TESTO
UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA
Capo
VI
Norme per il
contenimento del consumo di energia negli edifici
Articolo 122 (L)
Ambito di
applicazione
(Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 25)
1. Sono regolati dalle norme del
presente capo i consumi di energia negli edifici pubblici e privati, qualunque
ne sia la destinazione d'uso, nonché, mediante il disposto dell'articolo 129,
l'esercizio e la manutenzione degli impianti esistenti.
2. Nei casi di recupero del
patrimonio edilizio esistente, l'applicazione del presente capo è graduata in
relazione al tipo di intervento, secondo la tipologia individuata dall'articolo
3, comma 1, del presente testo unico.
Articolo 123 (L)
Progettazione,
messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti
(Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26)
1. Ai nuovi impianti, lavori, opere,
modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla
conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, nel rispetto delle norme
urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale. Gli interventi di
utilizzo delle fonti di energia di cui all'articolo 1 della legge 9 gennaio
1991, n. 10, in edifici ed impianti industriali non sono soggetti ad
autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione
straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a). L'installazione di
impianti solari e di pompe di calore da parte di installatori qualificati,
destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici
esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione
dell'impianto idrico-sanitario già in opera. 2. Per gli interventi in parti
comuni di edifici, volti al contenimento del consumo energetico degli edifici
stessi ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1 della
legge 9 gennaio 1991, n. 10, ivi compresi quelli di cui all'articolo 8 della
legge medesima, sono valide le relative decisioni prese a maggioranza delle
quote millesimali.
3. Gli edifici pubblici e privati,
qualunque ne sia la destinazione d'uso, e gli impianti non di processo ad essi
associati devono essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere al
massimo, in relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia termica
ed elettrica.
4. Ai fini di cui al comma 3 e secondo
quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10,
sono regolate, con riguardo ai momenti della progettazione, della messa in opera
e dell'esercizio, le caratteristiche energetiche degli edifici e degli impianti
non di processo ad essi associati, nonché dei componenti degli edifici e degli
impianti.
5. Per le innovazioni relative
all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e
per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo
effettivamente registrato, l'assemblea di condominio decide a maggioranza, in
deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile.
6. Gli impianti di riscaldamento al
servizio di edifici di nuova costruzione, il cui permesso di costruire , sia
rilasciata dopo il 25 luglio 1991, devono essere progettati e realizzati in modo
tale da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e di
contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare.
7. Negli edifici di
proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico è fatto obbligo di soddisfare il
fabbisogno energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di
energia o assimilate salvo impedimenti di natura tecnica od economica.
8. La progettazione di nuovi edifici
pubblici deve prevedere la realizzazione di ogni impianto, opera ed
installazione utili alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale
dell'energia.
Articolo 124 (L)
Limiti ai
consumi di energia
(Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 27)
1. I consumi di energia termica ed
elettrica ammessi per gli edifici sono limitati secondo quanto previsto dai
decreti di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in particolare
in relazione alla destinazione d'uso degli edifici stessi, agli impianti di cui
sono dotati e alla zona climatica di appartenenza.
Articolo 125 (L - R, commi 1 e 3)
Denuncia
dei lavori, relazione tecnica e progettazione degli impianti e delle opere
relativi alle fonti rinnovabili di energia, al risparmio e all’uso razionale
dell’energia
(Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 28)
1. Il proprietario dell'edificio, o chi
ne ha titolo, deve depositare presso lo sportello unico, in duplice copia la
denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 122 e
123, il progetto delle opere stesse corredato da una relazione tecnica,
sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza
alle prescrizioni del presente Capo.
2. Nel caso in cui la denuncia e la
documentazione di cui al comma 1 non siano state presentate prima dell'inizio
dei lavori, il sindaco, fatta salva la sanzione amministrativa di cui
all'articolo 133, ordina la sospensione dei lavori sino al compimento del
suddetto adempimento.
3. La documentazione deve essere
compilata secondo le modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Una copia della documentazione
è conservata dallo sportello unico ai fini dei controlli e delle verifiche di
cui all'articolo 132. Altra copia della documentazione, restituita dallo
sportello unico con l'attestazione dell'avvenuto deposito, deve essere
consegnata a cura del proprietario dell'edificio, o di chi ne ha titolo, al
direttore dei lavori ovvero, nel caso l'esistenza di questi non sia prevista
dalla legislazione vigente, all'esecutore dei lavori. Il direttore ovvero
l'esecutore dei lavori sono responsabili della conservazione di tale
documentazione in cantiere.
Articolo 126 (R)
Certificazione
di impianti
1. Il committente è esonerato
dall’obbligo di presentazione del progetto di cui all’articolo 125 se, prima
dell’inizio dei lavori, dichiari di volersi avvalere della facoltà di cui
all’articolo 111, comma 2.
Articolo 127 (R)
Certificazione
delle opere e collaudo
(Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 29)
1. Per la certificazione e il collaudo
delle opere previste dal presente capo si applicano le corrispondenti
disposizioni di cui al capo quinto della parte seconda.
Articolo 128 (L)
Certificazione
energetica degli edifici
(Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 30)
1. Con decreto del Presidente della
Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro dei lavori pubblici, il
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e l'ENEA, sono emanate norme per la
certificazione energetica degli edifici. Tale decreto individua tra l'altro i
soggetti abilitati alla certificazione.
2. Nei casi di compravendita o di
locazione il certificato di collaudo e la certificazione energetica devono
essere portati a conoscenza dell'acquirente o del locatario dell'intero immobile
o della singola unità immobiliare.
3. Il proprietario o il locatario
possono richiedere al comune ove è ubicato l'edificio la certificazione
energetica dell'intero immobile o della singola unità immobiliare. Le spese
relative di certificazione sono a carico del soggetto che ne fa richiesta.
4. L'attestato relativo alla
certificazione energetica ha una validità temporale di cinque anni a partire
dal momento del suo rilascio.
Articolo 129 (L)
Esercizio
e manutenzione degli impianti
(Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 31)
1. Durante l'esercizio degli impianti il
proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, deve
adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti di
rendimento previsti dalla normativa vigente in materia.
2. Il proprietario, o per esso un terzo,
che se ne assume la responsabilità, è tenuto a condurre gli impianti e a
disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo
le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI.
3. I comuni con più di quarantamila
abitanti e le province per la restante parte del territorio effettuano i
controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza delle
norme relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi
esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti.
4. I contratti relativi alla fornitura
di energia e alla conduzione degli impianti di cui al presente capo, contenenti
clausole in contrasto con essa, sono nulli. Ai contratti che contengono clausole
difformi si applica l'articolo 1339 del codice civile.
Articolo 130 (L)
Certificazioni e informazioni ai
consumatori.73
(Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 32)
1. Ai fini della commercializzazione, le
caratteristiche e le prestazioni energetiche dei componenti degli edifici e
degli impianti devono essere certificate secondo le modalità stabilite con
proprio decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.
2. Le imprese che producono o
commercializzano i componenti di cui al comma 1 sono obbligate a riportare su di
essi gli estremi dell'avvenuta certificazione.
Articolo 131 (L)
Controlli
e verifiche
(Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 33;
decreto legislativo n. 267 del 2000, artt. 107 e 109)
1. Il comune procede al controllo
dell'osservanza delle norme del presente capo in relazione al progetto delle
opere, in corso d'opera ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori
dichiarata dal committente.
2. La verifica può essere effettuata in
qualunque momento anche su richiesta e a spese del committente, dell'acquirente
dell'immobile, del conduttore, ovvero dell'esercente gli impianti.
3. In caso di accertamento di
difformità in corso d'opera, il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale ordina la sospensione dei lavori.
4. In caso di accertamento di
difformità su opere terminate il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale ordina, a carico del proprietario, le modifiche necessarie per
adeguare l'edificio alle caratteristiche previste dal presente capo .
5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 il
dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale irroga le sanzioni
di cui all'articolo 132.
Articolo
132 (L)
Sanzioni
(Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 34)
1. L'inosservanza dell'obbligo di cui al
comma 1 dell'articolo 125 è punita con la sanzione amministrativa non inferiore
a lire un milione e non superiore a lire cinque milioni.
2. Il proprietario dell'edificio nel
quale sono eseguite opere difformi dalla documentazione depositata ai sensi
dell'articolo 125 e che non osserva le disposizioni degli articoli 123 e 124 è
punito con la sanzione amministrativa in misura non inferiore al 5 per cento e
non superiore al 25 per cento del valore delle opere.
3. Il costruttore e il direttore dei
lavori che omettono la certificazione di cui all'articolo 127, ovvero che
rilasciano una certificazione non veritiera nonché il progettista che rilascia
la relazione di cui al comma 1 dell'articolo 126 non veritiera, sono puniti in
solido con la sanzione amministrativa non inferiore all'1 per cento e non
superiore al 5 per cento del valore delle opere, fatti salvi i casi di
responsabilità penale.
4. Il collaudatore che non ottempera a
quanto stabilito dall'articolo 127 è punito con la sanzione amministrativa pari
al 50 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa
professionale.
5. Il proprietario o l'amministratore
del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che
non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 129, commi 1 e 2, è punito con
la.74 sanzione amministrativa non inferiore a lire un milione e non superiore a
lire cinque milioni. Nel caso in cui venga sottoscritto un contratto nullo ai
sensi del comma 4 dell’articolo 129, le parti sono punite ognuna con la
sanzione amministrativa pari a un terzo dell'importo del contratto sottoscritto,
fatta salva la nullità dello stesso.
6. L'inosservanza delle prescrizioni di
cui all'articolo 130 è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a
lire cinque milioni e non superiore a lire cinquanta milioni, fatti salvi i casi
di responsabilità penale.
7. Qualora soggetto della sanzione
amministrativa sia un professionista, l'autorità che applica la sanzione deve
darne comunicazione all'ordine professionale di appartenenza per i provvedimenti
disciplinari conseguenti.
8. L'inosservanza, della disposizione
che impone la nomina, ai sensi dell'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n.
10, del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale
dell'energia, è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire
dieci milioni e non superiore a lire cento milioni.
Articolo
133 (L)
Provvedimenti
di sospensione dei lavori
(Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 35;
decreto legislativo n. 267 del 2000, artt. 107 e 109)
1. Il dirigente o il responsabile del
competente ufficio comunale, con il provvedimento mediante il quale ordina la
sospensione dei lavori, ovvero le modifiche necessarie per l'adeguamento
dell'edificio, deve fissare il termine per la regolarizzazione. L'inosservanza
del termine comporta l'ulteriore
irrogazione della sanzione amministrativa e l'esecuzione forzata delle opere con
spese a carico del proprietario.
Articolo 134 (L)
Irregolarità
rilevate dall'acquirente o dal conduttore
(Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art.36)
1. Qualora l'acquirente o il conduttore
dell'immobile riscontra difformità dalle norme della presente legge, anche non
emerse da eventuali precedenti verifiche, deve farne denuncia al comune entro un
anno dalla constatazione, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento del
danno da parte del committente o del proprietario.
Articolo 135 (L)
Applicazione
(Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 37)
1. I decreti ministeriali di cui al
presente capo entrano in vigore centottanta giorni dopo la data della loro
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano
alle denunce di inizio lavori presentate ai comuni dopo tale termine di entrata
in vigore.
2. Il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, si applica, in quanto compatibile con il presente capo e il comma 1 degli articoli 128 e 130, nonché con il titolo I della legge 9 gennaio 1991, n. 10, fino all'adozione dei decreti di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 4 della legge medesima.
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