutore delle opere, la
sospensione dei lavori.
2. Copia del decreto è comunicata al
dirigente o responsabile del competente ufficio comunale o al prefetto ai fini
dell'osservanza dell'ordine di sospensione.
3. L’ufficio territoriale del governo,
su richiesta del dirigente dell'ufficio di cui al comma 1, assicura l'intervento
della forza pubblica, ove ciò sia necessario per l'esecuzione dell'ordine di
sospensione.
4. L'ordine di sospensione produce i
suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia dell'autorità giudiziaria
diviene irrevocabile.
Articolo 98 (L)
Procedimento
penale
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 23)
1. Se nel corso del procedimento penale
il pubblico ministero ravvisa la necessità di ulteriori accertamenti tecnici,
nomina uno o più consulenti, scegliendoli fra i componenti del Consiglio
superiore dei lavori pubblici o tra tecnici laureati appartenenti ai ruoli del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Deve essere in ogni caso citato per
il dibattimento il dirigente del competente ufficio tecnico della regione, il
quale può delegare un funzionario dipendente che sia al corrente dei fatti.
3. Con il decreto o con la sentenza di
condanna il giudice ordina la demolizione delle opere o delle parti di esse
costruite in difformità alle norme del presente capo o dei decreti
interministeriali di cui agli articoli 52 e 83, ovvero impartisce le
prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme stesse,
fissando il relativo termine.
Articolo 99 (L)
Esecuzione
d'ufficio
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 24)
1. Qualora il condannato non ottemperi
all'ordine o alle prescrizioni di cui all'articolo 98, dati con sentenza
irrevocabile o con decreto esecutivo, il competente ufficio tecnico della
regione provvede, se del caso con l'assistenza della forza pubblica, a spese del
condannato.
Articolo 100 (L)
Competenza
del presidente della giunta regionale
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 25)
1. Qualora il reato sia
estinto per qualsiasi causa, il presidente della giunta regionale ordina, con
provvedimento definitivo, sentito l'organo tecnico consultivo della regione, la
demolizione delle opere o delle parti di esse eseguite in violazione delle norme
del presente capo e delle norme.60 tecniche di cui agli articoli 52 e 83, ovvero
l'esecuzione di modifiche idonee a renderle conformi alle norme stesse.
2. In caso di inadempienza si applica il
disposto dell'articolo 99.
Articolo 101 (L)
Comunicazione
del provvedimento al competente ufficio tecnico della regione
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 26)
1. Copia della sentenza irrevocabile o
del decreto esecutivo emessi in base alle precedenti disposizioni deve essere
comunicata, a cura del cancelliere, al competente ufficio tecnico della regione
entro quindici giorni da quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile o il
decreto è diventato esecutivo.
Articolo 102(L)
Modalità
per l'esecuzione d'ufficio
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 27)
1. Per gli adempimenti di cui
all’articolo 99 le regioni iscrivono annualmente in bilancio una somma non
inferiore a lire 50 milioni.
2. Al recupero delle somme erogate su
tale fondo per l'esecuzione di lavori di demolizione di opere in contravvenzione
alle norme tecniche di cui al presente capo, si provvede a mezzo dell'esattoria
comunale in base alla liquidazione dei lavori stessi fatta dal competente
ufficio tecnico della regione, e resa esecutiva dal prefetto.
3. La riscossione delle somme dai
contravventori, per il titolo suindicato e con l'aumento dell'aggio spettante
all'esattore, è fatta mediante ruoli resi esecutivi dalle intendenze di finanza
con la procedura stabilita per l'esazione delle imposte dirette.
4. Il versamento delle somme stesse è
fatto con imputazione ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata.
Articolo
103 (L)
Vigilanza
per l'osservanza delle norme tecniche
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 29)
1. Nelle località di cui all'articolo
61 e in quelle sismiche di cui all'articolo 83 gli ufficiali di polizia
giudiziaria, gli ingegneri e geometri degli uffici tecnici delle amministrazioni
statali e degli uffici tecnici regionali, provinciali e comunali, le guardie
doganali e forestali, gli ufficiali e sottufficiali del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e in generale tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato,
delle province e dei comuni sono tenuti ad accertare che chiunque inizi
costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni sia in possesso dell'autorizzazione
rilasciata dal competente ufficio tecnico della regione a norma degli articoli
61 e 94.
2. I funzionari di detto ufficio debbono
altresì accertare se le costruzioni, le riparazioni e ricostruzioni procedano
in conformità delle presenti norme.
3. Eguale obbligo spetta agli ingegneri e geometri degli uffici tecnici succitati quando accedano per altri incarichi qualsiasi nei comuni danneggiati, compatibilmente coi detti incarichi.
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