TESTO
UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA
Capo
V
Norme per la sicurezza degli impianti
Articolo
107 (L)
Ambito
di applicazione
(Legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 1)
1. Sono soggetti all'applicazione del
presente capo i seguenti impianti relativi agli edifici quale che ne sia la
destinazione d’uso:
a) gli impianti di produzione, di
trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica
all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita
dall'ente distributore;
b) gli impianti
radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di
protezione da scariche atmosferiche;
c) gli impianti di riscaldamento e di
climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi
natura o specie;
d) gli impianti idrosanitari nonché
quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua
all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita
dall'ente distributore;
e) gli impianti per il trasporto e
l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici
a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente
distributore;
f) gli impianti di sollevamento di
persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e
simili;
g) gli impianti di protezione
antincendio.
Articolo 108 (L)
Soggetti
abilitati
(Legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 2; al
comma 3, è l’art. 22 della legge 30 aprile 1999, n. 136)
1. Sono abilitate all'installazione,
alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui
all'articolo 107 tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte
nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e
successive modificazioni ed integrazioni, o nell'albo provinciale delle imprese
artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.
2. L'esercizio delle attività di cui al
comma 1 è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui
all'articolo 109, da parte dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in
possesso, prepone all'esercizio delle attività di cui al medesimo comma 1 un
responsabile tecnico che abbia tali requisiti.
3. Sono, in ogni caso abilitate
all’esercizio delle attività di cui al comma 1, le imprese in possesso di
attestazione per le relative categorie rilasciata da una Società organismo di
attestazione (SOA), debitamente autorizzata ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.
4. Possono effettuare il collaudo ed
accertare la conformità alla normativa vigente degli impianti di cui
all’articolo 107, comma 1, lettera f), i professionisti iscritti negli albi
professionali, inseriti negli appositi elenchi della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, formati annualmente secondo quanto
previsto dall’articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
6 dicembre 1991, n. 447.
Articolo 109 (L)
Requisiti
tecnico-professionali
(Legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 3)
1. I requisiti tecnico-professionali di
cui all'articolo 108, comma 2, sono i seguenti:
a) laurea in materia tecnica specifica
conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta;
b) oppure diploma di scuola secondaria
superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore delle attività
di cui all'articolo 110, comma 1, presso un istituto statale o legalmente
riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo,
alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
c) oppure titolo o attestato conseguito
ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale,
previo un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette
dipendenze di una impresa del settore;
d) oppure prestazione lavorativa svolta,
alle dirette dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo ramo di
attività dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso
quello computato ai fini dell'apprendistato, in qualità di operaio installatore
con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di
trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui
all'articolo 107.
2. È istituito presso le Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura un Albo dei soggetti in possesso
dei requisiti professionali di cui al comma 1. Le modalità per l’accertamento
del possesso dei titoli professionali, sono stabiliti con decreto del Ministero
dell’industria del commercio e dell’artigianato.
Articolo
110 (L - R, comma 3)
Progettazione
degli impianti
(Legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 6)
1. Per l'installazione, la
trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), b),
c), e) e g), e 2 dell'articolo 107 è obbligatoria la redazione del progetto da
parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle
rispettive competenze.
2. La redazione del progetto per
l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui al
comma 1 è obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali indicati nel
regolamento di attuazione di cui all'articolo 119.
3. Il progetto, di cui al comma 1, deve
essere depositato presso lo sportello unico contestualmente al progetto
edilizio.
Articolo 111 (R)
Misure di
semplificazione per il collaudo degli impianti installati
1. Nel caso in cui la normativa vigente
richieda il certificato di collaudo degli impianti installati il committente è
esonerato dall’obbligo di presentazione dei progetti degli impianti.66 di cui
ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 107 se, prima
dell’inizio dei lavori, dichiari di volere effettuare il collaudo degli
impianti con le modalità previste dal comma 2.
2. Il collaudo degli impianti può
essere effettuato a cura di professionisti abilitati, non intervenuti in alcun
modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell’opera, i quali
attestano che i lavori realizzati sono conformi ai progetti approvati e alla
normativa vigente in materia. In questo caso la certificazione redatta viene
trasmessa allo sportello unico a cura del direttore dei lavori.
3. Resta salvo il potere
dell’amministrazione di procedere all’effettuazione dei controlli successivi
e di applicare, in caso di falsità delle attestazioni, le sanzioni previste
dalla normativa vigente.
Articolo 112 (L)
Installazione
degli impianti
(Legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 7)
1. Le imprese installatrici sono tenute
ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali
parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati
secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI)
e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto
prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano
costruiti a regola d'arte.
2. In particolare gli impianti elettrici
devono essere dotati di impianti di messa a terra e di interruttori
differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti.
3. Tutti gli impianti realizzati alla
data del 13 marzo 1990 devono essere adeguati a quanto previsto dal presente
articolo.
4. Con decreto del Ministro
dell’industria del commercio e dell’artigianato, saranno fissati i termini e
le modalità per l’adeguamento degli impianti di cui al comma 3
Articolo
113 (L)
Dichiarazione
di conformità
(Legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 9)
1. Al termine dei lavori
l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione
di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui
all'articolo 112. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa
installatrice e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, faranno parte integrante la
relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché, ove previsto,
il progetto di cui all'articolo 110.
Articolo 114 (L)
Responsabilità
del committente o del proprietario
(Legge 18 maggio 1990, n. 46, art.
10).67
1. Il committente o il proprietario è
tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento
e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 107 ad imprese abilitate ai
sensi dell'articolo 108.
Articolo 115 (L)
Certificato
di agibilità
(Legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 11,
decreto legislativo n. 267 del 2000, artt. 107 e 109)
1. Il dirigente o responsabile del
competente ufficio comunale rilascia il certificato di agibilità, dopo aver
acquisito anche la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo
degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi
vigenti.
Articolo 116 (L)
Ordinaria
manutenzione degli impianti e cantieri
(Legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 12)
1. Sono esclusi dagli obblighi della
redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo, nonché
dall'obbligo di cui all'articolo 114, i lavori concernenti l'ordinaria
manutenzione degli impianti di cui all'articolo 107.
2. Sono altresì esclusi dagli obblighi
della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo le
installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di
energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando
l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità di cui all'articolo
113.
Articolo 117 (R)
Deposito presso lo sportello unico della
dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo
(Legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 13)
1. Qualora nuovi impianti tra quelli di
cui ai commi 1, lettere a), b), c), e), e g), e 2 dell'articolo 107 vengano
installati in edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di
agibilità, l'impresa installatrice deposita presso lo sportello unico, entro
trenta giorni dalla conclusione dei lavori, il progetto di rifacimento
dell'impianto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo
degli impianti installati, ove previsto da altre norme o dal regolamento di
attuazione di cui all'articolo 119.
2. In caso di rifacimento parziale di
impianti, il progetto e la dichiarazione di conformità o il certificato di
collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto
dell'opera di rifacimento. Nella relazione di cui all'articolo 113 deve essere
espressamente indicata la compatibilità con gli impianti preesistenti.
3. In alternativa al deposito del
progetto, di cui al comma 1, è possibile ricorrere alla certificazione di
conformità dei lavori ai progetti approvati di cui all’articolo 111.
Articolo 118 (L)
Verifiche
(Legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 14)
1. Per eseguire i collaudi, ove
previsti, e per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni del
presente capo e della normativa vigente, i comuni, le unità sanitarie locali, i
comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facoltà di avvalersi della
collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive
competenze, di cui all'articolo 110, comma 1, secondo le modalità stabilite dal
regolamento di attuazione di cui all'articolo 119.
2. Il certificato di collaudo
deve essere rilasciato entro tre mesi dalla presentazione della relativa
richiesta.
Articolo 119 (L)
Regolamento
di attuazione
(Legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 15)
1. Con regolamento di
attuazione, emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono precisati i limiti per i quali risulti obbligatoria la redazione del
progetto di cui all'articolo 110 e sono definiti i criteri e le modalità di
redazione del progetto stesso in relazione al grado di complessità tecnica
dell'installazione degli impianti, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica, per
fini di prevenzione e di sicurezza.
Articolo 120 (L)
Sanzioni
(Legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 16)
1. Alla violazione di quanto previsto
dall'articolo 113 consegue, a carico del committente o del proprietario, secondo
le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 119, una
sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. Alla
violazione delle altre norme del presente capo consegue, secondo le modalità
previste dal medesimo regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da
lire un milione a lire dieci milioni.
2. Il regolamento di attuazione di cui
all'articolo 119 determina le modalità della sospensione delle imprese dal
registro o dall'albo di cui all'articolo 108, comma 1, e dei provvedimenti
disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo la
terza violazione delle norme relative alla sicurezza degli impianti, nonché gli
aggiornamenti dell'entità delle sanzioni amministrative di cui al comma 1.
Articolo 121 (L)
Abrogazione
e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali
(Legge 18 maggio 1990, n. 46, art.
17).69
1. I comuni e le regioni sono tenuti ad
adeguare i propri regolamenti, qualora siano in contrasto con le disposizioni
del presente capo.
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